Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Brigadiere delle Guardia di Finanza A. V., allo stato in servizio presso il Comando Provinciale di Lecce, veniva sottoposto a procedimento penale per i reati di "truffa militare aggravata" e "falso in foglio di viaggio aggravato" in relazione all’accusa di aver chiesto ed ottenuto rimborsi per spese sostenute non dovuti, in occasioni di missioni svolte a Roma.
All’esito del giudicato penale, il Comando Regionale della GdF avviava nei confronti del predetto sottufficiale un’inchiesta disciplinare, con relativa contestazione di addebiti, per i fatti già oggetto di procedimento penale, che si concludeva con l’irrogazione a carico del V. della sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per la durata di dodici mesi di cui al provvedimento del Comandante in seconda della Guardia di Finanza del 13 gennaio 2004.
L’interessato impugnava innanzi al Tar per la Puglia – Sezione di Lecce – tale provvedimento e l’adito giudice con sentenza n.5952/05, ritenendolo fondato, accoglieva il relativo ricorso, con annullamento degli atti impugnati.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze- Comando generale della GdF, con l’appello all’esame, ha impugnato tale sentenza, ritenendola errata ed ingiusta.
Con un unico articolato motivo l’Amministrazione appellante sostiene la grave valenza disciplinare della condotta posta in essere dal V. e l’autonomia del giudizio svolto in sede disciplinare rispetto alla pronuncia assolutoria intervenuta per l’appellato.
In particolare, nell’ambito di un autonomo apprezzamento dei fatti per cui è causa l’Amministrazione con il provvedimento sanzionatorio ha dato adeguata contezza dell’avvenuta violazione da parte del sottufficiale dei doveri di lealtà e rettitudine legati allo status rivestito e la valutazione discrezionale del comportamento antigiuridico tenuto dall’appartenente al Corpo nonché della sua gravità si rivela immune dai vizi di legittimità dedotti in primo grado dall’interessato che il Tar ha, erroneamente, ritenuto sussistenti.
Alla pubblica udienza del 29 marzo 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
L’appello si appalesa fondato e va, pertanto, accolto.
Il giudice di primo grado si è determinato ad accogliere il ricorso di prime cure sulla scorta dell’ argomentazione (ritenuta risolutiva) per cui nella specie l’Amministrazione non avrebbe dato corretta applicazione al principio dell’autonomia della valutazione disciplinare, lì dove, a fronte di una intervenuta pronuncia di archiviazione per il reato di cui all’art.640 c.p. (truffa aggravata) non si sarebbe proceduti ad una ricostruzione degli elementi idonei ad affermare la responsabilità disciplinare dell’appellato.
Ritiene il Collegio che le osservazioni su cui poggia il giudizio di illegittimità del provvedimento sanzionatorio sia errata per quanto infra si va ad illustrare.
Vanno all’uopo qui richiamati alcuni principi giurisprudenziali intervenuti in subjecta materia.
E’ stato affermato che non esiste alcun rapporto di necessaria pregiudizialità tra procedimento penale e procedimento disciplinare, stante la loro ontologica diversità, quanto a oggetto delle valutazioni, soggetti coinvolti, natura e scopi da perseguire (Cons. Stato Sez. I 15/11/2006 n.2606; Sez.IV 25 maggio 2010).
In particolare, è stato sottolineato come il procedimento disciplinare nei confronti di dipendenti pubblici si presenti in una posizione del tutto peculiare ed autonoma rispetto a quella che contraddistingue il procedimento penale, non essendo precluso all’Amministrazione, in virtù del principio di autonomia, utilizzare le risultanze acquisite dal giudice penale quali elementi fattuali idonei a supportare il giudizio disciplinare (cfr Cons Giustizia Regione Siciliana 23/9/2008 n.806).
Sul punto giova pure richiamare il principio per cui l’inconfigurabilità dell’illecito penale non esclude la rilevanza dello stesso fatto ai fini disciplinari, in quanto la potestà disciplinare opera in una sfera diversa da quella del giudizio penale; tant’è che anche le formule assolutorie non precludono l’ingresso dell’azione disciplinare e la possibilità che il medesimo comportamento possa essere qualificato dall’Amministrazione come illecito disciplinare (cfr Cons. Stato Ad. Pl. n.10/06).
Dunque, l’Amministrazione può legittimamente assumere a presupposto dell’azione disciplinare gli stessi fatti in relazione ai quali il procedimento penale si è concluso nei sensi positivi per il dipendente, sempreché però proceda ad un’autonoma valutazione della loro rilevanza sotto il profilo disciplinare (cfr Cons Stato Sez. VI 11/12/2007 n.226)
Appare allora indispensabile andare a verificare se nella fattispecie si sia inverata o meno quella autonoma valutazione dei fatti quale condicio juris per un corretto esercizio della potestà disciplinare e al riguardo va dato atto dell’avvenuta osservanza da parte dell’Amministrazione procedente dei principi giurisprudenziali sopra illustrati.
Invero, ove si faccia mente locale alle risultanze documentali illustrative del procedimento culminato col provvedimento qui in contestazione, si è agevolmente in grado di rilevare che l’istruttoria svolta non si è limitata alla mera raccolta dei dati posti a suo tempo a base dell’azione penale, lì dove invece ha messo ben in evidenza (vedasi rapporto finale dell’inchiesta disciplinare redatto in maniera approfondita e circostanziata dall’Ufficiale Inquirente in data 28/10/2003) dati rivelatori di comportamenti aventi rilevanza disciplinare, senza che la valutazione degli stessi si sia esaurita in un mero, apodittico recepimento dei fatti da cui è scaturito il procedimento penale.
L’amministrazione, ha attribuito valenza negativa ai fatti, evidenziando la loro non compatibilità con i compiti e i doveri d’istituto e tanto non solo negli atti istruttori ma anche nello stesso provvedimento di irrogazione della sanzione, lì dove ha dato piena contezza delle ragioni giustificative della sua determinazione.
Vale peraltro osservare come il Tar a sostegno delle sue statuizioni abbia effettuato una sorta di rivisitazione del processo penale conclusosi con l’archiviazione richiesta dall’Ufficio del Pubblico Ministero sul rilievo che " in un eventuale futuro dibattimento il reato con le immancabili, prevedibili attenuanti generiche sarebbe prescritto ".
Ora, al di là della operata verifica di colpevolezza in ordine alla sussistenza o meno del reato di truffa, il giudice amministrativo di primo grado ha omesso del tutto di considerare che il procedimento disciplinare ha preso in esame, tra l’altro, fatti e comportamenti che costituiscono parte integrante della vicenda, che risultano per tabulas essersi verificati ed ai quali, in base ad una valutazione congrua e motivata, è stata attribuita rilevanza disciplinare.
Ci si riferisce allo specifico addebito, oggetto di indagine in sede di inchiesta e di valutazione negativa in sede di confezionamento del provvedimento sanzionatorio, costituito dalla presentazione di fogli di viaggio sui quali è stata apposto dall’interessato un orario di partenza diverso da quello effettivo, fatto questo che è incompatibile con lo status di militare appartenente alla Guardia di Finanza oltreché con le rivestite qualifiche di agente di polizia giudiziaria e di polizia tributaria.
Quanto poi al giudizio di gravità dell’infrazione disciplinare commessa e all’entità della sanzione inflitta, trattasi di espressione di un’attività decisionale connotata da ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo solo allorchè vi sia stato un travisamento dei fatti ovvero sia fondata su una motivazione illogica ed incoerente (cfr Cons Stato Sez. IV 4 giugno 2010 n.5877; idem 19 ottobre 2010), circostanze, queste, non rinvenibili nel caso all’esame.
In forza delle suesposte considerazioni le censure di erroneità della impugnata sentenza si appalesano fondate, con conseguente accoglimento dell’appello
Le spese e competenze del doppio grado del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo Accoglie e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, Rigetta il ricorso di primo grado.
Condanna la parte appellata alla rifusione in favore dell’appellante Ministero dell’Economia e delle Finanze- Comando Generale della Guardia di Finanza – delle spese competenze del doppio grado del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 3.000,00 (tremila) oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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