Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Giuseppe Di Nunzio Presidente, relatore
Italo Franco Consigliere
Brunella Bruno Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 732/2009 proposto dalla S.R.L. GRUPPO BONAZZA e dall’IMPRESA EDILE BONAZZA CAV. GABRIELE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’avv. Michele Pedoja, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia, S.Croce 464;
contro
il Comune di Zero Branco, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento comunale 5.2.2009 n. 1832 di demolizione opere abusive e ripristino dei luoghi.
Visto il ricorso notificato il 18.3.2009 e depositato presso la segreteria il 19.3.2009, con i relativi allegati;
Visto il decreto Presidenziale 19.3.2009 n. 319 con cui è stata respinta l’istanza cautelare provvisoria presentata dalla parte ricorrente;
Visti gli atti tutti di causa;
Udito alla camera di consiglio dell’1 aprile 2009, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 – relatore il Presidente Giuseppe Di Nunzio – l’avv. to Pedoja per i ricorrenti;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;
considerato
che nessuno dei cinque motivi dedotti si manifesta fondato.
Non il primo, in quanto, essendo quello edilizio un illecito amministrativo permanente, non occorre alcuna valutazione dell’interesse al ripristino della legalità a seguito del decorso del tempo.
Non il secondo, in quanto l’atto impugnato non ha ignorato l’istanza di permesso di costruzione del 5.9.2008 ma la ha implicitamente e previamente respinta e, inoltre, non ha violato l’art. 92 L.R. 61/85, non potendosi qualificare sanzione ai sensi della predetta norma.
Non il terzo, in quanto gli atti precedenti a quello impugnato e in specie il provvedimento di sospensione dei lavori sono equipollenti a un avviso di inizio di procedimento.
Non, infine, i motivi quarto e quinto, in quanto l’istruttoria esperita, con particolare riferimento alle foto aeree esibite, è adeguata a provare l’esecuzione delle opere dopo il 1967 e, quindi, la loro abusività.
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere respinto.
Non occorre provvedere sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio dell’1 aprile 2009.
Il Presidente Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Seconda Sezione
T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 732/2009
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it