Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-08-2011, n. 17814

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principale e l’accoglimento di quello incidentale.
Svolgimento del processo

S.A. convenne dinanzi al Tribunale di Frosinone la Curia Vescovile di Anagni chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 40.000.000 a titolo di rimborso delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione dell’immobile in stato di pericolo di rovina sito in (OMISSIS), da lei acquistato in data 13 marzo 1984 ed in relazione al quale la Curia Vescovile era proprietaria dei locali ubicati al piano terra e seminterrato.

La convenuta eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere i locali di proprietà dell’Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero di Frosinone.

L’attrice chiamò in giudizio l’Istituto Diocesano e quindi, essendo stato dedotto che l’immobile per cui è causa era stato assegnato alla Parrocchia di S. Andrea Apostolo di Anagni, quest’ultima, cui estese la domanda.

Si costituì in giudizio la sola Parrocchia di S. Andrea manifestando la propria disponibilità a pagare le somme effettivamente dovute e chiedendo, in via riconvenzionale, che fossero accertate le singole quote di proprietà e ripartite, proporzionalmente, le spese e, in relazione alle nuove opere poste in essere dalla controparte, che le fosse ordinata la chiusura di due finestre e l’abbattimento della terrazzina prospicienti la proprietà parrocchiale, nonchè il ripristino dell’altezza originaria del solaio.

All’esito dell’istruttoria, in cui fu svolta consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale condannò la Parrocchia di S. Andrea, al pagamento della somma di L. 6.600, con gli interessi dal 29 novembre 1990, ed ordinò all’attrice la chiusura delle due finestre, l’abbattimento della terrazzina ed il ripristino dell’altezza precedente del solaio.

Interposto appello principale da parte della S. ed incidentale ad opera delle parti convenute, con sentenza n. 1343 del 21 marzo 2007 la Corte di appello di Roma confermò la pronuncia di primo grado, ad eccezione della statuizione di condanna all’abbattimento della terrazzina, che revocò, ed alla decorrenza degli interessi sulla somma liquidata, che retrodatò alla data del 12 giugno 1985. A sostegno di tale conclusione, per quanto qui ancora interessa, il giudice di secondo grado affermò la legittimazione attiva, in relazione alla domanda riconvenzionale, della Parrocchia di S. Andrea, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, rilevando che essa era diventata proprietaria dell’immobile per cui è causa per esserle stato lo stesso assegnato, con decreto del 6 dicembre 1989, dal Vescovo della diocesi di Anagni e Alatri ai sensi della L. n. 222 del 1985, artt. 28 e 29 ed osservando, in fatto, che la suddetta domanda era fondata, con riguardo alla chiusura delle finestre ed al ripristino dell’altezza del solaio, in quanto dalla consulenza tecnica d’ufficio era risultato che le finestre aperte dall’attrice si affacciavano sul giardino interno della parrocchia, sì da costituire veduta, e che l’altezza del solaio era stata modificata, abbassandola, a seguito dei lavori eseguiti dalla S.; rigettò infine l’appello incidentale avanzato dalle parti convenute in ordine alla regolamentazione delle spese, che compensò per intero tra la S. e la Curia Vescovile e nella misura della metà tra l’attrice e la Parrocchia di S.Andrea, ponendo a carico di quest’ultima l’altra metà. Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 2 maggio 2008, ricorre S. A., affidandosi a tre motivi, illustrati anche da memoria.

Resistono con distinti controricorsi la Parrocchia di S. Andrea Apostolo di Anagni e la Curia Vescovile di Anagni, proponendo quest’ultima anche ricorso incidentale sulla base di un unico motivo.
Motivi della decisione

1. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

2. Il primo motivo del ricorso proposto da S.A. denunzia erronea applicazione degli artt. 872, 943 e 2643 cod. civ., lamentando che il giudice di appello abbia riconosciuto la legittimazione della Parrocchia di S. Andrea alla proposizione delle domande riconvenzionali. Ad avviso della ricorrente, tale statuizione è frutto di errore, atteso che all’epoca dei fatti, quando cioè i lavori dell’immobile furono eseguiti nel 1985, il bene era di proprietà della Curia Vescovile, per essere poi trasferito, nel 1987, al neocostituito Istituto diocesano per il sostentamento del clero. La Corte di appello, nell’affermare la proprietà del bene in capo alla Parrocchia, ha dato rilevo all’atto di assegnazione adottato dal Vescovo diocesano ai sensi della L. n. 222 del 1985, artt. 28 e 29, senza avvedersi che però che tale atto, prodotto in giudizio, era privo di data e non era mai stato trascritto e comunque errando nell’interpretazione del suo contenuto, atteso che esso si limitava a concedere alla Parrocchia il mero diritto personale di godimento del bene, ma non la proprietà o altro diritto reale. Ne consegue, conclude la ricorrente, che soltanto la Curia avrebbe potuto proporre le domande riconvenzionali e non la Parrocchia, che mancava al riguardo della necessaria legittimazione ad agire.

Il secondo motivo di ricorso, che denunzia vizio di motivazione, deduce che la Corte di merito non ha sufficientemente ed adeguatamente spiegato le ragioni per cui ha ritenuto che l’atto di assegnazione del bene alla Parrocchia avesse trasferito ad essa la proprietà del bene, adeguandosi acriticamente alla tesi della convenuta ma senza esaminare l’effettivo contenuto ed efficacia dell’atto di assegnazione in discorso, che sarebbe intervenuto tra l’altro successivamente alla proposizione della domanda riconvenzionale.

I due motivi, che vanno trattati congiuntamente in ragione della loro connessione obiettiva, sono infondati.

La ricorrente contesta l’affermazione della sentenza impugnata che ha riconosciuto la legittimazione attiva della Parrocchia in ordine alla proposizione delle domande riconvenzionali reputando che la stessa avesse acquistato la proprietà del bene a seguito della sua assegnazione da parte del Vescovo di Alatri. Ad avviso del ricorso l’atto di assegnazione dei beni previsto dalla L. n. 222 del 1985, art. 29 conferirebbe non la proprietà, ma un mero diritto personale di godimento; in ogni caso la Corte non avrebbe considerato che l’atto in questione era privo di data e non era stato trascritto.

Entrambe le argomentazioni sono prive di pregio.

In via generale, non sembra dubbio che il provvedimento con cui, ai sensi della L. n. 222 del 1985, art. 29, comma 4, il Vescovo della diocesi individua gli edifici di culto e gli immobili destinati ad attività educative e pastorali e li assegna alla Parrocchia conferisca alla stessa il diritto di proprietà dei beni stessi. In questo senso depone sia il senso letterale della norma che il contesto normativo in cui essa si trova inserita. Sotto il primo profilo, il termine "assegnare", senza ulteriori specificazioni, è vocabolo utilizzato spesso dal legislatore per indicare l’attribuzione in proprietà del bene, piuttosto che il conferimento di un diritto d’uso. In questo senso il termine è usato, ad esempio, in materia di espropriazione forzata (artt. 505, 539, 552 cod. proc. civ.) e di divisione della comunione (art. 729 cod. civ.). Sotto il profilo sistematico, tale interpretazione si raccorda inoltre con la scopo della legge di riconoscere alle Parrocchie, in considerazione delle finalità che perseguono e dell’attività da esse svolta, una propria personalità giuridica (art. 29 della legge citata), dotandole nel contempo di un proprio patrimonio, proveniente sia dalle soppresse Chiese parrocchiali (art. 30), che, attraverso il decreto del Vescovo diocesano, dai beni trasferiti all’Istituto per il sostentamento del clero (artt. 28 e 29). Va inoltre sottolineato che il successivo art. 31 qualifica espressamente la fattispecie dell’assegnazione vescovile dei beni alla Parrocchia di cui all’art. 29 come "trasferimento", ricomprendendola tra quegli atti che, se compiuti entro una tale data, sono esenti da ogni tributo.

La circostanza secondo cui il decreto del Vescovo diocesano in oggetto sarebbe privo di data appare invece smentita dalla sentenza impugnata, la quale afferma che il decreto è stato emesso in data 6 dicembre 1989. Ne deriva che la ricorrente, al fine di dimostrare l’erronea valutazione di tale atto da parte del giudice di merito, avrebbe dovuto ritrascriverne l’intero testo, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, in modo da consentire a questa Corte di valutare la sussistenza dell’errore denunziato.

Il rilievo secondo cui il decreto non sarebbe stato trascritto è invece irrilevante, essendo noto che la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari non ha effetti costitutivi dell’atto, ma solo dichiarativi ai fini della sua pubblicità ed opponibilità ai terzi.

Il terzo motivo di ricorso, denunziando violazione degli artt. 1150 e 2040 cod. civ. e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per avere respinto la domanda di rivalutazione della somma liquidata a titolo di contributo alle spese, erroneamente qualificando il relativo credito di valuta. Ad avviso della ricorrente tale statuizione è errata, in quanto, attenendo la spesa a lavori di straordinaria manutenzione, avrebbe dovuto trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 1140 cod. civ. in tema di miglioramenti, tenuto conto che a seguito delle opere il valore del bene immobile risultava di molto accresciuto. La motivazione sul punto è anche contraddittoria, per non avere considerato che le migliorie sono sempre consequenziali ad un’opera di consolidamento e ristrutturazione di un immobile.

Il motivo è inammissibile, atteso che la sua esposizione non si conclude con la formulazione del "quesito di diritto", così come previsto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile nella fattispecie, essendo stato il provvedimento impugnato depositato dopo il 2 marzo 2006 (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2).

Nè assume rilevanza che la L. n. 69 del 2009, art. 47, abbia disposto l’abrogazione dell’art. 366 bis. Come questa Corte ha già precisato (Cass. n. 7119 del 2010), il principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè il correlato specifico disposto della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), comportano infatti che per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati precedentemente a tale data e dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 tale norma è da ritenersi ancora applicabile. La censura di vizio di motivazione va dichiara assorbita, non avendo dimensione autonoma ma essendo strettamente dipendente dalla violazione di legge prospettata con il mezzo. Il ricorso principale va quindi respinto.

3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale la Curia vescovile lamenta la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., lamentando che la sentenza impugnata, nonostante la propria riconosciuta estraneità all’oggetto del contendere e la mancanza di qualsiasi soccombenza a suo carico, abbia compensato le spese di giudizio invece di porle a carico dell’attrice.

Il motivo è inammissibile in quanto la denunzia di violazione di legge non è accompagnata dalla formulazione di un corrispondente quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ..

4. La ricorrente principale va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Parrocchia, liquidate come in dispositivo;

attesa la reciproca soccombenza, dette spese vanno interamente compensate tra la ricorrente principale e quella incidentale.
P.Q.M.

riunisce i ricorsi, rigetta quello principale e dichiara inammissibile quello incidentale, condanna S.A. al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla Parrocchia di S. Andrea Apostolo di Anagni, che liquida in Euro 2.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge; compensa le spese di giudizio tra la S. e la Curia Vescovile di Anagni.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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