Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.- Con sentenza del 24.7.2006 il Tribunale di Busto Arsizio, nella causa di separazione personale giudiziale promossa da L. F. nei confronti di G.N., rigettata l’eccezione preliminare di difetto di valido consenso sollevata dal convenuto, ha dichiarato l’inefficacia della domanda attrice perchè all’udienza presidenziale l’attrice non si era presentata personalmente ma a mezzo di un procuratore speciale, la figlia G.M.. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 12.6.2008, in riforma della decisione di primo grado, ha pronunciato la separazione personale dei predetti coniugi (la sig.ra L., inabilitata nel corso del giudizio di primo grado, assistita dal curatore G.M.) dichiarandola addebitabile al marito e ha emesso i provvedimenti relativi ai rapporti economici.
Contro la sentenza di appello G.N. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso l’intimata, come sopra assistita.
1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.
2.1.- Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed errata applicazione di norma di legge alla fattispecie di causa ( art. 707 c.p.c., comma 2 e art. 708 c.p.c.). Deduce che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto applicabile la disciplina del divorzio (prima della modifica del 2005) nella parte in cui escludeva la necessaria presentazione personale delle parti in caso di gravi e comprovati motivi. Deduce che mai vi è stato tentativo di conciliazione.
2.2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine al proprio appello incidentale e alle richieste istruttorie formulate.
3.- Osserva la Corte che il ricorso – come eccepito anche da parte controricorrente – è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. non essendo stato formulato il prescritto quesito di diritto quanto alla violazione di legge denunciata e mancando la sintesi del fatto controverso quanto al vizio di motivazione. Le spese del giudizio di legittimità — liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 1.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori come per legge.
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