Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
e ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con provvedimento del 22.01.2011 il GIP del Tribunale di Trani disponeva ex D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies il sequestro preventivo di numerosi beni nella disponibilità di S.C. e C.M.R., indagati per il delitti ex D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80 (coltivazione e detenzione di marijuana).
Con ordinanza in data 15.02.2011 il Tribunale di Trani, pronunciando sulle istanze di riesame proposte nell’interesse dei predetti, confermava il provvedimento del GIP, ritenendo sussistente la sproporzione fra il valore dei beni in sequestro e la capienza reddituale degli instanti.
Propongono personalmente ricorso per cassazione questi ultimi, deducendo che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, è stata fornita in atti la prova dell’esistenza di lecite risorse economiche, idonee a giustificare il possesso dei beni sequestrati.
Motivi della decisione
Nei ricorsi si contesta la motivazione sulla sussistenza del requisito della sproporzione fra il valore d’acquisto dei beni sequestrati e la capienza reddituale dei ricorrenti, quale operata dal giudice di merito ai fini della giustificazione della misura reale.
Ora, com’è noto, contro le ordinanze emesse a norma dell’art. 324 c.p.p. in materia di sequestro preventivo il ricorso è ammesso solo per "violazione di legge" ( art. 325 c.p.p., comma 1), per censurare, cioè, errores in indicando o errores in procedendo ( art. 606 c.p.p., lett. B e C) commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l’apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dall’organo investito del procedimento (ex plurimis: S.U. 13.2.2004, F.; S.U. 28.5.2003, P.). Alla stregua di tanto, è evidente che, contestando il contenuto del provvedimento impugnato relativamente alla ritenuta sussistenza del requisito della sproporzione fra il valore d’acquisto dei beni sequestrati e la capienza reddituale dei ricorrenti, i proposti ricorsi sono inammissibili, in quanto investono, con rilievi che scivolano anche nel merito, aspetti della motivazione dell’ordinanza del Tribunale, che attengono al più alla sua logicità e completezza, senza coinvolgerne la esistenza e comprensibilità nel senso radicale sopra precisato.
Resta naturalmente salva la possibilità di azionare, nei limiti consentiti, l’istituto della revoca.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in Euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
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