Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-04-2011) 29-04-2011, n. 16661

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

p. 1. Con ordinanza del 29/11/2010, il Tribunale del riesame di Roma confermava l’ordinanza di c.c.c. emessa dal g.i.p. del tribunale di Velletri in data 30/10/2010 nei confronti di D.G.M. per i reati di usura ed estorsione ai danni di C.B.. p. 2. Avverso la suddetta ordinanza l’indagato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

1. VIOLAZIONE dell’art. 273 c.p.p., per avere il tribunale ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ad entrambi i reati contestati laddove tale non poteva essere considerata la denuncia della parte offesa relativamente alla quale non vi era alcuna prova, avendo il tribunale basato la sua decisione su mere congetture;

2. VIOLAZIONE degli artt. 274 – 275 c.p.p., per non avere il tribunale tenuto conto, nella valutazione delle esigenze cautelari, del fatto che il ricorrente è incensurato e, comunque, per non esservi proporzione fra il fatto contestato e la misura applicata.

L’indagato, poi, ha presentato anche memoria con la quale ha ribadito i suddetti motivi.
Motivi della decisione

p. 3. VIOLAZIONE dell’art. 273 c.p.p.: il Tribunale ha ritenuto che il quadro indiziario nei confronti del ricorrente fosse grave perchè a suo carico vi erano: a) la denuncia della parte offesa reputata attendibile avendo effettuato una denuncia dettagliata, congrua e coerente; b) sulla persona del ricorrente vennero rinvenuti contanti, assegni ed un "foglio riportante nomi, date e numeri alcuni dei quali compatibili sia con quelli riferiti nella conversazione che con quelli riportati sull’appunto consegnato dalla p.o."; c) il contenuto di una conversazione registrata dalla parte offesa; d) la consegna del denaro svoltosi sotto il controllo della P.G..

A fronte di tale ampia motivazione, il ricorrente, lungi dall’evidenziare vizi o carenze motivazionali deducibili in sede di legittimità, in modo surrettizio, si è limitato a ribadire la propria tesi difensiva fornendo una mera versione alternativa dei fatti così come ricostruiti e ritenuti dal tribunale: il che deve ritenersi inammissibile. p. 4. Violazione degli artt. 274 – 275 c.p.p.: quanto alle esigenze cautelari, il tribunale ha ritenuto che unica misura adeguata alla gravità dei fatti e alla personalità dell’indagato fosse la custodia in carcere con la seguente motivazione: "evidente è la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., con particolare riferimento al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede, dal momento che le gravi ed allarmanti modalità dei fatti rendono più che concreto il pericolo de quo, trattandosi di condotte delittuose di notevole spessore, che destano elevato allarme sociale e che colpiscono soggetti in palese ed evidente stato di debolezza. Le modalità dei fatti, lungi dal denotare l’occasionalità del proposito delittuoso, dimostrano l’accurata pianificazione della condotta, svolta con modus imprenditoriale. Particolare rilievo, inoltre, deve essere attribuito alla minaccia di impossessarsi dell’autoveicolo della vittima, a fronte della quale lo stato di incensuratezza scolora ad elemento neutro. In tema di pericolo di reiterazione, infatti, se corrisponde al vero che la pericolosità sociale dell’indagato deve risultare dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua personalità, può tuttavia attribuirsi alle modalità e circostanze di fatto una duplice valenza, sia sotto il profilo della gravità del fatto stesso, sia sotto il profilo dell’apprezzamento della capacità a delinquere (come già affermato più volte da questo Tribunale, le modalità e circostanze del fatto possono essere prese in considerazione anche per il giudizio di pericolosità dell’indagato, essendo la condotta tenuta un elemento specifico e significativo ai fini della valutazione della personalità dell’agente, ancorchè incensurato – v. Cass., Sez. 4^, 16.1 – 20.2.04 n. 7303 – Cass., Sez. 2^ 22.6 – 27.9.05 n. 34642). Deve pertanto formularsi un giudizio di prognosi negativo, essendo emersa la più che spiccata capacità a delinquere dell’istante … che è altamente verosimile ove rimesso in libertà o assoggettato a misure meno afflittiva, prosegua nell’illecita attività e commetta altri delitti della stessa indole".

Non è vero, quindi, che il tribunale non abbia preso in esame l’incensuratezza e il criterio di adeguatezza di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3.

Al contrario, il tribunale ha considerato sia la personalità del ricorrente e, sulla base della condotta tenuta (stigmatizzata come imprenditoriale) e delle modalità dei fatti, è pervenuto, da una parte, a negare valenza positiva all’incensuratezza e, dall’altra, a ritenere che unica misura adeguata fosse la custodia in carcere. Si tratta di un giudizio che, in quanto adeguatamente motivato, deve ritenersi incensurabile sfuggendo al controllo di legittimità al quale sono devoluti i soli vizi motivazionali che attengono alla carenza, illogicità e/o contraddittorietà della motivazione. p. 5. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

DICHIARA Inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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