Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, con l’intervento dei magistrati
Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Claudio Rovis – Presidente f.f.
Fulvio Rocco – Consigliere
Alessandra Farina – Consigliere, relatore
SENTENZA
sul ricorso n. 147/09 proposto da Informatica e tecnologia S.r.l. in proprio ed in qualità di mandataria del costituendo raggruppamento con I&T Servizi S.r.l. in qualità di mandante, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Fabio Tommasi, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avvocato Giorgio Orsoni in Venezia, S. Croce 205,
contro
l’Azienda U.l.s.s. n. 6 “Vicenza”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Laura Tedeschi, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R.,
e nei confronti
del Presidente della Commissione di gara, dr. Giorgio Miotto, non costituiti in giudizio;
e di Sigma Informatica S.p.a. e Ital Tbs S.p.a. in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;
per l’annullamento
della nota in data 17.11.2008 avente ad oggetto: “sistema per l’informatizzazione del percorso diagnostico terapeutico del paziente: comunicazione esclusione”; in parte qua del capitolato speciale di gara; in parte qua della lettera di invito in data 5.6.2008 prot. n. 0040654/MZ-SP; delle note in data 28.11.2008 prot. n. 803047SP ed in data 10.12.2008 prot. n. 828227SP; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente; ed altresì per il risarcimento del danno.
Visto il ricorso, notificato il 15.1.2009 e depositato presso la Segreteria il 20.1.2009, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda U.l.s.s. n. 6 “Vicenza”;
visti gli atti tutti di causa;
uditi alla camera di consiglio del 25 marzo 2009, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 – relatore il Consigliere Alessandra Farina – i procuratori delle parti costituite come da verbale d’udienza;
ritenuto
che in data 27 febbraio 2009 l’avvocato Tommasi, difensore delle società ricorrenti, ha depositato istanza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere a seguito della nota dell’Azienda U.l.s.s. n. 6 “Vicenza” del 13.2.2009 prot. n. 0010745 con la quale si comunica che con determinazione n 46 dell’11 febbraio 2009, l’Azienda U.l.s.s. n. 6 ha riammesso il costituendo RTI ricorrente alle ulteriori fasi della gara di cui è causa;
che, ciò stante, va dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
che infine – quanto alle spese di giudizio – attesa la richiesta avanzata da parte ricorrente e considerato il comportamento tenuto dall’Amministrazione, che ha disposto, provvedendo in autotutela, alla riammissione della ricorrente dopo la proposizione del gravame, il Collegio ritiene che la richiesta possa essere accolta entro i limiti della somma già versata a titolo di contributo unificato;
P. Q. M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, decreta la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio così come quantificate in parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 25 marzo 2009.
Il Presidente f.f. l’Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Prima Sezione
T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 147/09
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it