Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto ricorre per cassazione avverso l’ordinanza, in data 13.8.2010, del Tribunale di Trento, in funzione di Giudice del Riesame, con cui è stata annullata l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di F.M. nell’ambito del procedimento a suo carico in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 82, perchè, secondo l’imputazione, "in qualità di titolare e webmaster dei domini e siti internet (OMISSIS), pubblicamente istigava all’uso illecito di sostanze stupefacenti svolgendo attività di proselitismo e di induzione dei visitatori dei predetti siti all’uso delle stesse.
Condotta consistita nell’avere posto in vendita, sui predetti siti internet, semi di cannabis femmina (con consigli per la regolazione dell’illuminazione delle lampade da coltivazione, indicazione del tempo di fioritura, dell’altezza raggiunta dalla pianta, del rendimento espresso in grammi, del periodo di raccolto e della difficoltà nella coltivazione, dell’effetto stupefacente e dei valori di THC, CBD e CBN ottenuti), bilance di precisione di vario tipo, fertilizzanti organici con indicazione precisa del dosaggio e delle altre caratteristiche, lampade da coltivazione e prodotti vari tutti attinenti alla coltivazione, all’imballaggio ed al successivo uso della sostanza stupefacente, merce che, successivamente all’ordine di acquisto, veniva effettivamente venduta e spedita a mezzo posta ai destinatari". Il Tribunale, dati per pacifici i fatti sulla base delle dichiarazioni dell’arrestato e della documentazione in atti, negava l’illiceità della condotta rilevando un contrasto giurisprudenziale in ordine all’integrazione della fattispecie criminosa in questione. La Parte pubblica ricorrente denuncia l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 82, nella parte relativa all’affermazione secondo cui "attività di vendita o ausiliaria e connessa alla vendita" di semi di canapa indiana, non integrerebbe il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 82, non configurandosi in tal caso l’istigazione all’uso e alla coltivazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, trattandosi di attività penalmente non rilevante. Il ricorrente rileva che, secondo l’orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. 4, sent.
23903 del 2009; Sez. 6, n. 38633 del 2004), la condotta posta in essere dall’indagato -diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale del riesame- integra il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 82, poichè la condotta dell’agente, fornendo dettagliate informazioni circa le modalità di coltivazione agli acquirenti nonchè circa i mezzi strumentali idonei alla coltivazione dei semi in parola è concretamente idonea a conseguire l’effetto di indurre all’uso e alla coltivazione di sostanze stupefacenti i destinatari dei suggerimenti. Rappresenta, inoltre, contraddizioni nei passaggi motivazionali dell’impugnata ordinanza (laddove precisava che, per non costituire reato occorreva che la messa in vendita dei semi non fosse accompagnata da alcun quid pluris, a fronte della contestazione che non consisteva nella sola messa in vendita, ma anche in consigli utili per la coltivazione ed altro).
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Come espone il ricorrente e riconosciuto nella stessa ordinanza de qua, in fatto, è dato non contestato la condotta attribuita al F. così come descritta nel capo d’imputazione sopra riportato.
Tanto premesso, va riaffermata la giurisprudenza di questa sezione della Corte, di cui alla sentenza n. 22911 del 23.3.2004, Rv. 228788 riguardante proprio un caso analogo a quello per cui si procede, sottoposto all’esame della Corte in seguito al ricorso dell’indagato avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame de L’Aquila che aveva confermato il decreto del Pubblico Ministero, con il quale si era disposto il sequestro quale corpo di reato, a carico del titolare di un negozio, di numerose bustine di semi di cannabis sativa con indicazioni e consigli per la relativa coltivazione, configurando – come nel caso in esame- il reato di cui all’art. 82 richiamato, in quanto si fornivano agli acquirenti dettagliate informazioni circa le modalità di coltivazione al fine di far sì che ottenessero piante idonee a soddisfare la richiesta di stupefacente, nonchè strumenti per la coltivazione ottimale dei semi in parola.
Invero, la coltivazione ha inevitabilmente il fine dell’uso, di tal che parlare di istigazione alla coltivazione della sostanza stupefacente è equipollente a parlare di istigazione all’uso della medesima (cfr. anche Sez. 4, n. 23903 del 20.5.2009, Rv. 244222; Sez. 4, 20.5.2009, Vona, non massimata).
Se è vero che la disposizione legislativa in esame non vieta in alcun modo la mera messa in vendita tanto dei semi che di eventuali strumenti necessari alla coltivazione, occorre, comunque, che ciò avvenga in forme e modi asettici.
In altri termini, occorre che non si venga a porre in essere alcuna attività aggiuntiva che possa concretizzare l’istigazione alla vendita e all’uso dei semi finalizzati alla coltivazione di essi in modo da ottenere piante idonee a produrre sostanze stupefacenti.
Orbene, l’attività contestata comprende anche quella divulgativa e persuasiva, attuata in diverse modalità, avente l’unico fine di istigare alla coltivazione della cannabis indica.
Non va tralasciato di considerare che tale tipo di condotta, commercialmente, configura una vera e propria pubblicità della merce posta in vendita, diretta ad ampliare la quantità venduta e a rendere elastica la curva della domanda, richiamando l’attenzione del pubblico, modificando i suoi gusti e migliorando negli aspiranti compratori la conoscenza dei prodotti offerti.
Nel caso di specie, attraverso uno strumento di comunicazione di massa ancor più potente e diffusivo della televisione, quale è INTERNET, si è pubblicizzata non solo la vendita dei semi di canapa indiana ed altri accessori per la coltivazione (bilancini di precisione, fertilizzanti etc), bensì anche la formulazione di consigli "per la coltivazione, dell’altezza raggiunta dalla pianta, del rendimento espresso in grammi, del periodo di raccolto e della difficoltà nella coltivazione, dell’effetto stupefacente e dei valori di THC, CBD e CBN ottenuti": in tal modo deve, quindi, ritenersi pienamente realizzato, sul piano oggettivo, l’intento di promuovere l’uso dello specifico stupefacente trattato e, dal punto di vista materiale, la concreta condotta tesa affinchè l’uso dello stupefacente medesimo da parte dei destinatari delle esortazioni pubblicitarie sia effettivamente realizzato.
Giova effettuare, con riferimento alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato in esame, il richiamo ad altra giurisprudenza di questa Corte (Cass. pen. Sez. 6, del 5.3.2001 n. 16041 Rv.
218484), con cui si è affermato il principio in base al quale, ai fini della configurabilità del reato di istigazione all’uso di sostanze stupefacenti occorre che l’agente, per il contesto in cui opera e per il contenuto delle sue esortazioni, sul piano soggettivo abbia l’intento di promuovere tale uso e, dal punto di vista materiale, di fatto si adoperi, con manifestazioni verbali, con scritti, o anche con il ricorso a un linguaggio "simbolico", affinchè l’uso di stupefacenti da parte dei destinatari delle sue esortazioni sia effettivamente realizzato. Evenienza, questa, come evidenziato, certamente verificatasi per il caso di specie. Il Tribunale, nel rilevare che il legislatore se da un lato vieta una pluralità di condotte (ad es. D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73) con la norma in esame ha collegato la condotta punibile all’uso di sostanza stupefacente, ha comunque riconosciuto che, come già sostenuto nella sentenza sopra richiamata di questa Sezione n. 22911 del 2004, perchè sia superata la soglia di punibilità non occorre che l’uso avvenga, ma ha anche evidenziato che, non essendo affatto vietata dalla norma de qua la produzione o la messa in vendita delle cose necessarie per la coltivazione, "la questione si pone tuttavia in termini di tassatività" delle fattispecie penali, da interpretare, cioè, restrittivamente e con esclusione di qualsiasi estensione analogica, richiamando anche, a confronto, la disposizione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 84, che concerne il divieto, di natura solo amministrativa, della "propaganda pubblicitaria di sostanze". Ma tale assunto non è condivisibile perchè la condotta penalmente rilevante integrante la fattispecie contestata non è quella della produzione o la vendita delle cose necessarie per la coltivazione, quanto l’istigazione pubblica all’uso illecito di sostanze stupefacenti, attuabile anche tramite la messa in vendita delle cose necessarie alla produzione ma con le specifiche modalità sopra indicate (e palesemente esorbitanti dalla mera reclamizzazione dell’articolo che mira ad ampliare la quantità venduta e a rendere più elastica la curva della domanda, richiamando l’attenzione del pubblico, modificando i suoi gusti e migliorando negli aspiranti compratori la conoscenza dei prodotti offerti) concretamente istigative all’effettivo uso delle sostanze stupefacenti. Dunque non si può certo parlare di analogia in malam partem trattandosi di questione d’interpretazione semantica.
Consegue l’annullamento dell’impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Trento. Alla luce dell’affermato principio di diritto, il Tribunale del Riesame di Trento valuterà la sussistenza degli altri presupposti necessari per l’adozione del provvedimento cautelare in questione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trento.
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