Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 28-04-2011) 10-05-2011, n. 18114 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con decreto del 17 giugno 2010 il G.i.p. del Tribunale di Verona ha disposto l’archiviazione del procedimento a carico di S. G., indagato del reato di cui all’art. 570 c.p., per avere omesso di versare le somme stabilite dal giudice civile per il mantenimento della moglie, G.P., e dei figli minori, A. e So.Gi..

Il G.i.p. ha ritenuto inammissibile l’opposizione proposta dalla persona offesa e, condividendo la richiesta del pubblico ministero, ha escluso che l’indagato abbia fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli.

2. – Ricorre per cassazione il difensore della persona offesa, G.P., deducendo la violazione degli artt. 409 e 410 c.p.p. in quanto il giudice avrebbe disposto l’archiviazione de plano senza fornire adeguata motivazione in ordine alla non pertinenza delle investigazioni suppletive indicate nell’atto di opposizione.

3. – Il ricorso è fondato.

Secondo l’art. 410 c.p.p. il giudice dispone l’archiviazione de plano, anche in presenza dell’opposizione presentata dalla persona offesa, quando essa sia inammissibile e la notizia di reato infondata; l’opposizione è considerata inammissibile quando non indichi l’oggetto dell’investigazione e i relativi elementi di prova.

Nella specie, la persona offesa aveva correttamente indicato le investigazioni suppletive (audizione della querelante, dei prossimi congiunti e di un funzionario di banca, oltre all’acquisizione di documentazione bancaria), ma il giudice ne ha omesso ogni valutazione in ordine ai profili di pertinenza e di specificità, limitandosi, in maniera assertiva, ad affermare che "non potrebbero apportare alcun elemento ulteriore a quelli già emergenti dagli atti".

Pur riconoscendo al giudice la possibilità di effettuare il giudizio di ammissibilità sull’opposizione con riguardo alla pertinenza degli atti di indagine richiesti, tuttavia si deve rilevare che nel provvedimento impugnato il giudice ha adottato una formula di stile, evitando di indicare le ragioni per le quali gli atti investigativi indicati nell’opposizione fossero in concreto privi di specificità e di pertinenza. Infatti, questa Corte ritiene illegittimo il decreto di archiviazione con cui il g.i.p., investito dell’opposizione presentata dalla persona offesa, ne dichiara l’inammissibilità ritenendo superflue o inutili le investigazioni suppletive a fronte dei risultati probatori già acquisti, in quanto una tale declaratoria comporta una anticipazione del giudizio sulla capacità dimostrativa degli elementi indicati e sulla fondatezza della notizia di reato, valutazione questa che non è consentita in presenza di opposizione (tra le tante v., Sez. 5, 7 ottobre 2008, n. 4320, p.o. in proc. Matarazzo).

In questo modo, il giudice ha vanificato la funzione dell’udienza camerale prevista dall’art. 409 c.p.p., la cui omissione configura una violazione del diritto della persona offesa al contraddittorio ex art. 178 c.p.p., lett. c), deducibile con ricorso per cassazione.

4. – Pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato, dovendo il G.i.p. del Tribunale di Verona fissare l’apposita udienza di cui al combinato disposto dell’art. 409 c.p.p. e art. 410 c.p.p., comma 3.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Verona per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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