Cass. pen., sez. VI 30-03-2009 (25-03-2009), n. 13812 Mandato d’arresto europeo – Consegna per l’estero – Decisione – Ricorso per cassazione – Poteri d’accertamento della Corte di cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 18.2.2009 la Corte d’appello di L’Aquila deliberava la consegna del cittadino polacco L.M. alla Corte distrettuale di Przemysl, in relazione al mandato di arresto emesso il 15.2.2008 da quell’autorità giudiziaria per l’esecuzione della sentenza definitiva 20.2.2003 n. II.K 26/03, che lo condannava alla pena di un anno sei mesi di reclusione per i reati di falsificazione di documenti, guida in stato di ebbrezza, mancato adempimento di obbligo imposto dall’autorità giudiziaria (divieto di circolare con mezzi meccanici).
La consegna veniva limitata ai soli ultimi due reati, perchè solo essi commessi oltre il termine previsto dalla L. n. 69 del 2005, con espressa condizione di mancata sottoposizione a procedimenti e restrizioni di libertà personale per reati diversi.
2. Con primo motivo di ricorso il difensore fiduciario del L. eccepisce la violazione della L. n. 69 del 2005, art. 6, perchè non risulterebbe acquisita la sentenza attivata con il m.a.e., le informazioni sul contenuto della sentenza sarebbero insufficienti – e ciò non avrebbe consentito di conoscere le modalità di determinazione della pena complessiva, in particolare se frutto di applicazione di cumulo materiale o di continuazione – non essendo sufficiente l’avvenuta limitazione della consegna ai due titoli di reati commessi dopo il (OMISSIS). Non vi sarebbe poi garanzia sul fatto che il richiesto non venga poi processato anche per le due condotte criminose apparentemente consumate nel (OMISSIS).
Il secondo motivo deduce violazione della L. n. 69 del 2005, art. 19, lett. c perchè il L. sarebbe di fatto residente stabilmente in Italia, con il proprio nucleo familiare, svolgendo regolare attività lavorativa, ed aveva chiesto di scontare la pena in (OMISSIS). In caso di accoglimento del motivo il ricorrente chiede anche l’applicazione dell’indulto.
Con terzo motivo si deduce violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 5 ignorandosi se nella legislazione polacca sia prevista la sospensione condizionale della pena e se il richiesto ne possa eventualmente godere.
Il quarto motivo deduce violazione della stessa norma, e dell’art. 27 Cost., non conoscendo il ricorrente se nella legislazione polacca siano previsti istituti "di risocializzazione" simili a quelli disciplinati dalla nostra legislazione penitenziaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il secondo, terzo e quarto motivo sono inammissibili:
– il secondo, perchè la norma invocata dal ricorrente non trova applicazione nei casi, come quello che riguarda il L., di mandato di arresto europeo ed esecutivo;
– il terzo ed il quarto motivo sembrano porre il tema della corrispondenza di istituti tra le normative dello Stato di esecuzione e lo Stato emittente, tuttavia in termini inammissibili in quanto afferenti aspetti che non sono presi in autonoma considerazione dalla L. n. 69 del 2005, ed in particolare dagli artt. 18 e 19, quali ragioni di rifiuto di consegna (e comunque di subordinazione della consegna alla condizione della restituzione per l’esecuzione).
Il primo motivo di ricorso è invece fondato, sia pure per ragioni parzialmente diverse da quelle dedotte.
Dalla consultazione del fascicolo, consentita anche a questa Corte di legittimità nella procedura per la consegna a seguito di richiesta con mandato di arresto europeo, in ragione dell’eccezionale competenza di merito attribuita dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 1, non risulta effettivamente acquisito il testo della sentenza 20.2.2003, azionata con il m.a.e. emesso il 15.2.2008. Ciò, non consentendo di verificare come in concreto sia stata determinata la complessiva pena detentiva di un anno e sei mesi e considerando che la consegna è stata dalla Corte distrettuale limitata a soli due dei quattro reati per cui veniva richiesta (e per i quali la complessiva pena era stata irrogata), impedisce di verificare la ricorrenza della condizione di legittimità della consegna, costituita dall’entità minima della pena, considerata dalla L. n. 69 del 2005, art. 7, u.c. in altri termini, si tratta di verificare se, scorporata la parte di pena relativa ai due reati per i quali la corte distrettuale ha negato la consegna, la pena residua superi il limite indicato dalla norma appena richiamata.
E’ quindi necessario innanzitutto provvedere alla materiale acquisizione del testo della sentenza de qua e, poi comunque valutare la questione nella sua incidenza sulla decisione di consegna, eventualmente ottenendo informazioni specifiche dall’autorità emittente in ordine alle modalità di quantificazione della pena per tali due reati, ove ciò non emergesse con immediatezza dal testo della sentenza.
A tale incombente deve provvedere la Corte distrettuale Perchè la previsione del ricorso in Cassazione anche per il merito attribuisce a questa Corte di legittimità solo la possibilità di verificare pure gli apprezzamenti di fatto operati dal giudice della consegna, ma nessun potere cognitivo sostitutivo o integrativo, e tanto meno istruttorie, Sez. 6 sent. 358 del 12.2 – 18.2.2009 in proc. Bejan).
Gli atti vanno per competenza trasmessi alla Corte d’appello di Perugina, mentre la Cancelleria provvederà alle incombenze di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Perugia per nuovo giudizio.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti previsti dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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