Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
– Che il ricorso in epigrafe è volto ad ottenere l’annullamento della determinazione dirigenziale n.2 del 22.1.07, con la quale è stato espresso il diniego di sanatoria presentata il 9.12.04 per un edificio abusivo ad uso commerciale di circa 500 mq., adottata con ampia motivazione sul duplice presupposto che si tratta di immobile di nuova costruzione ad uso non residenziale e che vengono superati i limiti volumetrici di legge;
– Che vengono dedotti, con ampia argomentazione, due vizi di legittimità del provvedimento impugnato:
1) violazione dell’art. 32, comma 27, della legge n. 326 del 2003 e della legge regionale 8 novembre 2004, n. 12, ed eccesso di potere per sviamento e difetto d’istruttoria, non essendo stata debitamente calcolata la percentuale di aumento rispetto alla precedente cubatura, prevista dalla legge in via alternativa al limite assoluto di 200 mc;
2) violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e degli artt. 24 e 97 Cost., eccesso di potere, violazione del giusto procedimento, sviamento, avuto riguardo alla non chiara motivazione del diniego rispetto all’ampliamento in esame;
– Che il Comune intimato, costituitosi in giudizio, sostiene la legittimità del proprio operato;
– Che con più successive memorie la difesa di parte ricorrente argomenta le proprie ragioni, anche sulla scorta della circolare ministeriale interpretativa n. 2699 del 7 dicembre 2005, che considera superabile il predetto limite volumetrico ai fini della sanatoria dei manufatti ad uso non residenziale come quello in esame;
– Che il Collegio, premessa la natura di mero indirizzo della circolare ministeriale in esame, non vincolante né per l’Amministrazione né per questo Giudice, e sulla cui legittimità ed efficacia in materia di competenza regionale il Collegio nutre seri dubbi, ai fini del decidere osserva che le pur pregevoli argomentazioni della difesa di parte ricorrente nulla possono contro la situazione di fatto, ben evidenziata dall’Amministrazione, riferita ad una nuova costruzione ad uso non residenziale e non ad un "ampliamento di edificio", come erroneamente sostenuto dalla società ricorrente, trattandosi di un capannone isolato, non contiguo ad altri edifici e visibilmente suscettibile di autonoma utilizzazione, e neppure sussistendo, nel caso di specie, alcun nesso di funzionalità e/o pertinenzialità con alcuno dei fabbricati limitrofi;
– Che da quanto sopra evidenziato deriva l’infondatezza sia del primo motivo di ricorso, essendo riferito ad una domanda di condono concernente del tutto impropriamente un "ampliamento; "sia del secondo motivo di ricorso, essendo il provvedimento impugnato ampiamente motivato sul predetto punto;
– Che il ricorso deve quindi essere respinto, e che sussistono tuttavia motivate ragioni per la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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