Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
M.N. omise la dichiarazione dei redditi 1988 e 1989, e per il 1990 denunciò una perdita derivatagli dalla partecipazione nelle società personali " M. e I." e " M. e I. commerciale". Poichè era risultato, da indagini di polizia tributaria, che in quegli anni egli aveva emesso titoli di credito per L. 219.726.175 in favore della s.n.c. "F.lli Visco". e che sul suo conto bancario erano stati effettuati versamenti per L. 4.169.820.000; l"Agenzia delle Entrate emise nei suoi confronti accertamenti del reddito di L. 731.558.000 per l’anno 1988, di L. 668.829.000 per l’anno 1989 e di L. 538.265.000 per l’anno 1990. I ricorsi del contribuente furono riuniti ed accolti in entrambi i gradi di merito. L’Agenzia ricorre per la cassazione della sentenza della CTR. Il M. resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Il resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto non notificato al liquidatore del concordato preventivo della società in nome collettivo M. & I.. della quale egli è socio. L’eccezione è inammissibile per difetto di autosufficienza, perchè non chiarisce i rapporti fra il giudizio e la procedura concorsuale (della quale nemmeno afferma che è ancora in corso).
Col primo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta (ex art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5) che la CTR abbia rigettato la censura di motivazione insufficiente della sentenza di primo grado con una motivazione a sua volta insufficiente ed erronea, essendosi limitata a richiamare le motivazioni del primo giudice senza chiarire perchè le condivideva.
La censura è inammissibile per difetto di interesse. Se avesse riconosciuto la nullità della sentenza appellata per insufficienza della motivazione la CTR avrebbe dovuto passare all’esame delle contestazioni riproposte in appello. Come ha fatto.
Col secondo motivo è dedotta violazione dell’art. 654 c.p.p. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) ed omessa motivazione su punto decisivo (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Si lamenta che la CTR abbia motivato la decisione "richiamando acriticamente una sentenza della Corte d’Appello di Campobasso in sede di giudizio penale nei confronti del sig. M.", senza verificare la rilevanza del materiale probatorio utilizzato dal giudice penale alla luce dei principi del processo tributario.
Il motivo è fondato. La CTR si è invero limitata a considerare che "la corte d’Appello di Campobasso con sentenza n. 68/97, ha accertato come il ricorso alle operazioni di scambio di assegni bancari tra le persone indagate ed altri aveva il solo scopo di generare temporanea e fittizia liquidità, escludendo espressamente qualsiasi forma di operazione finanziaria e/o commerciale, essendoci anche una assoluta diversità di oggetto tra le società interessate che operano in campi completamente diversi e pertanto non si può configurare alcun incremento commerciale a capo del contribuente". Motivazione che esprime solo una presa d’atto della decisione dei giudici penali, e non anche una ragionata condivisione degli argomenti posti a base di essa, che non sono richiamati come elementi ideonei a giustificare un coincidente. autonomo giudizio di fatto del giudice tributario, rimasto inespresso.
La decisione contrasta con la pacifica giurisprudenza di questa corte secondo la quale l’efficacia vincolante del giudicato penale non opera automaticamente nel processo tributario, poichè in questo, da un lato, vigono limitazioni della prova (come il divieto della prova testimoniale) e dall’altro, possono valere anche presunzioni inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. ("Ne consegue che il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza definitiva in materia di reati tributari. estendendone automaticamente gli effetti con riguardo all’azione accertatrice del singolo ufficio tributario, ma. nell’esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti ( art. 116 cod. proc. civ.) deve, in ogni caso, verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui esso è destinato ad operare" (Cass. 3724/2010; 20860/2010; 5720/2007).
Va quindi accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata e rimessa la causa, per nuovo esame, ad altra sezione della CTR del Molise, che deciderà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR del Molise.
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