Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige – sede di Trento N. 64/2009

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, n. 59 del 2008 proposto da PALLAORO LUCIANA, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianpiero Luongo e Alessio Eccher ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Via S.Croce, 10

CONTRO

il COMUNE DI SANT’ORSOLA TERME, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Dalla Fior e Andrea Lorenzi ed elettivamente domiciliato nello studio degli stessi in Via Paradisi, 15/5;

la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente in carica pro tempore, rappresentata e difesa degli avvocati Nicolò Pedrazzoli, Monica Manica e Alessio Falferi ed elettivamente domiciliata presso l’avvocato Monica Manica in Trento, piazza Dante, 15;

il SERVIZIO ESPROPRIAZIONI DELLA P.A.T., in persona del Dirigente in carica, non costituito in giudizio;

per l’annullamento:

a) della delibera della Giunta Comunale di S. Orsola Terme, di cui al verbale n. 1 di data 10.1.2008, pubblicata all’Albo comunale dal giorno 11.1.2008 e divenuta esecutiva a far data dal 22.1.2008;

b) della nota sindacale n. 1305 dd. 3.3.2008;

c) della determinazione del dirigente del Servizio Espropriazioni della P.A.T. 3.6.2008 n. 441 di definizione della procedura ex art. 31 L.P. 6/1993, con l’esproprio a favore del Comune di S. Orsola Terme di mq. 12 della p.ed. 286 e di mq. 18 della p.f. 17/2 di proprietà della ricorrente;

d) di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti successivamente proposti;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale e dell’Amministrazione provinciale intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista la propria ordinanza istruttoria 23.5.2008 n. 36/2008 e visto il relativo adempimento;

Vista la propria ordinanza 11.9.2008 n. 89/08 con cui è stata respinta l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 12 febbraio 2009 – relatore il presidente f.f. Lorenzo Stevanato – i difensori delle parti come specificato nel verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

La ricorrente è comproprietaria di un compendio immobiliare (dove insiste un edificio alberghiero) ubicato in Comune di S. Orsola Terme.

Con i provvedimenti impugnati, indicati in epigrafe, è stato disposto l’esproprio, ex art. 31 L.p. n. 6/1993, a favore del Comune di S. Orsola Terme, di una porzione frazionale della proprietà della ricorrente, che sarebbe ormai destinata ed utilizzata come muro di sostegno della strada pubblica, da lungo tempo.

A sostegno del ricorso contro tali determinazioni la ricorrente ha dedotto, anche con motivi aggiunti, l’incompetenza della Giunta comunale e del Sindaco, nonché la violazione dell’art. 31 L.p. 6/1993 ed eccesso di potere sotto vari profili, in particolare per erroneità dell’istruttoria e difetto di presupposto, nel rilievo che il muro di cui si controverte, realizzato dal dante causa sig. Beniamino Fontanari, è adiacente ad altro muro e solo quest’ultimo funge da sostegno della strada. Si sostiene, inoltre, che l’ente competente ad attivare la procedura era la Provincia autonoma, trattandosi di strada provinciale.

E’ stata altresì eccepita l’illegittimità costituzionale dell’art. 31 L.p. 6/1993, per contrasto con gli artt. 42 e 117 Cost. e con l’art. 1 del protocollo addizionale CEDU.

Le amministrazioni comunale e provinciale intimate, costituitesi in giudizio, hanno diffusamente controdedotto concludendo per la reiezione del ricorso.

I difensori del Comune hanno altresì eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica al comproprietario sig. Fontanari, asseritamente controinteressato.

Il Tribunale, con l’ordinanza citata in epigrafe, ha disposto l’acquisizione al giudizio di una verificazione, al fine di chiarire se la p.ed. 286 e la p.f. 17/2, interessate dalla controversa procedura espropriativa, rispettivamente per mq. 12 e mq. 18, siano effettivamente destinate, da oltre un ventennio, a viabilità pubblica o al servizio dell’opera pubblica (strada comunale). In particolare, si doveva accertare se il controverso muro esistente su tali particelle sia funzionale al sostegno della strada sovrastante e svolga, quindi, la relativa funzione di pubblica utilità, da oltre un ventennio.

La verificazione è stata espletata, in contraddittorio, dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comprensorio Alta Valsugana ed all’odierna pubblica udienza – sulle conclusioni delle parti – la causa è stata trattenuta per la decisione.

Venendo alle considerazioni del Collegio, va anzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica al comproprietario sig. Fontanari, come controinteressato.

Quest’ultimo, infatti, potrebbe, tutt’al più, assumere la veste di cointeressato, ma non di controinteressato all’annullamento dei provvedimenti ablativi impugnati.

Nel merito, occorre premettere che l’art. 31 della legge provinciale n. 6/1993 stabilisce che a favore di enti pubblici, qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo comma, è autorizzata l’emanazione del decreto di esproprio o di asservimento di immobili sui quali insistono opere pubbliche ovvero private, a prescindere dalla procedura prevista dalla legge e dal pagamento della indennità.
La norma, in rubrica intitolata “regolazione tavolare di vecchie pendenze”, richiede (comma 2 del medesimo articolo) che dette opere esistano da più di venti anni. Quest’ultima è appunto la situazione di cui si controverte, trattandosi di un breve tratto di muro, eretto sulla proprietà della ricorrente, che sostiene la sovrastante strada, nel tratto comunale della viabilità provinciale n. 8.

Con i primi due motivi, è stata dedotta l’incompetenza, rispettivamente, della Giunta comunale nell’attivazione del procedimento, conclusosi col decreto provinciale di speciale esproprio, e del Sindaco che ha risposto al reclamo dell’interessata.

Le censure non sono fondate.

La Giunta comunale era residualmente competente, non versandosi in alcuno dei casi in cui è tassativamente prevista la competenza del Consiglio: in particolare, non si tratta di un acquisto immobiliare, ma dell’avvio di un procedimento speciale di esproprio relativamente al quale il provvedimento produttivo di effetti (se si vuol definirlo “acquisto”) è attribuito ad altro ente, e precisamente alla Provincia autonoma.

Il Sindaco, a sua volta, ha risposto al reclamo atipico della ricorrente quale autorità che rappresenta il Comune, a titolo meramente informativo. Non si tratta, quindi, di un atto provvedimentale e la sua impugnazione (come la relativa censura) si rivela quindi inammissibile.

Nel merito, la ricorrente contesta i presupposti di fatto posti alla base dell’atto impugnato, con le argomentazioni sopra riportate. I presupposti di fatto richiesti erano l’esistenza dell’opera da più di venti anni e la destinazione ad uso pubblico da più di venti anni.
Ebbene, all’esito dell’approfondita ed esauriente verificazione, come emerge dalla pertinente relazione corredata dai relativi allegati cartografici e fotografici, è risultato che il muro in controversia è stato realizzato da oltre un ventennio e che esso è funzionale al sostegno della strada esistente, il che dimostra la sussistenza del presupposto per l’applicazione dell’art. 31 L.p. 6/93.

Dall’eseguita verificazione risulta perciò, incontestabilmente, l’avvenuta esecuzione ultraventennale dell’opera, a sua volta presupposto per l’emanazione del provvedimento di esproprio impugnato.

Una volta accertata la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, risultanti dalla relazione del perito verificatore, sui quali non si ravvedono i difetti di istruttoria lamentati dalla ricorrente, le relative censure dedotte vanno tutte disattese.

Circa la censura di incompetenza del Comune, nel rilievo che si tratta di strada provinciale, i difensori dell’amministrazione comunale obiettano, non smentiti dalla ricorrente, che il tratto stradale di cui si controverte è intavolato alla p.f. 2637 (come risulta dall’estratto di mappa prodotto in giudizio), a nome del Comune. Anche questa censura va dunque disattesa.

Resta, infine, da esaminare l’eccezione di incostituzionalità della norma di legge provinciale applicata.

Secondo la ricorrente il legislatore provinciale, con l’art. 31 della legge n. 6 del 1993, sotto il nome di “regolazione tavolare di vecchie pendenze” ha introdotto una particolare fattispecie espropriativa, senza il pagamento di alcuna imdennità, che si risolverebbe, in realtà, in una “occupazione usurpativa

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