Cass. pen., sez. VI 27-01-2009 (14-01-2009), n. 3532 Rinuncia dell’imputato – Effetti – Impugnativa del P.M.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Perugia, in sede di riesame, ha revocato la misura della custodia cautelare in carcere applicata a C.C. dal GIP dello stesso Tribunale in data 21.7.2008 in relazione alle ipotesi corruttive al medesimo ascritte ai capi A) e B) della richiesta provvisoria del P.M. procedente.
In particolare, il giudice del riesame, in relazione all’episodio di corruzione propria antecedente del pubblico ufficiale m.llo della Guardia di Finanza M., ha ritenuto che la veste da attribuire a quest’ultimo non è quella del pubblico ufficiale corrotto, ma del mero intermediario, in quanto il predetto, rispetto alla verifica generale condotta dall’Agenzia delle Entrate di Perugia sulla Tecnostrade (azienda di cui l’indagato era amministratore unico), agiva al di fuori delle sue funzioni. Quanto al capo B), pur avendo le numerose conversazioni intercettate dato conto degli stretti rapporti intercorsi tra il C. e il generale della Guardia di Finanza T.C. e degli svariati regali a quest’ultimo fatti dall’indagato, il Tribunale ha ritenuto non supportata l’ipotesi accusatoria, secondo cui tali dazioni erano funzionali a futuri indebiti trattamenti di favore che il generale avrebbe potuto riservare all’imprenditore nel contesto dell’appalto per la realizzazione, a (OMISSIS), della nuova caserma della Guardia di Finanza.
Con atto depositato il 24.9.2008 il Procuratore della Repubblica di Perugia ha proposto ricorso per Cassazione avverso la predetta ordinanza, denunciando con un primo motivo la violazione dell’art. 319 c.p. e art. 273 c.p.p., nonchè la carenza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il primo capo d’imputazione. Deduce, in particolare, che, come è stato evidenziato nell’ordinanza del GIP, in materia di accertamenti fiscali la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate sono dotate di poteri di accertamento identici e alternativi e che, pertanto, il M., al momento dell’accordo criminoso col C., agiva nell’esercizio delle sue specifiche funzioni.
Col secondo motivo il ricorrente si duole della violazione di legge e della carenza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al secondo capo d’imputazione. Fa presente che il capo d’imputazione provvisorio non fa riferimento solo all’appalto in corso di esecuzione, ma anche alla posizione apicale rivestita dal T., il quale insieme al collaboratore M. si metteva a disposizione del C. e del Ma., in violazione dei doveri di imparzialità, onestà e vigilanza.
Con memoria depositata il 29-12-2008 il difensore del C., nel contrastare i motivi di ricorso, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica, essendo stata l’ordinanza del Tribunale del Riesame notificata alla Procura in data 21-8-2008, ed avendo il C. espressamente rinunciato alla sospensione feriale dei termini processuali.
DIRITTO
L’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata nella memoria difensiva depositata nell’interesse dell’indagato ed involgente, comunque, una questione rilevabile d’ufficio, è fondata.
Dagli atti risulta che il C., con atto depositato presso il Tribunale del Riesame di Perugia, ha espressamente rinunciato alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (1 agosto-15 settembre); tante che l’istanza di riesame proposta nel suo interesse è stata decisa con ordinanza dell’8-8-2008, depositata il 12-8-2008 e notificata al Procuratore della Repubblica il 21-8-2008.
Come è noto, la L. n. 742 del 1969, art. 2 dispone che, nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, la sospensione dei termini procedurali nel periodo feriale "non opera" qualora essi o i loro difensori vi rinunzino. La facoltà di rinunciare ai termini di sospensione nel periodo feriale, accordata dalla norma in esame all’imputato (o indagato), è prevista nell’esclusivo interesse di quest’ultimo, e trova la sua ragione nell’esigenza di evitare una sospensione del procedimento che potrebbe comprometterne la rapida definizione; sicchè, in presenza di una dichiarazione di rinuncia resa dall’interessato, la sospensione non opera e i termini processuali nel periodo feriale decorrono normalmente, anche in relazione agli atti di impugnazione da proporre dal P.M., al quale, per le ragioni sopra indicate, nessuna possibilità di interloquire sulle determinazioni dell’imputato o indagato è riconosciuta in materia dalla legge.
Da tanto discende la tardività del ricorso, proposto dal Procuratore della Repubblica in data 24-9-2008, e quindi ben oltre il termine di dieci giorni prescritto dall’art. 311 c.p.p., comma 1; termine che, stante l’intervenuta rinuncia alla sospensione dei termini nel periodo feriale da parte dell’indagato, nella specie decorreva dalla data di notifica (21-8-2008) dell’ordinanza del Tribunale del Riesame.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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