Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-03-2011) 04-05-2011, n. 17285 Sentenza di non luogo a procedere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p. 1. Con sentenza pronunciata ex art. 425 c.p.p., il g.u.p. del tribunale di Nola, dichiarava n.d.p. nei confronti di P. A. in relazione al reato di tentata rapina aggravata per non aver commesso il fatto. p. 2. Avverso la suddetta sentenza, il PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione deducendo motivazione contraddittoria ed illogica nonchè erronea applicazione dell’art. 425 c.p.p. in quanto, nonostante vi fossero ampi elementi per il rinvio a giudizio, il g.u.p. aveva pronunciato sentenza di n.d.p.. p. 3. Il ricorso deve ritenersi fondato.

In diritto, va premesso, che, in base all’art. 425 c.p.p., comma 3, il g.u.p. può pronunciare sentenza di non luogo a provvedere solo quando il materiale probatorio sia assolutamente inidoneo a sostenere l’accusa in giudizio e cioè quando mancano le condizioni per una prognosi favorevole all’accusa: il giudizio del g.u.p., quindi, dev’essere di mera valutazione processuale e non un vero e proprio giudizio di merito sulla colpevolezza dell’imputato, giudizio che compete solo al giudice del dibattimento: in terminis Cass. 22864/2009 riv 244202 – Cass. 45046/2008 riv 242222 – Cass. 14034/2008 rv 239514 – Cass. 13163/2008 rv 239701 – Cass. 45275/2001.

In fatto, va osservato che, il g.u.p., pur in presenza di due riconoscimenti (personale e fotografico) effettuati dalla parte offesa con certezza del 100%, è pervenuto a dichiarare il non luogo a procedere sulla base di una dettagliata disamina di tutti gli elementi processuali, entrando nel merito di ognuno di essi, e dando una valutazione negativa del compendio probatorio sostenendo che non erano idonei a sostenere l’accusa in giudizio.

Il procedimento seguito dal g.u.p. deve ritenersi errato perchè non rientra nelle competenze del suddetto organo, procedere ad un vero e proprio giudizio di merito sugli elementi probatori offerti dall’accusa e, quindi, sostituirsi, in modo surrettizio, al Tribunale al quale solo spetta, all’esito del dibattimento, stabilire se l’imputato, sulla base delle risultanze dibattimentali, possa o meno ritenersi colpevole. Il g.u.p. ha una funzione di filtro e, nel rispetto di tale funzione, gli spetta solo decidere se il materiale probatorio offerto dall’accusa sia o meno idoneo a sostenere l’accusa in giudizio: giudizio prognostico che, con tutta evidenza, è, però, di natura processuale e non di merito, sicchè dev’essere escluso il proscioglimento in tutti quei casi in cui le fonti di prova a carico dell’imputato si prestino a soluzione alternative o aperte o, comunque che possano essere diversamente rivalutate: in terminis, Cass. sez 2 8/10/2008 n 40406 – Cass. 35178/2008 Rv. 242092.

Nel caso di specie, è sufficiente la lettura della sentenza impugnata per rendersi conto dell’erroneità della motivazione addotta dal g.u.p. il quale, non solo è entrato nel merito dei singoli indizi ma, a seguito di una disamina (peraltro non priva di elementi di illogicità e contraddittorietà puntualmente evidenziati dal P.G. nell’atto di impugnazione), è, in pratica, pervenuto ad una vera e propria sentenza di assoluzione nel merito sostituendosi, così, in modo surrettizio, alla valutazione del Tribunale, laddove, invece, avrebbe dovuto solo valutare se, sul piano processuale, il materiale probatorio fosse o meno idoneo a sostenere l’accusa in giudizio. In conclusione la sentenza impugnata va annullata e gli atti trasmessi nuovamente ad un diverso g.u.p. del Tribunale di Nola per un nuovo giudizio il quale si atterrà al seguente principio di diritto: "il g.u.p., nel pronunciare sentenza di non luogo a provvedere a norma dell’art. 425 c.p.p., comma 3 deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio. Il g.u.p., nell’effettuare la suddetta valutazione, non può entrare in una complessa ed approfondita disamina del merito del materiale probatorio ed esprimere, quindi, un giudizio sulla colpevolezza dell’imputato, essendo tale valutazione riservata al Tribunale all’esito del dibattimento".
P.Q.M.

ANNULLA senza rinvio la sentenza impugnata e DISPONE Trasmettersi gli atti al Tribunale di Nola.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *