Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-02-2011) 03-05-2011, n. 17063

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – C.D., per mezzo del suo difensore, ricorre avverso l’ordinanza del 15 ottobre emessa dal Tribunale di Venezia che ha respinto l’istanza di riesame e confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal G.i.p. in relazione al reato di cui all’art. 317 c.p., per avere, quale assessore comunale, chiesto e ottenuto la somma di Euro 15.000 (in contanti e in banconote di piccolo taglio) da M.G., un imprenditore, minacciando di revocargli un finanziamento già concesso.

Con il primo motivo il ricorrente contesta la sussistenza dei gravi indizi e rileva che il Tribunale non avrebbe preso in esame l’intera dichiarazione resa nell’interrogatorio del 2.10.2010, da cui risulta che all’imprenditore avrebbe solo richiesto la restituzione di quanto indebitamente trattenuto e cioè circa Euro 78.200,00 che il M. aveva ricevuto dal Comune e che non aveva impiegato per gli scopi per cui erano stati erogati, ossia l’organizzazione di un torneo calcistico.

Con il secondo motivo censura l’ordinanza per avere ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, senza considerare l’avvenuta sospensione dell’intero consiglio comunale, situazione che avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere cessato il pericolo di reiterazione del reato.

2. – Il ricorso è inammissibile.

Con il primo motivo il ricorrente si limita a proporre una lettura alternativa degli elementi indiziali presi in considerazione dall’ordinanza impugnata, basando la sua difesa sulle dichiarazioni rese nell’interrogatorio del 2 ottobre 2010, che il Tribunale ha considerato come mere giustificazioni difensive, del tutto inidonee a mettere in crisi il solido quadro di elementi pronatori a suo carico, rappresentato dalle sue stesse ammissioni e dalle banconote trovate in suo possesso, peraltro tutte di piccolo taglio.

Per quanto concerne il secondo motivo il Tribunale ha fornito una motivazione adeguata in ordine alle ragioni per cui ritiene sussistenti le esigenze cautelari, facendo correttamente riferimento alla gravità del reato e all’inserimento dell’imputato nel mondo politico locale.

3. – Alla ritenuta inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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