Cass. pen., sez. I 23-04-2009 (09-04-2009), n. 17354 SICUREZZA PUBBLICA – Allontanamento arbitrario dal luogo di dimora –

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Con ordinanza in data 5/11/08 il GIP del Tribunale Nola – investito da richiesta di emettere misura cautelare, previa convalida dell’arresto, nei confronti di G.C. indagato per violazione della L. 27 dicembre 1956, n. 423, art. 9, comma 2, essendo stato trovato il (OMISSIS) in territorio del comune di (OMISSIS) mentre era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di (OMISSIS) – dopo avere applicato in via di urgenza gli arresti domiciliari ha declinato la competenza sul rilievo che il reato doveva ritenersi consumato nel luogo ove era avvenuto l’arbitrario allontanamento, da individuarsi secondo detto giudice nel territorio del comune ove il predetto doveva soggiornare rientrante nel circondario del Tribunale di Torre Annunziata.
Con ordinanza in data 4/2/09 il GIP del Tribunale di Torre Annunziata, dopo avere emesso decreto di giudizio immediato, ha sollevato, su eccezione proposta dalla difesa contestualmente alla richiesta di rito abbreviato, conflitto negativo sull’assunto che il reato doveva ritenersi consumato nel primo luogo in cui il G. si era recato diverso da quello ove aveva l’obbligo di soggiornare, luogo che secondo la prospettazione della difesa andava individuato nel territorio del comune di (OMISSIS) rientrante nel circondario del Tribunale di Napoli (ciò tenendo conto delle dichiarazioni dell’indagato e di quello che si sostiene essere il tragitto più breve per raggiungere (OMISSIS)) e il giudice ha invece individuato nel territorio del circondario del Tribunale di Nola, dove l’imputato è stato trovato.
Il conflitto, ammissibile in rito in quanto rientra nella previsione di cui all’art. 28 c.p.p., comma 1, lett. b), va risolto con la declaratoria di competenza del GIP Tribunale di Torre Annunziata.
Posto invero che il reato di cui si tratta, che ha carattere istantaneo, si consuma, indipendentemente dal luogo in cui il sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno viene rintracciato, nel momento e nel luogo in cui lo stesso arbitrariamente entra nel territorio di un comune diverso da quello da cui gli è stato imposto di non allontanarsi (cfr. al riguardo la sentenza di questa Sezione 29/10/04, Confl. in proc. Guntri, rv. 230.768) e posto altresì che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini della determinazione della competenza territoriale non può attribuirsi valore decisivo alle dichiarazioni dell’imputato allorchè non siano sorrette da sicuri riscontri (cfr., tra le molte, Sez. 2^ 23/1/97, Mazza, rv. 207.124 e Sez. 124/2/04, Confl. in proc. Bujar, rv.
228.878), non resta che prendere atto che dai provvedimenti dei giudici in contrasto risulta che non è stato possibile ricostruire in modo certo quale percorso il G. abbia seguito per recarsi ad (OMISSIS) e il territorio di quali comuni abbia attraversato, per cui devono trovare applicazione le regole suppletive di cui all’art. 9 c.p.p..
E la prima di tali regole che nel caso di specie si presta ad essere ad essere utilizzata è quella stabilita nel comma 2 della suddetta norma secondo cui la competenza appartiene al giudice del luogo di residenza dell’imputato, che è (OMISSIS) rientrante nel circondario del Tribunale di Torre Annunziata.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del GIP del Tribunale di Torre Annunziata, cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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