Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con l’ordinanza 3.4.06 n. 57 il Responsabile della IX Area "Gestione e Sviluppo del Territorio" del Comune di Ariccia ha diffidato la odierna ricorrente, nella qualità di proprietaria responsabile, a demolire entro 90 gg., pena l’acquisizione gratuita ai sensi di legge, le seguenti opere, asseritamente eseguite senza titolo:"cambio di destinazione d’uso di una cantina di circa 45 mq. ad abitazione, implementando la superficie con un soppalco di 20 mq., con una cucina, sostituendo la porta di accesso in legno con altra in ferro e vetri".
Il provvedimento è stato impugnato con il ricorso in epigrafe e ha prospettato i seguenti motivi di diritto:
1) evidente eccesso di potere, illogicità e contraddittorietà.
Con ord. n. 5994/2006 è stata accolta la domanda cautelare.
In data 5.7.2006 si è costituito il Comune di Ariccia che ha prospettato:
a). inammissibilità;
b). infondatezza.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
1). Con il motivo di ricorso l’interessata sostiene che – con istanze del 7.10.2004 e 29.3.2005 (DIA) – ha chiesto al Comune di essere autorizzata ad eseguire opere interne nel locale di sua proprietà, sito in Ariccia, via Speranza, n. 10 (catasto foglio 22, part. 41, sub. 1) originariamente destinato a cantina. Con provvedimenti del 7.2.2005, pratica edilizia n. 100/04, permesso n.7/2005 e del 24.5.2005, prot. n. 14724/05, il Comune di Ariccia ha autorizzato l’esecuzione delle opere richieste (realizzazione di un soppalco e delle tramezzature interne per la creazione di un WC e di un ripostiglio).
In buona sostanza, l’interessata sostiene che – diversamente da quanto sostenuto dal Comune – sarebbe stata autorizzata all’esecuzione delle opere in questione.
Il Collegio ritiene che le censure dedotte non meritano positivo apprezzamento in base alle seguenti considerazioni:
a). dalle premesse del provvedimento impugnato risulta che l’opera è stata realizzata in assenza di titolo edilizio, in zona sottoposta a tutela paesistica dichiarata con DM del 29.8.1959, in zona dichiarata sismica dal D.M. 1.4.1983, art. 1;
b). contrariamente a quanto affermato nel ricorso non sussistono provvedimenti autorizzatori del Comune e, dunque, l’opera è stata realizzata in assenza di titolo edilizio;
c). pertanto, appare legittimo l’operato dell’Amministrazione, adeguata l’istruttoria e completa la motivazione dell’impugnato provvedimento repressivo.
In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico della ricorrente in quanto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente per complessivi Euro 2000,00 (duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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