Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con il presente ricorso l’istante ha richiesto l’accertamento della non candidabilità e della conseguente ineleggibilità del prof. R.F. alla carica di Presidente della giunta regionale della Lombardia per le competizioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010, deducendo articolati motivi di diritto.
Si sono costituite le amministrazioni intimate, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso e chiedendo, in ogni caso, la reiezione del medesimo per infondatezza nel merito.
Gli interventori ad opponendum si sono associati, sostanzialmente, alle richieste delle amministrazioni intimate.
Con ordinanza n. 266/2010 del 23 marzo 2010 la sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
All’udienza del 27 aprile 2011, dopo ampia discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il collegio ritiene, in via preliminare, di esaminare l’eccezione formulata dalle parti avverse in ordine alla inammissibilità del ricorso per assunta carenza di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
In proposito deve osservarsi che in materia di elezioni amministrative la giurisdizione è ripartita tra il giudice amministrativo e quello ordinario in relazione all’ordinario criterio di riparto che sussiste nel nostro sistema del doppio binario, in rapporto, cioè, alla consistenza della situazione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo della quale si chiede la tutela.
Sono, dunque, devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie afferenti questioni di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità dei candidati, perché concernenti diritti soggettivi di elettorato passivo, mentre appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le questioni afferenti la regolarità delle operazioni elettorali, in quanto relative a posizioni di interesse legittimo.
Sul punto, la giurisprudenza è granitica nell’affermare che devono essere ricomprese nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 82, comma 1, del t.u. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni, le controversie concencernenti l’ineleggibilità, le decadenze e le incompatibilità in quanto incidenti su diritti soggettivi e nella giurisdizione del giudice amministrativo quelle aventi ad oggetto le operazioni elettorali (cfr., fra le tante, Cons. Stato, A.P., 24 novembre 2005, n. 10; sez. I, 2 dicembre 2010, n. 3; Cass. civ., S.U., 9 novembre 2009, n. 23682).
Nella fattispecie all’esame del collegio il ricorrente contesta l’eleggibilità del Prof. Formigoni alla carica di Presidente della regione Lombardia invocando l’applicazione del disposto dell’art. 2, comma 1, lett. f), della legge n. 165/2004, che sancisce il divieto di immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo.
Ne risulta, per quanto appena detto, che tale controversia risulta estranea alla giurisdizione del giudice adito.
A conferma di tale conclusione, deve osservarsi, del resto, che lo stesso ricorrente ha proposto nel mese di maggio 2010 analogo ricorso innanzi al Tribunale ordinario di Milano, già definito con sentenza di rigetto n. 9053/2010 del 12 luglio 2010.
Alla luce delle suesposte considerazioni ed assorbendosi qualsiasi ulteriore eccezione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti delle amministrazioni resistenti e degli intervenienti, in via solidale, che liquida in euro 2000, compresi gli oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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