Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-04-2011) 09-05-2011, n. 18022 arresto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o di annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 25.9.2009 il giudice monocratico del tribunale di S. Maria Capua Vetere non convalidava l’arresto operato nei confronti di I.S., per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, sul presupposto che sebbene l’arresto fosse obbligatorio, il predetto destinatario di ordine di espulsione aveva presentato domanda di emersione ex L. n. 102 del 2009, ragion per cui fino alla conclusione della procedura amministrativa, doveva ritenersi legittima la sua permanenza nel nostro paese.

2. Avverso detta ordinanza,interponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, per dedurre violazione di legge, in quanto il giudice della convalida è chiamato a valutare l’operato della PG e dunque a valutare la sussistenza degli elementi che legittimavano l’adozione del provvedimento di arresto, con esclusione di tutto quanto attiene al profilo degli indizi di reato. Inoltre veniva evidenziato che il giudice a quo non aveva valutato che la procedura di emersione non poteva essere perseguita dai soggetti colpiti da provvedimento di espulsione. Veniva quindi chiesto di annullare senza rinvio l’ordinanza di diniego di arresto, avendosi riguardo a pronuncia meramente formale, senza ricaduta di effetti giuridici.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

E’ principio assolutamente pacifico quello secondo cui il giudice delle indagini preliminari in sede di convalida dell’arresto deve – a mente dell’art. 391 c.p.p., comma 4 – accertare che l’arresto sia stato legittimamente eseguito e che siano stati osservati i termini di cui all’art. 386 c.p.p., comma 3 e art. 390 c.p.p., comma 1, sulla base di una valutazione ex ante, che verte esclusivamente sugli elementi a disposizione della polizia al momento dell’arresto, non potendosi fare rientrare in detta valutazione gli elementi acquisiti successivamente (e quindi sconosciuti alle forze dell’ordine), in sede di udienza di convalida, che possono costituire piattaforma per la valutazione sullo status libertatis, ma non possono dispiegare effetti su quanto sta a monte, ovverosia sull’azione delle forze dell’ordine che hanno operato, in via del tutto provvisoria, la privazione della libertà di un cittadino. Nell’ipotesi in oggetto, l’arresto fu operato per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma quater, delitto per cui era normativamente previsto l’arresto in flagranza.

L’annullamento deve essere disposto senza rinvio andando ad incidere su una situazione processuale ormai esaurita e senza ricaduta di effetti giuridici.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara legalmente eseguito l’arresto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *