Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il ricorrente impugnava il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno basato sulla sua assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore ai sei mesi e per la mancanza di redditi sufficienti per garantire il suo mantenimento in Italia.
Il ricorso si fonda su due motivi.
Il primo eccepisce la violazione dell’art. 13,comma 4, D.lgs. 286\98 e l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità e genericità della motivazione.
Il periodo di assenza dal territorio nazionale per quanto può riscontrarsi dai timbri di uscita e di ingresso in Italia è stato inferiore ai sei mesi e peraltro essendo il permesso di soggiorno di durata pari a due anni l’assenza si sarebbe potuta prolungare fino ad un anno; oltretutto, pur non avendo alcun obbligo in tal senso, il ricorrente aveva anche motivato le ragioni del suo allontanamento.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 10 bis L. 241\90 e degli artt. 4,comma 3, e 5,comma 5 D.lgs. 286\98.
Nell’avviso di rigetto del provvedimento vi era menzione solo del superamento del tempo massimo di allontanamento dal territorio nazionale e non si faceva alcun riferimento alla mancanza di redditi sufficienti; inoltre la documentata insufficienza dei redditi deriva dal fatto che egli è titolare di due posizioni INPS a causa di problemi legati alle difficoltà di trascrizione del nome e cognome egiziani.
Se si esaminano congiuntamente i due estratti si potrà verificare che il ricorrente ha sempre goduto di un reddito sufficiente a garantire il suo mantenimento, anche perché attualmente dispone di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
E" evidente l’errore di calcolo in cui è incorsa l’amministrazione perché il periodo di allontanamento dall’Italia che risulta dallo stesso permesso di soggiorno è inferiore ai sei mesi e questo elimina qualunque possibilità di contestare quanto previsto dall’art. 13,comma 4, D.lgs. 286\98.
Relativamente al secondo motivo è parimenti fondato il rilievo che l’avviso ex art. 10 bis L. 241\90 deve contenere tutti i motivi posti a base del diniego per consentire all’interessato di controdedurre con completezza garantendo in modo efficace la sua partecipazione procedimentale che è lo socpo della norma anche per prevenire inutili contenziosi.
Inoltre la circostanza che il ricorrente gode di redditi sufficienti risulta dagli estratti contributivi allegati e dal contratto di soggiorno prodotto cosicchè non può affermarsi che lo stesso non disponga di sufficienti mezzi di sostentamento in Italia.
Il ricorso va, pertanto, accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Appiano Gentile alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.000 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Euro 250.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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