Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03-03-2011) 22-04-2011, n. 16147 Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di P.V. avverso l’ordinanza emessa in data 10.9.2010 dal Tribunale del riesame di Milano che rigettava la richiesta di riesame dell’ordinanza di custodia cautelare carceraria emessa dal GIP presso il Tribunale di Monza in data 25.8.2010 per il reato di omicidio colposo in danno di B.C. passeggera dell’Alfa Romeo che veniva investita dalla Volvo V70, di provenienza furtiva, con targa di altro autoveicolo alla cui guida era il ricorrente in stato di ebbrezza, a seguito del mancato rispetto della segnalazione semaforica ad un incrocio).

Deduce la violazione di legge in relazione all’art. 274 c.p.p. ed il vizio motivazionale in ordine ai ritenuti presupposti per la custodia carceraria essendo state ravvisate tutte le esigenze cautelari di cui alla norma citata, la cui sussistenza contesta.

Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a).

Invero, risulta dalla documentazione acquisita che il ricorrente è stato liberato a seguito di revoca dell’ordinanza cautelare ed il ricorso non solleva doglianze relative agli artt. 273 e 280 c.p.p., sicchè non ricorrono nemmeno i presupposti di cui all’art. 314 c.p.p., comma 2 che giustificherebbero la persistenza dell’interesse ad ottenere comunque la decisione sul merito del ricorso de quo.

Atteso il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente nè alle spese del procedimento, nè al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Cass. pen. Sez. Un., n. 7 del 25.6.1997, Rv. 208166).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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