Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
rente e, nelle preliminari, l’avv. Ciulla, in sostituzione dell’avv. Astuto, per il Comune;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. – Con istanza del 30 aprile 2010 il sig. D.R. ha richiesto al Comune di Lecce il rilascio del permesso di costruire relativo ad un edificio da realizzarsi in un lotto di terreno sito in Lecce alla Via Bruni.
Il Comune di Lecce ha respinto l’istanza, ritenendo l’intervento in contrasto con l’art. 4.2. del Regolamento edilizio comunale (REC) in quanto il fabbricato, da realizzare in aderenza sul confine del lotto, dovrebbe osservare – in presenza di un edificio posto sul lotto frontistante in posizione arretrata rispetto alla linea di demarcazione con quello contiguo – la distanza dal confine, stabilita dal REC di Lecce in 5 metri.
1.2 – Avverso il diniego il sig. D.R. ha articolato la seguente censura:
– violazione e falsa applicazione dell’art. 4.2. del Regolamento Edilizio comunale e degli artt. 873, 875, 877 c.c.; violazione e falsa applicazione del principio di prevenzione. Eccesso di potere per irragionevolezza, errore di fatto.
2. – Si è costituito il Comune chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 7 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
3. – Preliminarmente il Collegio deve precisare in fatto quanto segue:
– Il fondo del ricorrente confina con altro fondo (lotto tipizzato B13) su cui insiste già un fabbricato costruito in posizione arretrata di mt. 6 rispetto al confine.
– Il progetto del sig. R. sul lato rivolto verso il predetto lotto tipizzato B13, prevede la costruzione, in aderenza sulla linea di confine, di una parete non finestrata; tale parete, essendo in posizione sfalsata rispetto all’edificio prospiciente, non fronteggerebbe l’edificio del lotto B13 nel senso che le due rispettive facciate, avanzando idealmente in linea retta, non si incontrerebbero in alcun punto.
– Secondo l’Amministrazione comunale tale progetto contrasta con l’art. 4.2 REC in quanto la distanza minima dai confini (stabilita in mt. 5) si applica anche se il primo fabbricato non risulta essere prospiciente al secondo, e ciò nonostante la specifica deroga contenuta nell’art. 4.2. cpv che ammette che la distanza "può essere ridotta a mt. 0 in caso di costruzione in aderenza sul confine di proprietà".
3.1 – Con il ricorso odierno, il sig. D.R. si duole che il Comune avrebbe erroneamente applicato la disciplina in materia.
La doglianza deve essere condivisa.
3.2 – Osserva al riguardo il Collegio:
a) in virtù del cd. principio della prevenzione, stabilito dalla disciplina civilistica (artt. 873 ss. c.c.) e richiamato dal regolamento comunale, se il vicino costruisce per primo rispettando la distanza dal confine anche il proprietario che costruisce per secondo deve arretrare la propria costruzione adeguandosi alla scelta di chi ha costruito per primo, essendogli inibita la costruzione in aderenza.
b) la giurisprudenza ha evidenziato, in tema di distanze legali, che solo se i regolamenti edilizi stabiliscono espressamente la necessità di rispettare determinate distanze dal confine, vietando la costruzione sullo stesso, non può trovare applicazione il principio della prevenzione; viceversa, qualora tali regolamenti consentano la predetta facoltà di costruire sul confine (in aderenza o in appoggio), come alternativa all’obbligo di rispettare una determinata distanza da esso, si versa in ipotesi del tutto analoga, sul piano normativo, a quella prevista e disciplinata dagli art. 873 ss. c.c., con la conseguente operatività del principio della prevenzione, in base al quale chi edifica per primo sul fondo contiguo ad altro ha una duplice facoltà alternativa: costruire sul confine o costruire con distacco dal confine, osservando la distanza minima imposta dal codice civile ovvero quella maggiore distanza stabilita dai regolamenti edilizi locali.
c) in definitiva, laddove il regolamento edilizio locale disponga che la distanza minima tra fabbricati esistenti deve essere di m. 10 e quella dai confini di m. 5, con espressa ammissibilità dell’edificazione in aderenza, tale previsione deve essere intesa nel senso di fare salvo il principio della prevenzione previsto dagli art. 873 e 875 c.c., secondo i quali il proprietario che costruisce per primo ha la facoltà di scelta fra costruire alla distanza regolamentare ed erigere il proprio fabbricato sul confine, ponendo così il vicino che voglia a sua volta edificare nell’alternativa di chiedere la comunione del muro e costruire in aderenza oppure di arretrare la sua costruzione fino a rispettare la maggior distanza imposta dal regolamento locale.
d) non può condividersi la tesi della difesa comunale secondo cui, essendo l’area adiacente già edificata per la presenza di un edificio arretrato rispetto al confine, proprio il criterio della prevenzione dovrebbe escludere la possibilità di costruire in aderenza ex art. 4.2 REC
In senso opposto, difatti, milita la circostanza che il fabbricato del ricorrente – privo di finestre sul lato aderente al confine – si proietta su di un’area totalmente libera, essendo l’edificio esistente al di là del confine ubicato lungo un asse spostato rispetto all’edificio progettato.
Atteso che la ratio delle disposizioni in materia di distacchi minimi fra edifici è quella di evitare le c.d. intercapedini (ossia quegli spazi angusti fra edifici che compromettono la salubrità degli ambienti), non può dunque condividersi l’interpretazione del Comune, relativa nel caso di specie a due costruzioni non in asse fra di loro, e pertanto, in definitiva, in un contesto fattuale in cui un problema di intercapedini in radice non si pone (cfr. in termini, quale precedente conforme di questa Sezione, Tar Lecce 1994/2010).
3.3 – Va pertanto condiviso l’orientamento della giurisprudenza civile che applica le citate norme sulla distanze ai soli edifici che si fronteggiano, dovendosi quindi calcolare le distanze in maniera lineare e non radiale (cfr. Cass. 4639/1997, Cass. 5892/1995, Cass. 3331/1983)
3.4 – Alla stregua delle suesposte considerazioni l’impugnato diniego di costruire deve ritenersi erroneamente motivato.
4. – In conclusione, il ricorso in epigrafe va accolto e, per l’effetto, annullati gli atti impugnati.
Data la peculiarità della questione, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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