Cass. civ. Sez. I, Sent., 02-09-2011, n. 18093 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

l secondo.
Svolgimento del processo

A.E., B.L., C.N., V. V., D.A. ricorrono per cassazione, sulla base di due motivi, avverso il decreto in data 13 marzo 2009, con il quale la Corte di appello di Roma ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in loro favore della somma di Euro 5.000,00 ciascuna, a titolo di equo indennizzo per la violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio promosso davanti al giudice amministrativo.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha resistito con controricorso.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.
Motivi della decisione

Con il primo motivo le ricorrenti deducono che sulla somma liquidata a titolo di equo indennizzo vanno conteggiati gli interessi legali a decorrere dalla domanda e non dal decreto impugnato.

Con il secondo motivo si deduce che le spese processuali del giudizio di merito sono state liquidate in misura inferiore ai minimi tariffari. Il primo motivo è fondato, in quanto, per costante giurisprudenza, sulla somma dovuta a titolo di equa riparazione vanno riconosciuti gli interessi legali, che decorrono dalla data della domanda proposta davanti alla corte di appello e non da quella del decreto impugnato (Cass. 2005/18105; 2005/24756; 2009/27193).

Resta assorbito il secondo motivo di censura, dovendosi comunque procedere ad una nuova liquidazione delle spese processuali in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo.

Il decreto impugnato deve essere dunque cassato in ordine alla censura accolta e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, disponendosi che sull’indennizzo liquidato a ciascuna delle ricorrenti devono essere conteggiati gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda e non da quella del decreto di condanna.

Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, compensate per la metà quelle del giudizio di cassazione in considerazione dell’accoglimento parziale del ricorso, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397;

2008/25352) e tenuto conto della pluralità di ricorrenti, che però nel giudizio presupposto avevano agito unitariamente (cfr. Cass. 2010/10634), con distrazione delle spese di entrambi i giudizi in favore del difensore delle ricorrenti, avv. Angelo Giuliani, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, dispone che sull’indennizzo liquidato in favore di ciascuno delle ricorrenti A.E., B.L., C.N., V. V., D.A. siano conteggiati gli interessi legali a decorrere dalla domanda. Condanna inoltre la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 3.650,00 di cui Euro 1.700,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, compensate per la metà, che si liquidano per l’intero in Euro 1.365,00 di cui Euro 1.265,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge con distrazione, per le spese di entrambi i giudizi in favore del difensore, avv. Angelo Giuliani, dichiaratosi antistatario.

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