Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-03-2011) 26-04-2011, n. 16415 Applicazione della pena

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na del Cons. Dott. SALVI) che ha chiesto accogliersi il ricorso.
Svolgimento del processo

Con Sentenza del 16.9.2010, il GIP presso il Tribunale di Milano ha applicato, su richiesta delle parti, a C.S. – imputato di bancarotta fraudolenta documentale impropria, conseguente al fallimento di Srl. "House 2002" – la pena di undici mesi di reclusione.

Ricorre avverso il provvedimento il Procuratore Generale presso la corte d’Appello di Milano dolendosi dell’erroneo computo sanzionatorio, essendo il giudice partito da un minimo edittale non consentito dalla norma (anni 2 di reclusione, anzichè anni 3 di reclusione).
Motivi della decisione

In tema di patteggiamento, la determinazione contra legem della pena implica l’esclusione della validità dell’accordo concluso tra le parti e ratificato dal giudice, con la conseguenza che, potendo le parti rinegoziare l’accordo su altri basi, eventualmente anche optando per il giudizio ordinario, tale pronuncia deve essere annullata senza rinvio. Il minimo edittale previsto dall’art. 216, comma 1, n. 2, richiamato dalla L. Fall., art. 223, comma 1, è di tre anni di reclusione e non soltanto di due anni, come ritenuto dal GIP di Milano.

Pertanto la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per nuovo giudizio.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per nuovo giudizio.

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