T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 10-05-2011, n. 4052 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Riferisce la società I. Srl di aver ottenuto in data 24.11.2008 dal Comune di Ardea il permesso di costruire n. 60/2008 per la realizzazione di un fabbricato residenziale in località "Nuova Florida".

In data 17.9.2009 la società ha comunicato l’avvio dei lavori sia al Comune di Ardea che alla Direzione Regionale Infrastrutture (Genio Civile), come attestato da quest’ultimo in data 26.1.2010.

Successivamente, in data 6.5.2010, a seguito di sopralluogo del Comando del Corpo della P.M. e dell’Ufficio Tecnico del Comune, è stata emessa in data 14.5.2010 una ordinanza di sospensione dei lavori, per omessa denuncia al Genio civile Regione Lazio inizio lavori. In data 3.6.2010 la I. Srl ha depositato una nota con cui ha invocato la revoca della sospensione allegando copia dell’avvenuto deposito della comunicazione avvio lavori nonché della denuncia al Genio civile e ha reiterato la diffida in data 8.7.2010.

Lamenta la società che non sarebbe intervenuto alcun provvedimento espresso da parte del Comune con il conseguente perfezionarsi del silenzio inadempimento decorsi 90 giorni dall’ultima diffida e la necessaria condanna al risarcimento dei danni.

In seguito a ciò la società ha proposto ricorso allegando articolati motivi di – Violazione e falsa applicazione della legge sul procedimento amministrativo nonché Eccesso di potere sotto svariati profili (contraddittorietà, difetto motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta, proporzionalità) (primo, terzo, quarto, sesto, settimo e ottavo mezzo);

– Illegittimità del silenzio rifiuto per violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 23 e 37, comma 3 del DPR n. 380 del 2001 (secondo e quinto mezzo), chiedendo la declaratoria dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione, in quanto gravemente lesivo degli interessi della ricorrente, richiedendo l’emanazione di un provvedimento espresso e la conseguente condanna al risarcimento dei danni.

Il Comune di Ardea non si è costituito in giudizio.

Alla Camera di consiglio del 31 marzo 2011, la causa è stata introitata per la decisione.

2. Nel merito, il ricorso presenta profili di fondatezza e va, pertanto, accolto, nei sensi di seguito precisati.

2.1. Il Collegio osserva che il petitum della domanda ricade nel giudizio disciplinato dall’art. 117 c.p.a. (ex art. 21bis della L n.1034 del 1971 e succ. mod.) disciplinante il rito speciale per le controversie instaurate a fronte dell’inerzia serbata dall’Amministrazione sull’istanza del richiedente; in particolare, la domanda viene proposta nel giudizio diretto ad accertare se il silenzio serbato dal Comune sull’istanza della società richiedente violi, o meno, l’obbligo di adottare il provvedimento esplicito richiesto con l’istanza stessa. Scopo del ricorso contro il silenzio rifiuto, quindi, è ottenere un provvedimento esplicito da parte dell’Amministrazione che elimini lo stato di inerzia e assicuri al privato una decisione che investe la fondatezza o meno della sua pretesa, garantendo così l’obbligo di pronuncia espressa (positiva o negativa) e motivata nonchè del rispetto del clare loqui gravante sull’Amministrazione, in ottemperanza ai principi, di portata ancora più generale, di affidamento, legittima aspettativa, trasparenza, chiarezza e leale collaborazione tra P.A. e privato nonché correttezza e buona amministrazione di cui all’art.97 della Cost. (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 febbraio 2008, n. 793; Tar Lazio, Roma, sez. II, 15 luglio 2009, n. 7011).

Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione in atti non risultano riscontrate dal Comune le istanze formulate dalla società, con la conseguenza che, allo stato, rileva la perdurante e ingiustificata inerzia dell’Amministrazione riguardo la specifica richiesta da parte della società di provvedere alla revoca della sospensione dei lavori sull’area in questione, attesa l’allegazione della documentazione mancante (adempimento eseguito dalla ricorrente e non smentito da parte dell’Amministrazione).

Pertanto, nella specie, riscontrata l’inerzia del Comune a provvedere sulle istanze, sussistono i presupposti di operatività, in favore della società ricorrente, del relativo meccanismo di tutela giurisdizionale e pertanto, va accolto il ricorso proposto sul detto silenziorifiuto formatosi sulle diffide, comportando l’obbligo dell’Amministrazione comunale di provvedere sulle stesse in modo espresso e motivato (positivamente o negativamente), assegnando al Comune di Ardea il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla notificazione a cura di parte ricorrente o dalla comunicazione in via amministrativa, se anteriore, della presente sentenza, e con l’avviso che nell’eventualità di una persistente inadempienza, la Sezione – oltre ai seguiti previsti dalla legge per il mancato rispetto degli ordini del giudice – su istanza di parte nominerà un Commissario "ad acta" per provvedervi successivamente all’inutile scadenza del termine qui concesso all’Amministrazione, con spese ed oneri a carico di quest’ultima.

2.2. Riguardo la domanda risarcitoria il Collegio ritiene che la stessa non va accolta in quanto formulata genericamente dalla società ricorrente, giacché non risultano elementi probatori concreti relativi all’attualità del pregiudizio alla stregua di ipotesi di coerenza.

Nessuna determinazione è adottata in ordine alle spese e agli onorari di giudizio non essendosi costituita l’Amministrazione comunale intimata.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

– lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo per il Comune di Ardea di provvedere in modo espresso e motivato (positivamente o negativamente) sulle istanze prodotte dalla società ricorrente, entro il termine di 60 giorni (sessanta), decorrente dalla notificazione a cura di parte o dalla comunicazione in via amministrativa, se anteriore, della presente sentenza, con nomina di Commissario ad acta in caso di persistente inadempienza, nei termini e nei modi di cui in motivazione;

– respinge la domanda di risarcimento dei danni;

– nulla per le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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