Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent.n.973/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, con l’intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Stefano Mielli Primo Referendario

Marina Perrelli Referendario, relatore

ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso n. 590/2009 proposto da Chen Jianli, rappresentato e difeso dall’avv. Ilenia Tonello con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Anna Letizia Virgilio, in Venezia Mestre, via Bissolati, 5;

CONTRO

l’Amministrazione dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;

per l’annullamento del decreto Cat. A.12/2008/Imm. n. 281/2008 il 18.11.2008, notificato l’11.12.2008, con il quale il Questore di Vicenza ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presenta dal ricorrente il 27.10.2007;

visto il ricorso, notificato il 5 febbraio 2009 e depositato presso la Segreteria il 27 febbraio 2009, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’interno;

visti gli atti tutti di causa;

uditi all’udienza camerale dell’11 marzo 2009 (relatore il Referendario Marina Perrelli), l’avv. Tonello per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Gasparini per la P.A. resistente;

considerato

che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;

che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini come di seguito esposti:

FATTO E DIRITTO

Con il decreto impugnato il Questore di Vicenza ha rigettato l’istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di lavoro presentata dalla cittadina cinese Chen Jianli evidenziando:

– che in data 14 novembre 2007 la Questura di Vicenza – Ufficio misure di prevenzione e sicurezza – emetteva nei confronti della ricorrente un avviso orale con il quale la avvisava che esistevano a suo carico i presupposti per l’applicazione delle misure di prevenzione personali di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956;

– che il 14 marzo 2008 la ricorrente è stata condannata con sentenza del Tribunale di Vicenza n. 348 ad anni due e mesi otto di reclusione per i reati di sequestro di persona ex art. 605 c.p. e di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ex art. 12, commi 5 e 22, del D.Lgs. n. 286/1998;

– che la condanna per i predetti due reati costituisce causa ostativa all’ingresso e alla permanenza in Italia dello straniero in base al combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998.

A sostegno del ricorso Chen Jianli ha dedotto:

1) la violazione dell’art. 2, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 286/1998 e dell’art. 24 Cost. poiché il diniego impugnato non solo non è stato tradotto né nella madrelingua della ricorrente, né in altra lingua conosciuta dalla medesima, ma non consta altresì che l’amministrazione procedente abbia verificato il grado di comprensione della lingua italiana da parte di Chen Jianli con conseguente violazione del diritto di difesa;

2) la violazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998 giacché la Questura di Vicenza ha omesso di considerare che uno dei capi di imputazione per i quali la ricorrente era stata rinviata a giudizio (art. 600 c.p.) è stato archiviato e che, comunque, la sentenza di condanna non è passata in giudicato, nonché il fatto che manca ogni valutazione in ordine all’attualità della pericolosità sociale della ricorrente, non avendo tenuto nella debita considerazione le circostanze della sua permanenza in Italia da quasi dieci anni, dell’assenza di misure di sicurezza disposte dall’Autorità giudiziaria, dell’attività lavorativa e della situazione familiare;

3) eccesso di potere per difetto di motivazione, per travisamento dei presupposti di fatto, per carenza di istruttoria di cui è indice sintomatico la non menzione dell’archiviazione del capo di imputazione relativo all’art. 600 c.p..

Il Ministero dell’Interno, ritualmente costituitosi in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso in quanto infondato.

Il ricorso è infondato e va, quindi, respinto.

Nella fattispecie in esame trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 4, 3 comma, del D.Lgs. n. 286/1998, come modificato dall’art. 4, 1 comma, lettera b) della legge n. 189/2002, ai sensi del quale non è ammesso in Italia lo straniero “…che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati previsti dall’art. 380, 1 e 2 comma, c.p.p. ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati (…)”, e dell’art. 5, 5 comma, dello stesso decreto che prevede che “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’art.22, 9 comma, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”.

Nel caso di specie, dunque, l’autorità procedente ha correttamente evidenziato, nelle premesse del decreto impugnato, che la condanna per i reati di sequestro di persona e di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina è elemento assolutamente ostativo al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno, alla luce del richiamato art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, il quale pone sullo stesso piano l’ipotesi del rilascio e quella del rinnovo del permesso.

Peraltro, merita di essere rammentato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la condanna, anche non definitiva, per reati previsti come ostativi dall’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998 vincola l’autorità amministrativa a rifiutare il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n.359/2007; Cons. Stato, sez. VI, n. 2866/2006; TAR Veneto, sez. III, n. 1038/2007; n.1220/2007; n.1217/2007; n. 1580/2007). Ne consegue che il provvedimento impugnato è conforme al disposto dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002, in relazione all’art. 5, comma 5, del medesimo decreto, a prescindere da ogni valutazione in ordine all’attualità della pericolosità sociale della ricorrente.

Deve, infine, essere disatteso anche il motivo di ricorso con il quale la ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato le sarebbe stato comunicato solo in lingua italiana, senza provvedere alla traduzione nella sua madre lingua o in una delle lingue – inglese, francese o spagnolo- previste dalle disposizioni di legge.

L’art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998 stabilisce, infatti, che ogni atto “concernente l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione, sono comunicati all’interessato unitamente all’indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola”.

Come già affermato da questo stesso Tribunale in precedenti pronunce concernenti casi analoghi, la predetta previsione non è in alcun modo espressamente sanzionata con la nullità ovvero con l’invalidità del provvedimento emesso in sua violazione, coonestando, in tal modo, la condivisibile soluzione giurisprudenziale, per cui l’omessa traduzione del provvedimento allo straniero in una lingua a lui conosciuta, o, in subordine, nelle tre lingue citate, non ne costituisce vizio di legittimità, “non incidendo in alcun modo sulla correttezza del potere esercitato, ma essendo esclusivamente finalizzata a rendere effettivo il diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost.” (Cons. Stato, IV, 19 ottobre 2004, n. 6749).

Si tratta, dunque, di una mera irregolarità, la quale può eventualmente giustificare la rimessione in termini, ove il ricorso giurisdizionale avverso tale provvedimento sia stato proposto oltre l’intervallo prescritto. Ne discende che il provvedimento impugnato sicuramente non presenta profili di discrezionalità ed è stato legittimamente emesso per le motivazioni suesposte e, comunque, la mancanza della traduzione non basterebbe da sola a farlo annullare (cfr. TAR Veneto, sez. III, n. 1321/2007; 1324/2007). Nella fattispecie in esame, peraltro, la dedotta censura appare irrilevante anche perché può ragionevolmente presumersi che, dopo quasi dieci anni di soggiorno sul territorio italiano, peraltro passato a svolgere un’attività lavorativa, la ricorrente sia in grado di comprendere adeguatamente il contenuto del provvedimento impugnato, sebbene redatto in italiano.

Sulla scorta delle predette argomentazioni il ricorso deve essere, pertanto, respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente, liquidandole in complessivi € 1.500,00, di cui euro 200,00 per spese, ed il resto per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 11 marzo 2009.

Il Presidente l’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione

T.A.R. per il Veneto – III Sezione n.r.g. 590/09

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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