T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 21-04-2011, n. 1010 Procedimento e provvedimento disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il sig. F.N., odierno ricorrente, è un Dirigente Superiore della Polizia di Stato.

Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Capo della Polizia gli ha inflitto la sanzione disciplinare della deplorazione perché lo ha ritenuto responsabile della violazione ai doveri insiti nell’esplicazione del ruolo dirigenziale rivestito, nonché di comportamenti deontologicamente scorretti che hanno compromesso la dignità delle funzioni ed il prestigio dell’Amministrazione di appartenenza.

Avverso tale provvedimento è diretto il ricorso in esame.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per opporsi all’accoglimento del gravame.

La Sezione con ordinanza n. 300, depositata in data 1 aprile 2010, ha accolto l’istanza cautelare.

In prossimità dell’udienza di discussione del merito, parte resistente ha depositato memoria insistendo nelle conclusioni già rassegnate.

Tenutasi la pubblica udienza in data 24 gennaio 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato, essendo meritevole di accoglimento la doglianza, avente carattere assorbente, che lamenta il mancato rispetto del termine perentorio di cui all’art 120, comma 1, del d.P.R. n. 3/57.

Stabilisce la suindicata norma che "Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall’ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto.".

Tale disposizione, in virtù del richiamo operato dall’art. 31 del d.P.R. 25 ottobre 1981, si applica anche al personale appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 07 giugno 2006, n. 3426).

Nel caso concreto, risulta dal provvedimento impugnato che il procedimento disciplinare instaurato nei confronti del ricorrente è stato sospeso in data 24 giugno 2008 ed è stato riattivato in data 31 marzo 2009. Nel periodo intercorrente fra le due date non è stato adottato alcun atto di procedura.

Ne consegue che, in applicazione dell’art. 120, comma 1, del d.P.R. n. 3/57, il procedimento disciplinare si è estinto prima dell’adozione del provvedimento conclusivo con cui è stata irrogata la sanzione la quale, per questa ragione, deve considerarsi illegittimamente disposta.

L’Amministrazione si difende affermando che la sospensione del procedimento è stata disposta ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 737/81, giacchè il dipendente risultava all’epoca sottoposto a procedimento penale per gli stessi fatti che avevano dato origine al procedimento disciplinare.

In effetti stabilisce il citato art. 11 che "quando l’appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza viene sottoposto, per gli stessi fatti, a procedimento disciplinare ed a procedimento penale, il primo deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato".

Senonché, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, risolvendo definitivamente un contrasto giurisprudenziale riguardante l’interpretazione di questa norma, ha chiarito che la sospensione del procedimento disciplinare può essere disposta solo dal momento in cui il dipendente assume la qualità di imputato nel processo penale, e quindi solo dopo il suo rinvio a giudizio o solo dopo l’adozione degli altri atti con i quali il pubblico ministero chiede al giudice di decidere sulla pretesa punitiva (cfr. Consiglio Stato a. plen., 29 gennaio 2009, n. 1).

Nel caso concreto, per stessa ammissione dell’Amministrazione resistente, la sospensione del procedimento disciplinare è stata disposta quando il procedimento penale si trovava nella fase delle indagini preliminari.

La sospensione non era quindi giustificata. Ne discende che neppure può considerarsi giustificata la mancata adozione di atti della procedura per un periodo superiore a novanta giorni, con conseguente applicabilità dell’art. 120, primo comma, del d.P.R. n. 3/57.

L’Amministrazione, a suffragio del proprio operato, sostiene di aver disposto la sospensione del procedimento in conformità al parere espresso dalla prima Sezione del Consiglio di Stato in data 29 giugno 2007 che, aderendo all’indirizzo giurisprudenziale successivamente non condiviso dall’Adunanza plenaria, ha affermato la sospendibilità del procedimento disciplinare anche in caso di mera sottoposizione del dipendente ad indagini preliminari; eccepisce, inoltre, che il ricorrente non ha impugnato l’atto con la quale la sospensione è stata disposta..

Le circostanze invocate tuttavia non sono decisive, in quanto l’estinzione del procedimento disciplinare per decorso del termine di cui all’art. 120 del d.P.R. n. 3/57 trova la sua ratio nell’obiettiva necessità che tale procedimento si chiuda in tempi ragionevoli, non essendo ammissibile che, in una materia così sensibile, nella quale sono in gioco aspetti particolarmente delicati attinenti alla personalità del dipendente e alla prosecuzione della sua attività lavorativa, questi rimanga sottoposto alla potestà punitiva dell’Amministrazione a tempo indefinito. Per questa ragione si è ritenuto che il giudice deve limitarsi a verificare la sussistenza dell’inerzia procedimentale, senza che egli possa essere chiamato ad apprezzare l’esistenza di circostanze che possano avere in vario modo influenzato l’operato dell’amministrazione ed averne determinato, se del caso, l’incolpevole ritardo nell’adozione dell’atto di irrogazione della sanzione (cfr. Consiglio Stato sez. V 28 settembre 2007 n. 4984; id. 14 maggio 2003, n. 2566).

Nel caso concreto, come detto, l’inerzia procedimentale si è senz’altro verificata; e ciò, per le ragioni anzidette, costituisce elemento di per sé sufficiente per determinare l’estinzione, ai sensi dell’art. 120, comma primo, del d.P.R. n. 3/57, del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del ricorrente.

Né rileva la mancata impugnazione dell’atto che ha disposto la sospensione del procedimento disciplinare, trattandosi di atto a carattere endoprocedimentale non idoneo ad arrecare la lesione diretta ed attuale dell’interesse del ricorrente.

Il ricorso deve essere pertanto accolto.

L’affidamento incolpevole dell’Amministrazione, ingenerato dal parere del Consiglio di Stato, giustifica comunque la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti..
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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