Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Riferisce il ricorrente di essere titolare di un permesso di soggiorno con validità fino al 21 dicembre 2007 e di averne domandato il rinnovo alla Questura di Pistoia il 13 dicembre dello stesso anno.
Con il decreto in epigrafe l’Amministrazione intimata respingeva l’istanza sul presupposto della falsità della documentazione prodotta a supporto della domanda, con particolare riferimento al contratto di locazione e alla certificazione dei redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2008, attesa l’inesistenza della ditta indicata come datore di lavoro. Precisava, altresì, la Questura che era stata accertata l’esistenza di un’associazione a delinquere finalizzata a favorire illecitamente l’immigrazione clandestina e la permanenza di stranieri extra comunitari nel territorio nazionale in assenza dei titoli prescritti dalla legge e che a tale organizzazione si era, appunto, rivolto il ricorrente per ottenere la falsa documentazione prodotta in occasione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno.
Contro tale atto ricorre il sig. D.X. chiedendone l’annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:
1. Eccesso di potere e violazione di legge con riferimento agli artt. 4, d.lgs. n. 286/1998 e 5, d.P.R. n. 394/1999..
2. Eccesso di potere per travisamento dei fatti.
3. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
4. Violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990.
5. Eccesso di potere per violazione di norme interne (circolare del Ministero dell’interno del 9 settembre 2003).
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.
Con ordinanza n. 290 depositata il 21 aprile 2010 veniva accolta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
Alla pubblica udienza del 30 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione
Viene impugnato l’atto in epigrafe precisato con cui il Questore della Provincia di Pistoia ha negato al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Il ricorso va accolto.
Assorbente considerazione va assegnata, a tal fine, a quanto dedotto con il quarto motivo con cui si lamenta la violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990, non avendo l’Amministrazione resistente provveduto a comunicare preventivamente all’interessato le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza.
Come è noto la norma appena citata stabilisce che "Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti…".
L’art. 10 bis l. n. 241/1990 che si applica a tutti i procedimenti ad iniziativa di parte ad eccezione di quelli espressamente esclusi dalla legge, e, quindi, anche al procedimento per il rinnovo del permesso di soggiorno, svolge la funzione di consentire all’interessato di addurre elementi che arricchiscono il patrimonio conoscitivo dell’Amministrazione, instaurando un contraddittorio finalizzato al migliore contemperamento dell’interesse pubblico con quello di cui è portatore (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 28002).
Si è altresì precisato che la norma, finalizzata a consentire la fattiva partecipazione del privato all’istruttoria procedimentale, comporta che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare le memorie scritte e i documenti prodotti dall’interessato, ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento e di dare conto, nella motivazione del provvedimento finale, delle ragioni che l’hanno indotta a non accogliere quanto rappresentato dal privato (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 8 novembre 2010, n. 7200).
Nel caso in esame il ricorrente pone in rilievo, documentandone l’assunto, che ove gli fosse stata consentita la partecipazione al procedimento nei modi e nei termini stabiliti dalla legge avrebbe potuto porre all’attenzione dell’Amministrazione la circostanza che egli non risulta indagato nel procedimento penale di cui si è riferito in narrativa e che, successivamente alla produzione della documentazione ritenuta non genuina, ha instaurato un regolare rapporto di lavoro ed ha ottenuto anche una nuova ed idonea sistemazione alloggiativa.
Di tali circostanze, evidentemente, l’Amministrazione avrebbe dovuto tener conto anche al solo fine di disattenderne motivatamente l’efficacia positiva ai fini del rinnovo dell’autorizzazione richiesta.
Né, nel caso di specie, può essere invocata la previsione dell’art. 21 octies comma 2, l. n. 241/1990, atteso che la funzione e l’effetto di tale disposizione non è quello di degradare un vizio di legittimità a mera irregolarità, bensì di operare nel senso che un vizio, che resta vizio di legittimità, non comporti l’annullabilità dell’atto sulla base di valutazioni, attinenti al contenuto del provvedimento, effettuate "ex post" dal giudice in ordine alla circostanza che, pur in presenza di controdeduzioni dell’interessato, il provvedimento non poteva essere diverso da quello effettivamente emesso dall’Amministrazione.
Invero, come è stato precisato dalla giurisprudenza, il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno presuppone valutazioni rimesse al potere discrezionale del Questore in ordine alla sussistenza delle condizioni indicate dalla legge, conseguendone che, salvi particolari motivi d’urgenza, in tal caso da indicarsi espressamente nel provvedimento stesso, non vi sono ragioni che possano consentire di derogare all’obbligo di instaurazione del contraddittorio con lo straniero richiedente (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 30 luglio 2010, n. 7141).
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto conseguendone l’annullamento dell’atto impugnato.
In relazione alla peculiarità della controversia, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.