Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. – Con atto di citazione notificato in data 1 dicembre 1986, Co.Gi. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Isernia la ditta Isapolast in persona del titolare e legale rappresentante C.F. e lo stesso C. in proprio, esponendo di essere proprietaria di un appezzamento di terreno di circa are 27, in località (OMISSIS); che il C. nel 1984 aveva eseguito lavori edili in violazione delle distanze minime di legge e regolamenti, con occupazione di terreno dell’attrice e vari abusi, avendo, in particolare, costruito un fabbricato che aveva invaso con uno spigolo una particella ricompresa nella proprietà dell’attrice, eseguito uno sbancamento con successiva costruzione di un fabbricato seminterrato, sul quale poi aveva montato un prefabbricato, senza rispettare le distanze dal confine con la contigua proprietà della Co., e lasciando un dislivello di circa due metri ed una intercapedine di circa sessanta centimetri; che il sindaco di Isernia aveva emesso ordinanze di sospensione dei lavori, con diffida a demolire le opere abusive. Pertanto, la Co. chiese l’accertamento del carattere abusivo di dette opere, con conseguente condanna del C. al ripristino allo stato dei luoghi, o comunque all’arretramento dei tre manufatti edificati abusivamente, oltre alla eliminazione dei dislivelli e al risarcimento dei danni.
2. – Con sentenza depositata il 18 aprile 2000, il Tribunale adito, rilevata la presenza di manufatti realizzati a distanza dai confine inferiore ai limiti prescritti, ed in parte oltre tale confine, con occupazione di suolo dell’attrice, senza che potesse invocarsi ii principio di prevenzione perchè le opere in questione comportavano un vincolo alla edificazione sul fondo dell’attrice, e senza che potesse operare il meccanismo dell’accessione invertita ( art. 938 cod. civ.) in difetto del presupposto della buona fede, respinte le eccezioni di nullità dela domanda e di carenza di legittimazione passiva in capo alla Isplast, ordinò ai convenuti di arretrare le costruzioni realizzate fino a rispettale la distanza legale di mt. 5, nel rispetto della linea di confine come disegnata nella planimetria particolareggiata dello stato di fatto, allegata alla c.t.u., con eliminazione dei realizzati dislivelli, e li condannò a corrispondere all’attrice la somma di L. 19.415.000 a titolo di risarcimento danni, oltre agli interessi legali.
Il C. e la Isplast proposero gravame.
3. – Con sentenza depositata il 25 marzo 2004, la Corte d’appello di Campobasso, in parziale riforma della decisione impugnata, condannò gli appellanti alla corresponsione in favore della Co. della minore somma di Euro 3.356, 97, oltre agli interessi legali, nonchè al pagamento di una somma pari al coacervo degli interessi legali sull’importo di Euro 6.670,04 maturati dal 1 settembre 198 4 fino alla data di arretramento dei manufatti in ottemperanza alla sentenza impugnata.
La Corte di merito rigettò il primo motivo di appello, con il quale si deduceva che il primo giudice, alla stregua delle risultanze della c.t.u., aveva fondato la propria decisione su fogli di mappa risalenti al 1937, senza tener conto della traslazione di mappa, ed omettendo la verifica della superficie di proprietà del C., cosi ignorando che la porzione di fondo eventualmente occupata rientrava nel limite di tolleranza previsto dall’art. 1538 cod. civ..
Al riguardo, il giudice di secondo grado rilevò la inconferenza del richiamo alla citata disposizione codicistica, che regola la vendita a corpo, fattispecie affatto diversa dalla occupazione di fondo attiguo, regolata dall’art. 938 cod. civ., che non prevede alcun margine di tolleranza.
Circa a seconda censura, concernente la esclusione di alcuna violazione della normativa sulle distanze legali minime, la Corte territoriale osservò, quanto al preteso assenso del Comune in deroga alla normativa urbanistica vigente all’epoca alla costruzione del capannone seminterrato a monte del terreno della Co., che la difformità tra detta autorizzazione e la normativa urbanistica si risolveva nella illegittimità del provvedimento, che, pertanto, il giudice ordinario doveva disapplicare. In merito al capannone definito interrato, posto a valle del terreno della Co., che non sarebbe stato sottoposto alle norme sulle distanze minime, premesso che tali norme, in quanto rivolte ad impedire la formazione di intercapedini, non trovano applicazione nei caso di costruzioni che si sviluppino interamente nel sottosuolo, si da non formare intercapedini, la Corte d’appello rilevò che, secondo il c.t.u., il piano di campagna del fondo Co. era stato alterate a seguito- dello sbancamento eseguito nel fondo C., con successiva realizzazione di manufatti di contenimento non sufficientemente alti, sicchè si erano create delle scarpate ovvero zone non utilizzabili dalla Co. per l’eccessiva pendenza e precaria stabilità; ed osservò che il divieto di costruire in aderenza o sul confine opera anche se la costruzione non supera in altezza il dislivello tra il fondo su cui insiste e quello al confine. Quanto alla natura del prefabbricato, di costruzione ovvero di struttura precaria, con conseguente esonero, nel secondo caso, dal rispetto delle distanze minime legali, osservò la Corte che il manufatto aveva consistenza e dimensioni tali da renderlo idoneo a creare intercapedini vietate.
Con riguardo al terzo motivo di appello, relativo alla non configurabilità, nella specie, di alcuna compressione delle facoltà edificatorie della Co., il cui terreno, tra l’altro, non sarebbe edificabile per la ridotta estensione, il giudice di secondo grado, rilevato che, secondo il c.t.u., la Co., in assenza dei e opere abusive, avrebbe potuto eseguire la propria volumetria, dichiarò, tuttavia, di non condividere il criterio adottato dal Tribunale per la quantificazione del danno, che non poteva essere, a suo avviso, ragguagliato ad un decremento di valore definitivo, poichè, all’esito dell’arretramento disposto, non vi era motivo di ritenere che il fondo della Co. non potesse riacquistare il valore originario. Donde li parziale accoglimento della censura.
Fu, infine, rigettato il quarto motivo di gravame, con il quale gli appellanti si dolevano che il primo giudice non avesse loro riconosciuto la buona fede nel supposto sconfinamento, ai fini, dell’applicabilità della norma sull’accessione invertita ( art. 938 cod. civ.), in considerazione del carattere infinitesimale dello sconfinamento stesso, la Corte d’appello di Campobasso sottolineò che ciò che rilevava non era lo sconfinamento, ma la illecita edificazione a distanza inferiore a quella minima di cinque metri dal confine, e osservò comunque che la domanda di concessione in sanatoria dimostrava la consapevolezza dell’abuso edilizio.
4. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono la Isplast ed il C. in forza di quattro motivi. Resiste con controricorso la Co., che ha anche depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione
1. – Con il primo motivo di ricorso, si deduce omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Si lamenta che la sentenza impugnata avrebbe respinto semplicisticamente la prima censura alla sentenza di primo grado, la quale aveva valutato acriticamente le risultanze della c.t.u. che, in ordine alla presunta occupazione di una porzione de… terreno della Co., aveva preso in considerazione per la delimitazione della linea di confine tra le particelle interessate i fogli di mappa e le risultanze catastali, senza tener conto della traslazione di mappa e omettendo qualsiasi verifica della superficie di proprietà del C.. In definitiva, la superficie occupata rientrava nel limite di tolleranza ammesso dal rilievo e dalla metodologia catastale – e collegato alla esistenza di errori in cui solitamente incorrono mappe catastali risalenti nel tempo – e non derivante dall’art. 1538 cod. civ..
2.1. – La censura non può trovare ingresso nel presente giudizio.
2.2 – Essa, infatti, si risolve sostanzialmente in una inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dell’apprezzamento che della c.t.u. ha operato il giudice di merito: apprezzamento operato dal giudice di secondo grado con oculatezza e precisione, e del quale è stato dato ampiamente conto nella sentenza impugnata.
3. – Con il secondo motivo, si denuncia la violazione della L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 quinquies, nonchè dell’art. 873 cod. civ.. Si rileva anzitutto che la concessione in deroga, consentita a norma di detto articolo, esplica i suoi effetti non solo tra il privato autorizzato e la pubblica amministrazione, ma anche nei rapporti tra privati. Del resto, sarebbe irragionevole fare riferimento nella specie agl’istituto della disapplicazione dell’atto amministrativo, perchè ciò sarebbe in contrasto con il principio della certezza del diritto. Ne deriverebbe la legittimità della posizione del capannone a monte.
Quanto al capannone a valle, il giudice di secondo grado avrebbe errato nel disattendere le risultanze della c.t.u., in cui esso veniva qualificate come completamente interrato, con conseguente inapplicabilità della normativa sulle distanze legali. Infine, il prefabbricato collocato sii solaio del fabbricato interrato non aveva i requisiti per potersi considerare una vera e propria costruzione, non avendo i caratteri della stabilita e della immobilizzazione rispetto al suolo, e, conseguentemente, non soggiacendo all’applicazione delle norme legislative o regolamentari che prescrivono una determinata distanza dal confine o tra costruzioni.
4.1 – Il motivo è destituito di fondamento.
4.2. – La Corte di merito ha operato una esaustiva ricostruzione delle situazioni giuridiche inerenti alla vicenda processuale, pervenendo alla corretta conclusione, quanto al capannone costruito a monte del fondo C., della illegittimità della concessione in deroga rilasciata dal Comune in contrasto con la disciplina urbanistica dell’epoca.
Quanto al capannone a valle del terreno, la Corte ai merito ha rilevato che, per effetto degli interventi edilizi, si erano create delle scarnate, cioè zone non utilizzabili dall’attrice, e che le esigenze di tutelare l’assetto urbanistico non vengono meno per l’esistenza di una scarpata tra un fondo e l’altro. Nè era stata fornita la prova della asserita necessità di realizzare un muretto in cemento per impedire a caduta di massi, che aveva poi determinato la intercapedine, e nemmeno della preesistenza agli interventi effettuati di un dislivello di tale entità fra i fondi. Ed anche con riferimento al carattere asseritamente precario della struttura creata, la Corte territoriale ha motivato esaurientemente il proprio convincimento in ordine alla configurabilità di detta struttura come costruzione.
5. – Le affermazioni sin qui svolte danno conto altresì della infondatezza del terzo motivo, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 872 cod. civ., in quanto la condanna dei ricorrenti al pagamento di somme presupponeva il verificarsi dr un fatto potenzialmente dannoso per la Co., da imputare agli attuali ricorrenti, laddove in realtà non si sarebbe verificata, secondo i ricorrenti, alcuna compressione del diritto di proprietà della Co..
6. – Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 838 cod. civ.. Avrebbe errato il giudice di secondo grado nel non accogliere la domanda di accessione invertita formulata dal C.. Si rileva che la buona fede potrebbe desumersi dal fatto che questi, nel costruire il capannone a valle, aveva preso in considerazione lo spigolo posto sul retro del fabbricato già esistente tracciando una linea retta per la delimitazione della linea di confine, non avvedendosi di un possibile sconfinamento, peraltro infinitesimale. Inoltre, all’epoca della costruzione del capannone a monte, il ricorrente era munito di una licenza edilizia che gli consentiva di costruire a confine ed egli aveva fatto affidamento su tale titolo.
7.1. – Anche tale motivo è immeritevole di accoglimento.
7.2. – Correttamente la Corte ha tratto argomento dalla domanda di concessione in sanatoria presentata dall’attuale ricorrente per affermare la consapevolezza dello sconfinamento, in relazione al quale ha ritenuto insignificante la circostanza del carattere infinitesimale dello stesso, attribuendo, peraltro, rilievo non già al fatto dello sconfinamento in se, bensì alla edificazione sul confine o comunque a distanza inferiore a quella minima prescritta, e, quindi, allo stato soggettivo di chi abbia costruito senza considerare affatto la esistenza di una disciplina che impone distacchi dai confine.
8. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. In ossequio ai criterio della soccombenza, le spese del giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo, devono essere poste in solido a carico dei r i correnti.
P.Q.M.
La Corte rigetta, il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 2000,00 per onorari.
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