Cons. Stato Sez. IV, Sent., 04-05-2011, n. 2665 Concessione per nuove costruzioni contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con istanza rivolta al Comune di Castellucchio (prov. di Brescia), l’azienda agricola S. domandava una concessione edilizia in sanatoria per una casa colonica (situata in località Sarginesco ed in zona agricola) realizzata con ubicazione difforme rispetto al progetto approvato. Il Comune emetteva il titolo edilizio (provv. n.1124/1999), determinando in L. 30.621.000 l’importo dell’oblazione prevista dalla legge. Con ricorso al TAR Lombardia, sezione di Brescia, l’azienda contestava la legittimità dell’oblazione per violazione dell’art. 8, comma 3 della legge n. 47/1985 e dell’art. 1 della legge regionale lombarda n.19/1992.

2.- Successivamente il Comune, con provvedimento 17.5.1999, annullava in sede di autotutela il precedente ed impugnato atto n. 1124/99 ed emetteva un secondo provvedimento (n.3067/1999), rilevando nella traslazione dell’edificio, rispetto a quanto autorizzato, una difformità parziale ai sensi dell’art. 12 della legge n. 47/1985 ed applicando, in misura identica alla precedente, l’oblazione dovuta ai sensi dell’art. 13 della legge medesima. Anche questo atto era impugnato dall’Azienda S..

3. Riunite le impugnative, il TAR adìto, con la sentenza epigrafata, ha dichiarato improcedibile il primo ricorso ed ha accolto il secondo, annullando l’applicazione dell’oblazione.

In particolare il Tribunale, premesso essere incontroversa la diversa ubicazione dell’edificio rispetto al progetto approvato, ha ritenuto fondata la censura per cui, attesa la natura meramente formale della difformità accertata, risulterebbe ingiustificata l’applicazione di una "sanzione" (recte oblazione) edilizia quale quella prevista dall’art. 12 della legge citata; l’edificio in questione, essendo conforme alla normativa urbanistico edilizia, risulterebbe sanabile sotto il profilo sostanziale sicchè illegittimamente il Comune lo avrebbe sottoposto ad oblazione solo in ragione della natura formale dell’abuso rilevato.

4. Avversa questa tesi l’appellante Comune rilevando in sintesi che:

– la sentenza confonde due istituti che sono invece oggetto di autonoma e differente disciplina, poiché mentre l’art. 12 si occupa del trattamento da riservare alle opere abusive in quanto realizzate in parziale difformità dalle concessione, l’art. 13 regola la concessione in sanatoria di opere formalmente abusive ma nella sostanza conformi agli strumenti urbanistici;

– il pagamento della somma di danaro (oblazione) si applica a tutti quegli interventi che, pur essendo conformi alla normativa di piano, siano stati eseguiti in assenza di idoneo titolo abilitativo;

– la "traslazione" dell’edificio costituisce comunque una modifica sostanziale della localizzazione dell’edificio sull’area, integrando una difformità essenziale;

– comunque l’art. 13 non lascia spazio interpretativo per esentare dall’oblazione la concessione edilizia in sanatoria.

5.- L’appello è meritevole di accoglimento.

– La definizione della fattispecie controversa comporta la preventiva corretta identificazione della tipologia dell’abuso commesso e la conseguente individuazione del regime normativo ad esso applicabile.

L’istanza di sanatoria edilizia di cui si tratta è, più precisamente, un accertamento di conformità chiesto ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47/1985, per un abuso costituito da una costruzione realizzata in parziale difformità dal progetto approvato; la difformità consiste in un posizionamento della costruzione sull’area diverso da quello assentito dal titolo edilizio.

Con la sentenza impugnata il TAR ha in sostanza affermato l’illegittimità di un’oblazione applicata a fattispecie costituente un abuso solo formale, per la parte in cui le difformità dal progetto non risultano conseguentemente assistite da titolo edilizio.

Definita sia la norma applicabile che la natura dell’abuso, il Collegio ritiene palesemente fondato il mezzo d’appello con cui il Comune di Castellucchio sostiene che l’art. 13 della legge in applicazione non lascia spazio interpretativo per esentare dall’oblazione la concessione edilizia in sanatoria.

Ed invero, con riferimento alla natura della difformità realizzata, il diverso posizionamento di un edificio che pure rispetti tutte le altre caratteristiche planivolumentriche previste dal progetto assentito, è definito difformità essenziale dall’art. 8, c.1, lett. c, della legge n. 47/1985, disposizione esplicitamente dedicata alla individuazione delle variazioni essenziali (seppur attraverso un procedimento attuativo mediante le leggi regionali). La norma trova quindi piena applicazione alla fattispecie "sub iudice".

Quanto all’art. 13, che disciplina l’accertamento di conformità,, è altrettanto indiscutibile che la norma si applica anche ai casi di istanze relative ad opere "eseguite..con variazioni essenziali" (primo comma) e che il terzo comma del citato articolo prevede la sanabilità dell’abuso subordinando il rilascio della concessione in sanatoria al pagamento dell’oblazione ivi disciplinata.

In altri termini, nel sistema della legge n.47/1985, l’oblazione trova la sua causa sia nella ipotesi di assoluta mancanza del titolo edilizio che in quella di difformità essenziale rispetto ad un titolo edilizio esistente.

5.1- Le tesi sostenute dal TAR, pertanto, non possono essere condivise. All’accoglimento dell’appello consegue, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto del ricorso di primo grado.

6.- La sufficiente complessità delle questioni sollevate e trattate permette di disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe: accoglie l’appello e, per l’effetto ed in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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