Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
RILEVA
1. – Con sentenza, deliberata il 19 maggio 2008 e depositata il 30 giugno 2008, la Corte di assise di appello di Reggio di Calabria, in riforma della pronuncia assolutoria della Corte di assise di Locri 3 maggio 2006, impugnata dal Pubblico Ministero, ha dichiarato P. M., T.F. e V.A. colpevoli dei reati loro ascritti, di omicidio in danno di G.F. e dei connessi delitti concernenti la detenzione e il porto delle armi usate per perpetrare il fatto di sangue, in (OMISSIS); esclusa l’aggravante della premeditazione, ritenuta la continuazione tra tutti i reati e concesse a T. e V. attenuanti generiche, ha irrogato a P. la pena principale della reclusione in anni ventitre e agli altri due la pena della reclusione in anni venti.
La Corte di assise di Locri aveva motivato l’epilogo assolutorio sulla base della considerazione della inattendibilità della testimone oculare C.M.I. e della inutilizzabilità delle dichiarazioni di reità di T..
La giovane aveva dichiarato che, mentre assieme alla zia C. M. si recava a deporre i rifiuti, aveva udito il fragore di due colpi di arma da fuoco; aveva proseguito e, due minuti dopo, aveva scorto P. nel preciso frangente in cui colpiva con calci e bastonate la vittima sanguinante, già a terra, e, quindi, sparava contro G. due colpi di pistola, finendolo; assieme a P. erano V. e – appostato sulle scale della casa di G. – T.; costui si allontanava immediatamente dopo; P. e V., invece, si trattenevano sul luogo del delitto; e il primo col telefono cellulare chiamava i Carabinieri e il servizio medico di emergenza.
T., all’atto della cattura aveva dichiarato ai Carabinieri che P. gli aveva confessato di essere l’autore dell’omicidio, perpetrato per motivo passionale a cagione della relazione della vittima con la moglie dell’omicida; poi aveva ammesso di essere stato presente alla esecuzione del delitto; e aveva, quindi, l’ (OMISSIS) condotto i Militari nel posto, ubicato in un terreno di P. ove sarebbero state occultate le armi del delitto; al sopralluogo il nascondiglio era stato rinvenuto vuoto e manomesso.
Interrogato dal Pubblico Ministero aveva, tuttavia, negato la veridicità di quanto dichiarato ai Carabinieri, assertivamente per timore di percosse.
La Corte di assise di appello dopo aver rinnovato la istruzione dibattimentale, con perizia collegiale sulla capacità di testimoniare di C.M.I., ha accertato che tra le ore 23.25 e 23.27 del giorno del delitto P., spalleggiato da V. a da T. (quest’ultimo in funzione di copertura), nel centro urbano di (OMISSIS), nelle adiacenze della abitazione di G.F., sita alla Via (OMISSIS), esplose due colpi di fucile, caricato a lupara, attingendo la vittima, con uno dei colpi alla spalla destra, e successivamente finì il malcapitato, già caduto a terra, mediante due colpi di pistola alla testa; quindi, avvedutosi di essere stato scorto da una giovane, allo scopo di precostituire la difesa, inscenò il casuale ritrovamento del cadavere e, a tal fine, col proprio apparecchio cellulare chiamò il servizio pubblico di emergenza sanitaria e i carabinieri, mentre T. di allontanava per occultare le armi.
In punto di responsabilità la Corte territoriale ha motivato quanto segue.
La perizia collegiale ha accertato che la testimone oculare, pur se affetta da lieve ritardo mentale, iperemotività ansiosa e fragilità psichica è capace di testimoniare, avendo dimostrato di essere bene orientata nel tempo e nello spazio, di avere coscienza delle sue osservazioni e valutazioni, di possedere buoni poteri mnemonici;
peraltro le condizioni psichiche della giovane incidevano solo nel senso che la "suggestionabilità e l’ansia bloccavano la donna, facendole dire: non ho visto nulla; non ho sentito; non ricordo; ma poi, portata in serenità, descriveva dettagliatamente tutto". La ritrattazione della C., all’esordio dell’esame diretto del Pubblico Ministero nel giudizio di primo grado e, quindi, nel controesame difensivo – la testimone ha affermato di aver reso le dichiarazioni di accusa perchè impaurita dalle grida del maresciallo dei Carabinieri della stazione di Roccella che la esaminava; di non aver in realtà visto nulla di quanto narrato; di aver soltanto scorto P. che a gran voce chiamava: F. F. – non è veridica; è stata indotta dalle riferite pressioni e minacce ricevute dalle sorelle del ridetto imputato; la rappresentazione della C. è confortata dai riscontri costituiti: dalla coincidenza della narrazione colla sequenza degli spari e con il numero dei colpi di arma da fuoco; con la circostanza delle chiamate di P. al servizio sanitario di emergenza e ai Carabinieri; con la pacifica presenza della testimone nelle immediate adiacenze del luogo del delitto, come anche segnalato dal fratello della vittima subito accorso, e come ammesso da P. il quale ha riferito di aver notato una ragazza mentre era vicino al cadavere della vittima;
collimano, inoltre, le risultanze dell’esperimento giudiziario, eseguito in prime cure il (OMISSIS), in ordine alla possibilità di percezione del fragore degli spari e di avvistamento della scena del delitto, seguendo il percorso compiuto dalla C.; sono, invece, inattendibili, contraddittorie e inverosimili le dichiarazioni di C.M., asseveranti la ritrattazione della nipote e suggerite dalla "stessa fonte";
T. ha ammesso che poco prima del fatto di sangue, P. gli aveva dato in consegna una pistola, assertivamente subito restituita; il giudicabile, nel corso dell’interrogatorio reso al Pubblico Ministero il (OMISSIS), ha dichiarato di aver effettivamente reso ai Carabinieri le dichiarazioni contestategli dal Pubblico Ministero; l’interrogatorio non è inficiato da alcuna nullità, in quanto legittimamente il Pubblico Ministero ha utilizzato per la contestazione ai sensi dell’art. 350 c.p.p. le precedenti dichiarazioni non verbalizzate; non è credibile la ritrattazione dell’imputato; la attendibilità della "chiamata di correo" a carico di P. è confermata dagli ulteriori elementi di prova costituiti dalla accertata disponibilità di una pistola da parte di P. nella imminenza del delitto; dal sopralluogo presso il nascondiglio delle armi; dalla concordanza del racconto con i dati della generica; dal tentativo di P. di sviare e inquinare le indagini, addossando sospetti a carico di tal V. M. (per un contrasto trasceso a vie di fatto con la vittima nelle ore precedenti l’omicidio); dal sintomatico mendacio in ordine alla iniziale negazione della propria presenza a (OMISSIS); dalla concordanza con la testimonianza della C.; in proposito non è decisivo il rilievo che T. non abbia fatto cenno al concorso di V.A., in carenza di specifiche domande e approfondimenti investigativi sul punto; le condotte di T. e di V.A. non sono di mera connivenza; integrano appieno la compartecipazione nel fatto di sangue; V. fu sempre in compagnia di P.; nulla fece per impedire l’evento; anzi, immediatamente, dopo il delitto, concorse nel tentativo di sviare le indagini, simulando con le segnalazioni al servizio sanitario di emergenza e ai Carabinieri il casuale rinvenimento del cadavere di G., quindi, prendendo contatto col fratello della vittima e insinuando sospetti a carico di V.M. e di tale A. S. (per un contrasto con G. insorto la settimana precedente); T. prese in consegna la pistola di P.;
disponeva di un veicolo, all’interno del quale poteva occultare il fucile; e subito dopo l’omicidio, si allontanò portando seco le armi per celarle nel nascondiglio di P. a lui ben noto; la mancata corrispondenza nelle emergenze della generica di alcuna traccia dei calci riferiti da T. e dalla C. (nonchè delle bastonate narrate da quest’ultima) trova spiegazione nella errata percezione dei dichiaranti; il testimoniale a discarico, infine, non è attendibile; i testi B., Ca. e R. hanno, infatti, mentito asserendo di non aver udito gli spari prima del riferito avvistamento di P. e V. e del loro ritorno.
Quanto al trattamento sanzionatorio, i "molteplici precedenti penali" rendono P. immeritevole della concessione delle attenuanti generiche.
2. – Ricorrono per cassazione tutti gli imputati col ministero dei rispettivi difensori di fiducia (l’avvocato Antonio Speziale per P., gli avvocati Antonio Speziale e Sandro Furfaro per gli altri due) mediante tre distinti atti, recanti la data del 15 ottobre 2008, depositati il 28 ottobre 2008. 2.1 – P. sviluppa due motivi.
2.1.1 – Con il primo motivo il ricorrente dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), inosservanza di norme processuali, stabilite a pena di nullità o di inutilizzabilità, in relazione agli artt. 63, 191, 350, 357, 526 e 605 c.p.p., nonchè mancanza e manifesta illogicità della motivazione anche sotto il profilo della formale violazione dell’art. 192 c.p.p..
Il difensore espone la rappresentazione dei fatti offerta dall’imputato: dopo aver incontrato davanti alla chiesa di (OMISSIS) i testi R., B. e Co., mentre circolava alla guida del proprio ciclomotore recando a bordo V.A., si imbattè nel cadavere di G., riverso sul selciato e insanguinato; suppose che fosse stato percosso con un bastone al capo; sconvolto chiamò per nome la vittima; ritornò indietro e con l’aiuto di V. e di R. fece chiamare con il proprio telefono cellulare il servizio di emergenza sanitaria e i Carabinieri.
Argomenta, quindi, il difensore anche con richiamo delle considerazioni poste dalla Corte di assise a base della sentenza assolutoria: concordano le dichiarazioni dei testi a discarico, la cronologia delle chiamate telefoniche sulle utenze 118 e 112, la registrazione delle conversazioni intercorse, gli esiti del sopralluogo effettuato in prime cure; C.M.I. ha riferito di aver udito pronunciare il nome di T.; tanto dimostra che in loco era già giunto il fratello ( A.) della vittima; la giovane non ha fatto menzione della circostanza che fu V. a formare il numero del 118 e che costui si allontanò subito dopo per avvertire il fratello del defunto; G. A. notò la ragazza e la zia con i sacchetti della spazzatura;
consegue che "le due donne giunsero in loco ad omicidio abbondantemente consumato"; tanto peraltro emerge dalla testimonianza di C.M.; collimano la circostanza dell’ora (le 22.48.36) della telefonata fatta da P. ai Carabinieri, notata da C.M.I. e il rilievo della omessa menzione da parte della giovane delle precedenti circostanze omesse; la versione dell’imputato è avvalorata dal teste Pa.Gi., il quale, cessato il fragore degli spari, udì dopo alcuni minuti gridare il nome di F.; la Corte territoriale non ha considerato siffatte circostanze nè il contrasto tra la testimonianza della C. e la prova generica, per l’assenza di tracce delle bastonate e dei calci; la testimone ha rappresentato "un dato astutamente inesistente" frutto della propalazione della errata supposizione di P.; la Corte di assise di appello, acclarata la capacità della giovane a testimoniare, ha, poi, omesso di saggiarne la attendibilità, non ostante la C. fosse – pacificamente – persona affetta da lieve ritardo mentale, insicura, labile e suggestionabile; inoltre nè C.M.I., nè C.M. "hanno mai asserito di aver ricevuto minacce" da parte delle sorelle di P.; le uniche pressioni sulla ragazza furono esercitate dai Carabinieri; come esattamente considerato dalla Corte di assise le modalità dell’esame, in rapporto alla personalità della testimone, comportano la inattendibilità delle dichiarazioni; la testimonianza, comunque, neppure concorda colle dichiarazioni di T., il quale non ha fatto alcun cenno alla presenza di V.; in relazione alle dichiarazioni di T. non trova applicazione la norma dell’art. 350 c.p.p., comma 5, in quanto non furono assunte "sul luogo o nella immediatezza del fatto"; non sono utilizzabili le dichiarazioni rese in via informale da T. ai Carabinieri e inserite nel verbale dell’interrogatorio dell’imputato;
conclusivamente la Corte di assise di appello ha sovrapposto la propria ricostruzione a quella ineccepibile della Corte di assise, omettendo di confutarla.
2.1.2 – Con il secondo motivo il ricorrente dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62-bis, 132 e 133 c.p., nonchè mancanza della motivazione sul punto del diniego delle attenuanti generiche, censurando che la Corte territoriale abbia fatto mero riferimento a "un precedente a carico dell’imputato" senza porlo "a confronto con altro". 2.2 – T. formula censure analoghe a quelle articolate da P. col primo motivo e nell’esordio il difensore obietta che l’imputato mai ha comunque attributo a se stesso alcuna compartecipazione nel fatto di sangue e che non sarebbe veridica la "dichiarazione estemporanea" in ordine alla consegna dell’arma da parte di P..
2.3 – V.A. ripropone le medesime doglianze, dopo aver stigmatizzato la "mancanza assoluta di considerazione della sentenza di primo grado" da parte della Corte di assise di appello; la omessa valutazione della attendibilità della testimone oculare a carico; la "frammentaria rilettura della vicenda", avulsa dalla considerazione delle incongruenze rilevate in prime cure; la inosservanza dei canoni di valutazione della prova stabiliti dall’art. 192 c.p.p.; e dopo aver dedotto con riferimento alla specifica posizione del ricorrente:
V. non era presente all’atto in cui P. consegnò l’involucro (contenente, secondo l’accusa, la pistola) a T.;
fu P. e non V.A. a riferire al fratello della vittima il litigio intercorso poco prima con V.M.;
nessun interesse lega V.A. a P.; la rappresentazione della C. non trova alcun elemento di conferma.
3. – Tutti i ricorsi sono infondati.
3.1 – Non ricorre il vizio della violazione di legge:
– nè sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all’operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell’accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);
– nè sotto il profilo della erronea applicazione, avendo la Corte di assise di appello esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, nè, oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato.
Destituita di fondamento è, infine, la eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni di T..
La Corte territoriale ha fatto riferimento a quanto dichiarato dall’imputato nel corso dell’interrogatorio reso al Pubblico Ministero con le garanzie difensive e ritualmente ammesso in dibattimento non avendo il giudicabile consentito all’esame.
Irrilevante è, invero, l’antefatto investigativo delle dichiarazioni rese informalmente dai Carabinieri: tali dichiarazioni, infatti, offrirono mero spunto alle domande del Pubblico Ministero, laddove la Corte territoriale ha utilizzato le risposte dell’imputato.
Ed è appena il caso di ricordare che in tema di inutilizzabilità – a differenza rispetto alla materia della nullità – non opera il principio della propagazione (Cass., Sez. 1^, 30 gennaio 2007, n. 21923, Cirillo, massima n. 236694). Sicchè il divieto di utilizzazione nel dibattimento delle dichiarazioni rese dall’indagato, senza assistenza difensiva, alla polizia giudiziaria, non si comunica al successivo interrogatorio cui il Pubblico Ministero, edotto delle dichiarazioni in parola, sottoponga l’indagato ritualmente assistito dal difensore.
3.2 – Neppure sussiste vizio alcuno della motivazione.
La Corte di assise di appello ha dato conto adeguatamente – come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. – delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte:
Cass., Sez. 1^, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4^, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato di legittimità.
Gli è che nel tessuto motivazionale della ordinanza impugnata questa Corte non rileva:
– nè il vizio della contraddittorietà della motivazione che consiste nel concorso (dialetticamente irrisolto) di proposizioni (testuali ovvero extra testuali, contenute in atti del procedimento specificamente indicati dai ricorrenti) assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l’affermazione dell’una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell’altra e viceversa;
– nè il vizio della illogicità manifesta che consegue alla violazione di alcuno degli altri principi della logica formale e/o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell’art. 192 c.p.p., ovvero alla invalidità (o scorrettezza) dell’argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione.
Epperò le censure difensive – per quanto è dato apprezzare e sindacare nella sede del presente scrutinio di legittimità – non compromettono in radice la tenuta del costrutto argomentativo che sorregge la decisione impugnata, disarticolandone la struttura portante; postulano, bensì, alternative ricostruzioni e valutazioni, ritenute più adeguate, delle risultanze processuali.
Ma sotto tale ulteriore profilo i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dai ricorrenti, benchè inscenati sotto la prospettazione di viti a della motivazione, non possono essere presi in considerazione, in quanto, sviluppandosi nell’orbita delle censure di merito, consistono in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione e, pertanto, sono inammissibili à termini dell’art. 606 c.p.p., comma 3. 3.3 – Conseguono il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.