T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 04-05-2011, n. 622 Commissione giudicatrice

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con determinazione dirigenziale n. 297 del 2 marzo 2008 il Comune di Rossano ha indetto un concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di tre Collaboratori Terminalisti – cat. B3 – ex 5^ q.f., riservato alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

Alla procedura concorsuale ha partecipato, tra gli altri, il sig. M.Z. che, all’esito delle prove, si è classificato al settimo posto della relativa graduatoria di merito con punti 29,35, a fronte dei punti 32,00 conseguiti dall’ultimo dei vincitori e punti 30,00 consegui dal primo degli idonei.

In esito alla procedura concorsuale, con determinazione n. 1765 del 6 ottobre 2010 del Dirigente Settore Affari Istituzionali del Comune di Rossano, sono stati vincitori i candidati B.I., D.V.P. e A.C..

2. Avverso tale determinazione ha proposto ricorso lo Z., deducendo, innanzi tutto, la violazione dell’art. 8, comma 2, del DPR n. 487/94, nonché eccesso di potere per falsa ed errata applicazione delle direttive del bando, nonché dei criteri stabiliti dalla Commissione nel verbale n. 1 in data 17.2.2010 delle operazioni concorsuali e per errata determinazione del punteggio e valutazione dei titoli.

Sottolinea il ricorrente che l’art. 6 del bando ha previsto l’attribuzione di un massimo di 10 punti per i titoli, così ripartiti:: 4 al titolo di studio, 2 ai titoli di servizio, 2 ai titoli vari, 2 al Curriculum.

Aggiunge che la Commissione, nella prima seduta, ha individuato i criteri di massima per l’attribuzione di detti punti, nel seguente modo: a) equiparazione del servizio militare di leva ad un normale servizio civile prestato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione; b) attribuzione di punti 0,20 (e 0,10 per le frazioni superiori al semestre) per ogni anno di servizio alle dipendenze di Enti pubblici o privati in funzione della posizione messa a concorso; c) attribuzione di punti 0,50 per laurea breve e punti 1 per la specialistica; d) attribuzione di punti 0,30 per pubblicazioni e con punti 0,35 per specializzazioni e corsi di perfezionamento e aggiornamento debitamente documentati; e) valutazione, nell’ambito del curriculum, di ulteriori requisiti "…per attività culturali e professionali, per incarichi speciali svolti per mansioni superiori o altri elementi rilevanti ai fini della posizione da ricoprire".

Ciò premesso, il ricorrente rileva che gli è stato attribuito il punteggio complessivo di 29,35, di cui punti 27 per la prova teorico- pratica e punti 2,35 per i titoli e che, tra questi ultimi, gli sono stati attribuiti punti 1 al titolo di studio, 0,50 ai titoli di servizio, 0,70 ai titoli vari (compresa l’abilitazione alle funzioni di Ufficiale esattoriale successivamente valutata)e 0,15 al curriculum.

Secondo il ricorrente la Commissione si sarebbe limitata a valutarne solo una minima parte: il servizio militare, la pregressa attività lavorativa alle dipendenze della G.I.S.A. informatica, prestata dall’1 ottobre 1989 all’1 giugno 1991, il diploma di dattilografia, l’abilitazione alle funzioni di Ufficiale esattoriale.

Non sarebbe stata fatta alcuna valutazione dei seguenti titoli che, secondo le previsioni del bando e dei criteri di massima avrebbero dovuto essere considerati: esperienza di lavoro effettuata dal 1987 al 1994 in qualità di ragioniere alle dipendenze dello Studio di Consulenza fiscale Limido di Cropalati (7 anni X 0,20 = 1,40); esperienza lavorativa quale responsabile contabile e del personale presso la Cooperativa "L.B." di Rossano con contratto di lavoro a tempo pieno dal 1994 al 1998 (4 anni X 0.20 = 0,80); attività di collaborazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso lo Studio di Consulenza fiscale S.C.F. di T.M. & C. S.a.s., con mansioni di gestione della contabilità, redazione di bilanci, dichiarazioni fiscali il tutto peraltro con l’utilizzo di attrezzature informatiche e videoterminali, a partire dal 1998 (12 anni X 0.20 = 2,4).

Non sarebbe giustificata la valutazione del solo servizio alle dipendenze della G.I.S.A. informatica.

Per i titoli richiamati il ricorrente avrebbe dovuto riportare, per i soli servizi, il punteggio massimo pari a due punti, cosicché il punteggio complessivo per i soli titoli passerebbe dagli attuali punti 2,35 a punti 3,85 (1 punto al diploma, 2 punti per i servizi, 0.70 per il diploma di dattilografo e abilitazione Uff. esattoriale, 0,15 per il curriculum). In tal modo il ricorrente conseguirebbe nella graduatoria generale di merito il più elevato punteggio di 30,85, che importerebbe la classificazione alla quarta posizione, primo degli idonei.

L’attività di Tutor nel Progetto POR Calabria 2000 – 2006 per conto dell’Ente di Formazione Professionale Prometeo dal dicembre 2007 a marzo 2008, nonché le altre attività lavorative alle dipendenze di Aziende private, non suscettibili di ulteriore valutazione ulteriore nell’ambito dei servizi oltre la misura massima dei due punti, si sarebbero dovute valutare nell’ambito del curriculum, secondo i criteri di massima elaborati dalla Commissione. Ciò avrebbe dovuto comportare un sicuro ulteriore incremento di punteggio rispetto all’esiguo 0,15 attribuito, con attribuzione del massimo del punteggio di 2 punti, che avrebbe consentito di pervenire a punti 5,70 (1 punto al diploma, 2 punti per i servizi, 0.70 per il diploma di dattilografo + Ufficiale esattoriale, 2 per il curriculum) e ad un complessivo punteggio di 32,7.

Ciò avrebbe consentito al ricorrente di classificarsi tra i vincitori al terzo posto della graduatoria al posto della candidata A.C..

Risulta da quanto sopra che il ricorrente si duole, innanzi tutto, del punteggio attribuito per titoli di servizio, pari, complessivamente, a punti 0,50, di cui 0,20 per il servizio militare e punti 0,30 per l’attività lavorativa prestata presso GISA Informatica.

La censura non è fondata.

Risulta dal verbale n. 1 del 17 febbraio 2010 della Commissione di gara che è stata prevista l’attribuzione di 2 punti per titoli di servizio, ritenendosi quale servizio rilevante, oltre al servizio effettivo militare di leva o il servizio civile, il servizio prestato presso enti pubblici o privati, in funzione della posizione messa a selezione (terminalista).

Non vi può essere alcun dubbio che, alla stregua di ciò, l’unico servizio valutabile era quello prestato in funzione della posizione messa a concorso, che, come detto, è quella di terminalista. Non potevano, quindi, essere valutate, quali titoli di servizio, altre esperienze lavorative, diverse da quelle indicate. E ciò spiega la ragione per la quale è stato valutato il servizio prestato presso la GISA Informatica, che, come rileva la difesa del Comune resistente, si occupa di "Gestione Installazione Software Applicativo – Software Development – Consulenza Sistemistica".

Quanto alle censure inerenti alla mancata attribuzione di un punteggio maggiore per il curriculum, appaiono chiaramente inammissibili le censure che tendono a sollecitare una diversa nuova valutazione rispetto a quella effettuata dalla Commissione. In sede di giudizio di legittimità l’esercizio della discrezionalità di carattere tecnico è sindacabile esclusivamente sotto profili, appunto, di legittimità e, quindi, se siano dedotti, ad esempio e tra l’altro, vizi di palese illogicità, irrazionalità, contraddittorietà o mancanza di motivazione.

Nel caso di specie nulla del genere è stato dedotto, giacché il ricorrente si limita registrare la mancata considerazione, quali elementi rilevanti nel curriculum di alcune attività svolte dallo stesso, arrivando perfino a stabilire il punteggio che si sarebbe dovuto attribuire.

D’altra parte, va rilevato che la Commissione ha precisato che le attività lavorative indicate, se anche hanno consentito di elevare il livello culturale e professionale del candidato, non sono attinenti al posto messo a concorso.

Il primo motivo risulta, pertanto, infondato.

3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, ingiustizia manifesta, errata valutazione dei presupposti, travisamento, carenza d’istruttoria, difetto di motivazione e sviamento.

I vizi rilevati con il primo motivo risulterebbero in maniera ancora più evidente prendendo in considerazione le valutazione espresse dalla Commissione rispetto agli altri candidati.

Tali valutazioni, peraltro, sarebbero state effettuate senza addurre alcuna motivazione, come nel caso della candidata Fontanella Annalisa, cui sarebbe stato riconosciuto 1 punto al curriculum, senza alcuno specifico riferimento, anche se dal curriculum della candidata potrebbe ricavarsi che il punto è stato attribuito per l’attività di praticantato presso uno studio commerciale.

Inoltre, al primo classificato Barbieri Isidoro sarebbe stato attribuito il punteggio massimo di due punti al curriculum essendosi valutato il servizio civile nel Comune di Rossano, la qualifica di tecnico di cantiere ed un corso di formazione introduzione al PLC e formazione di base sui controlli mod. con TSX. Alla candidata De Vincenti Patrizia, seconda classificata, sarebbe stato riconosciuto per il curriculum 1 punto per la sola attività pregressa di docente di informatica di trenta ore.

L’operato della Commissione sarebbe pienamente sindacabile in sede di legittimità per irragionevolezza, contraddittorietà, manifesta ingiustizia, apoditticità dell’operato e mancanza di motivazione.

Le censure richiamate appaiono prive di fondamento.

Parte ricorrente rileva, come si è detto, il difetto di motivazione nell’attribuzione dei punteggi ad altri candidati, giacché si sarebbe omesso di indicare alcuni degli elementi in base ai quali sono stati attribuiti i punteggi.

Riguardo al problema della motivazione il Collegio ritiene che non possa che trovare applicazione il consolidato orientamento secondo cui la motivazione espressa con un punteggio alfanumerico, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità dell’attività amministrativa, assicura la necessaria chiarezza circa le valutazioni compiute dalla commissione esaminatrice. Essa rappresenta, infatti, una formula sintetica, ma eloquente ed adeguata, del giudizio in tale sede formulato. Non occorre, quindi, di norma, integrare il voto numerico con un’apposita ulteriore motivazione, soprattutto qualora esso trovi un’adeguata base di riscontro nei criteri di valutazione predeterminati dalla commissione medesima, così da consentire al candidato di comprendere i giudizi riferiti alla sua prova ed al giudice di ricostruire, in sede giurisdizionale, l’iter logico seguito dalla commissione esaminatrice (da ultimo,TAR, Emilia Romagna Parma, sez. I, 22 febbraio 2011 n. 43; TAR Campania Napoli, sez. VIII, 10 febbraio 2011 n. 825; TAR Lazio Roma, sez. II, 6 dicembre 2010, n. 35387; Cons. St. sez. VI, 27 agosto 2010, n. 5988).

Nel caso di specie, come detto, la Commissione ha elaborato dei criteri sulla base dei quali procedere all’attribuzione di punteggi.

Il problema, quindi, non è quello di verificare la completezza della motivazione, quanto quello di rilevare se l’attribuzione del punteggio possa giustificarsi alla luce di tali criteri.

Partendo dalla posizione della candidata Fontanella Annalisa, se è vero che nella scheda valutativa manca una specifica indicazione degli elementi curriculari considerati, va rilevato, tuttavia, che dal curriculum della candidata, esibito dallo stesso ricorrente, risulta che non è esatto che l’unico aspetto preso in considerazione può essere stata l’esperienza maturata presso uno studio commerciale. Al contrario, la candidata risulta in possesso di un’istruzione e di una formazione rilevante nel settore specifico cui si riferisce la selezione (diploma di ragioniere e programmatore presso ITCS, corso di formazione office automation, sistemi operativi avanzati, tecniche di comprensione file ecc.). Si tratta di elementi attinenti alla formazione ed all’istruzione indubbiamente rilevanti ai fini della posizione da ricoprire, come stabilito dalla Commissione al verbale n. 1 al punto d.

Lo stesso deve dirsi per il candidato Barbieri Isidoro, primo classificato, che, oltre a vantare una laurea in ingegneria elettronica, ha effettuato un corso di formazione introduzione al PLC e formazione di base sui controlli mod. con TSX, che come rileva la difesa del Comune, attiene prettamente a sistemi informatici.

Nel caso della candidata De Vincenti è stata valutata l’attività di docente di informatica. Tale valutazione risulta conforme ai criteri elaborati dalla Commissione e si sottrae alle censure mosse.

4. Con il terzo motivo il ricorrente rileva la violazione dell’art. 97 Cost., del principio del buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, del principio di serietà del procedimento, del principio di logicità e di ragionevolezza dell’azione amministrativa, dei principi di ispirazione comunitaria di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

I comportamenti della Commissione testimonierebbero una gestione del tutto discrezionale e disinvolta (arbitraria) del concorso, che, invece, avrebbe dovuto fondarsi su una valutazione imparziale e corretta dei titoli e curricula

La giurisprudenza amministrativa, rileva il ricorrente, ha chiarito che l’accesso agli impieghi nella Pubblica amministrazione ovvero l’affidamento di incarichi deve avvenire con procedure di evidenza pubblica (concorsi) alla stregua di imparziali criteri di valutazione.

Il motivo è inammissibile, atteso che il ricorrente richiama una serie di principi generalmente accettati e ne deduce in termini affatto generici la violazione, non essendo indicato alcun riferimento concreto alla procedura concorsuale di cui si tratta.

5. Con il quarto motivo viene rilevata la violazione dell’art. 9 DPR 487/94 – irregolare composizione e funzionamento della Commissione giudicatrice segnatamente nella fase di valutazione dei titoli.

Rileva il ricorrente che la Commissione nella originaria composizione con la presidenza del dr. Passavanti e senza la presenza del membro esperto in lingua straniera (materia peraltro obbligatoria del concorso) aveva già proceduto alla valutazione di tutti i titoli dei candidati attribuendo ad essi i relativi punteggi.

Il mutamento della persona della composizione della Commissione, con la sostituzione del Presidente, avrebbe infranto il principio fondamentale dell’ordinamento giuridico in tema di natura di collegio perfetto delle Commissioni giudicatrici dei concorsi, che impone che la composizione rimanga costante e inalterata durante tutta la procedura di valutazione. La Commissione nella nuova composizione avrebbe dovuto rinnovare almeno le operazioni di valutazione dei titoli per poi successivamente procedere oltre con l’effettuazione della prova teorico – pratica.

La censura non è fondata.

Va rilevato, innanzi tutto, che il principio secondo cui la commissione di concorso costituisce un collegio perfetto attiene esclusivamente all’esigenza che le valutazioni della commissione stessa siano espresse con la partecipazione di tutti i commissari.

Esso non implica affatto che i membri della commissione debbano rimanere gli stessi per tutta la durata della procedura concorsuale, giacché deve essere sempre possibile la sostituzione di membro, in caso di impedimento o per altra causa, come riconosciuto pacificamente dalla giurisprudenza (TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 2 maggio 2002 n. 906, che ha anche precisato che la sostituzione non incide sulla par condicio dei partecipanti).

Né, d’altra parte, v’è alcun principio che affermi la necessità di ripetere valutazioni già effettuate, giacché, al contrario, la giurisprudenza, anche risalente, ha affermato che la sostituzione di un membro della commissione non comporta che essa debba riprendere in esame le operazioni di fasi della procedura già esaurite (TAR Lazio, Roma, sez. III, 8 maggio 1978 n. 387; TAR Abruzzo, L’Aquila, 2 maggio 2005 n. 190).

6. Il ricorrente rileva, infine, la violazione dell’art. 6 del bando di concorso, che prescrive: "La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri ai sensi del comma precedente, è effettuata dopo la prova teorico – pratica".

La Commissione avrebbe proceduto a valutare i titoli dei candidati prima dell’effettuazione della prova teorico – pratica.

Lo stesso ricorrente rileva una contraddizione tra l’art. 6 e il successivo art. 7 laddove quest’ultima disposizione stabilisce che ai candidati ammessi al concorso (in limine cioè all’avvio del procedimento selettivo) avrebbe dovuto darsi comunicazione "della valutazione dei titoli". La grave incertezza colpevolmente indotta dai redattori del bando, dovrebbe condurre all’annullamento quanto meno della fase relativa alla valutazione dei titoli.

Rileva il Collegio che, indubbiamente, vi è una contraddizione tra le previsioni dell’art. 6 e quelle dell’art. 7 del bando. Nel primo si prescrive che la valutazione dei titoli deve essere effettuata dopo la prova teorico – pratica. Nel secondo si precede che, ai candidati ammessi al concorso, deve essere data comunicazione della data, ora e sede di svolgimento della prova teorico pratica e della valutazione dei titoli, il che implica necessariamente che la valutazione deve essere effettuata prima della prova teorico – pratica.

Secondo il ricorrente ciò dovrebbe importare, perlomeno, l’annullamento della fase valutativa. Ma tale conclusione non appare condivisibile, giacché l’effettuazione delle valutazione dopo la prova teorico – pratica contrasterebbe pur sempre con l’altra previsione, che presuppone l’avvenuta valutazione dei titoli prima della prova teorico pratica.

La conclusione, pertanto, è che il motivo è inammissibile, giacché esso avrebbe dovuto essere diretto, non già avverso l’operato della Commissione, ma piuttosto avverso il bando, che, invece, non risulta essere stato impugnato. Solo a seguito dell’accertamento dell’illegittimità delle previsioni del bando potrebbe, infatti, farsi luogo ad una dichiarazione di illegittimità inerente l’attività della Commissione.

7. La rilevata infondatezza dei motivi di cui al ricorso introduttivo implica l’infondatezza dei motivi aggiunti, con in quali si deduce l’illegittimità in via derivata della deliberazione del 29 novembre 2010 n. 350 della Giunta comunale, pubblicata all’Albo Pretorio il successivo 09.12.2010, avente ad oggetto "Scorrimento graduatoria concorso videoterminalisti.

8. Il ricorso, in conclusione è infondato e deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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