Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1.Con ricorso notificato il 3 marzo 2004 e depositato il successivo giorno 16, la S. s.r.l ha impugnato la nota prot. n. 7035 del 31 dicembre 2003, con la quale il Comune di Campobello di Licata le ha comunicato che l’Amministrazione "non intende concludere l’iter del progetto che riguarda lampade votive al cimitero comunale…perché non riveste alcun pubblico interesse".
Ha chiesto, altresì, la declaratoria
di illegittimità del comportamento omissivo tenuto dal predetto Comune in ordine alla valutazione della promozione privata di opera pubblica presentata l’8 febbraio 1997 dalla società ricorrente ai sensi dell’art. 42 ter della legge reg,le n. 21/1985;
del proprio diritto a vedere assentita la promozione privata di concessione di costruzione e gestione dell’impianto di illuminazione votiva elettrica del cimitero comunale ai sensi dell’art. 41 bis della legge reg.le n. 7/2003, e
– dell’obbligo del Comune di concludere il procedimento in questione.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e L.r. n. 10/1991;
2) eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione;
3) violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990; e della L.r. n. 10/1991;
4) eccesso di potere per difetto di istruttoria;
5) violazione dell’art. 41 bis della legge reg.le n. 7/2002.
Il Comune di Campobello di Licata, con memoria di costituzione e due memorie difensive depositate nei termini, ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto; vinte le spese.
Alla Camera di consiglio del 2 aprile 2004, su conforme richiesta del difensore della società ricorrente, l’esame della domanda cautelare è stato rinviato alla trattazione di merito del ricorso.
2.- Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 5 febbraio 2011 e depositato il giorno 18 dello stesso mese, la medesima società S. ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali (Euro 1.000.000) e non patrimoniali (Euro 100.000) subiti a seguito del comportamento omissivo tenuto dal Comune intimato, con rivalutazione monetaria e interessi legali.
3.- Con due memorie depositate in vista dell’udienza di discussione, la ricorrente ha ulteriormente illustrato quanto dedotto nel ricorso e nei motivi aggiunti
Alla pubblica udienza del 3 maggio 2011 i difensori delle parti hanno insistito nelle rispettive tesi e il ricorso è stato posto in decisione.
Motivi della decisione
1.In via preliminare e in accoglimento dell’apposita eccezione sollevata dalla difesa della ricorrente società S. alla pubblica udienza, va dichiarata l’inammissibilità della costituzione in giudizio del resistente Comune di Campobello di Licata, non essendo stata depositata in giudizio la deliberazione della giunta municipale autorizzativa alla resistenza.
Al riguardo, il Comune ha prodotto il decreto sindacale n. 39 dell’1 aprile 2004; ma è noto che, nell’ambito dell’ordinamento regionale siciliano delle autonomie locali non può trovare applicazione il principio espresso dal Consiglio di Stato (da ultimo, sez. V, 18 marzo 2010), secondo cui il sindaco, nella veste di legale rappresentante dell’amministrazione locale, è legittimato ad agire in giudizio, senza necessità di una preventiva autorizzazione a stare in giudizio, (v. Cass. SS. UU. 10979/09; Cass., sez. III, 23/2/2007 n. 4212; C.G.A. SS.RR. 46/05; C.G.A. Sez. Giur. 25 gennaio 2010, n. 45).
Nella normativa regionale siciliana posteriore alla legge statale n. 142 del 1990 sull’ordinamento delle autonomie locali, infatti, "non vi è alcuna disposizione che attribuisca direttamente al sindaco il potere di agire e resistere in giudizio per conto del Comune, o che, comunque, preveda la possibilità che tale potere sia attribuito dallo statuto comunale al sindaco medesimo, o ad un assessore, poiché, al contrario, l’art. 1 della l.reg. siciliana n. 48 del 1991 recepisce senza alcuna modifica gli art. 35 e 36 della predetta legge statale n. 142 del 1990, mentre l’art. 41 della successiva l.reg. n. 26 del 1993, pur conferendo al sindaco il potere di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, non gli conferisce alcun potere di autonoma valutazione degli interessi sottesi all’agire in giudizio" (cfr. C.G.A. 21 settembre 2006, 548).
2.Il ricorso principale non merita accoglimento, a prescindere da ogni indagine sull’ammissibilità e tempestività dell’impugnativa (proposta in data 31 maggio 2004) del "comportamento omissivo" tenuto dal Comune in ordine alla valutazione della promozione privata per la concessione della costruzione e gestione del servizio lampade votive nel cimitero comunale, presentata l’8 febbraio 1997 dalla società ricorrente ai sensi dell’art. 42 ter della legge reg,le n. 21/1985.
Ed invero, il Collegio non ha ragioni per discostarsi da quanto affermato, in fattispecie analoghe alla presente, sia da questa Sezione (sentenza n. 14033 del 10 novembre 2011) che dal C.G.A. con decisione n. 582 del 5 settembre 2005 di annullamento della sentenza di questa Sezione n. 605 del 29 marzo 2004 (richiamata nella discussione orale della causa dalla difesa della società ricorrente e dalla stessa depositata in giudizio), e cioè che la possibilità da parte del Comune di aderire all’offerta per la promozione privata di concessione di opere pubbliche ai sensi dell’art. 42 ter della legge reg.le 29 aprile 1985, n. 21, è "rimessa a valutazioni di opportunità, le quali, in quanto rientranti nell’ambito del merito amministrativo, non possono ritenersi suscettibili di sindacato giurisdizionale se non nel caso di manifesta illogicità" (cfr., altresì, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 5 aprile 2007, n. 1100; Catania, sez. I, 3 febbraio 2001, n. 191).
Nel caso in esame, il Comune di Campobelo di Licata, nell’ambito dell’ampia discrezionalità allo stesso riservata, con l’impugnata nota n. 7035 del 31 dicembre 2003, ha comunicato alla società ricorrente che l’Amministrazione "non intende concludere l’iter del progetto che riguarda lampade votive al cimitero comunale…perché non riveste alcun pubblico interesse". In buona sostanza, quindi, ha respinto la proposta avanzata dalla ricorrente medesima, per cui, di fronte a tale "ampio e insindacabile potere discrezionale" (C.G.A. n. 582/2004), sembra al Collegio che l’atto, che in effetti conclude il procedimento spontaneamente avviato dalla S., sia immune da vizi cumulativamente dedotti con i primi quattro motivi di gravame.
Quanto, poi, al profilo di doglianza dedotto con il quinto motivo (violazione dell’art. 41 bis della legge reg.le n. 7/2002), il Collegio non può che richiamare quanto affermato dal C.G.A. nelle decisioni 12 agosto 2005, n. 526, 5 settembre 2005, n. 582 e 2 marzo 2006, n. 61, nelle quali (diversamente opinando rispetto al contenuto del parere dello stesso C.G.A. n. 496/03, depositato in giudizio dalla ricorrente e, peraltro, concernente diversa fattispecie) chiaramente si osserva che la proposta di project financing avanzata per il servizio concernente le lampade votive non può qualificarsi come "opera pubblica", suscettibile di formare oggetto di concessione di costruzione e gestione ai sensi dell’art. 42 ter L. R. 21/198, trattandosi di "settori del tutto diversi", vertendosi in materia di mero affidamento in concessione di un pubblico servizio cui accedono in via del tutto accessoria e marginale alcune opere strumentali alla gestione medesima.
Di conseguenza, inapplicabile si appalesa alla fattispecie in esame il citato art. 41 bis L.r. n. 7/2002 che, nel richiamare il procedimento previsto dall’art. 42 ter della L.r. n. 21/1985 "Norme per l’esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia", attiene specificamente alla "Promozione privata di concessione di opere pubbliche", stante che, ripetesi, "il comune che si avvalga dell’opera di un privato, per le attività connesse all’illuminazione votiva cimiteriale, pone di regola in essere una concessione di pubblico servizio e non di opera pubblica, poiché normalmente detto impianto costituisce un semplice strumento rispetto all’esigenza prioritaria di consentire il culto dei defunti, anche attraverso la gestione del servizio di illuminazione" (da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 29 marzo 2010, n. 1790).
3.- L’infondatezza del ricorso comporta il rigetto della domanda di risarcimento danni, avanzata con il ricorso per motivi aggiunti e sommariamente quantificati in Euro 1.000.000 (per danni patrimoniali) ed Euro 100.000 (per danni non patrimoniali), atteso che l’illegittimità del provvedimento impugnato ovvero del carattere "non iure" dell’attività amministrativa è condizione necessaria per accordare il risarcimento richiesto (Cons. Stato, sez. V, 14 febbraio 2011, n. 965; T.A.R. Sicilia, sez. II, 8 aprile 2011, n. 699).
Al riguardo, il Collegio ritiene che, trattandosi di "domanda nuova" (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 3 dicembre 2008 n. 10948, 15 gennaio 2010, n. 279; T.A.R. Basilicata 20 dicembre 2005 n. 1039; T.A.R. Campania, sez. III, 9 maggio 2008 n. 3862) e concernendo la presente controversia l’affidamento in concessione di un pubblico servizio (illuminazione votiva del cimitero comunale), debba trovare applicazione l’art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", secondo cui "per i ricorsi in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, ivi compresi quelli per motivi aggiunti e quelli incidentali contenenti domande nuove, nonchè di provvedimenti delle Autorità, il contributo dovuto è di euro 2.000". Pertanto, all’Ufficio di segreteria che ha ricevuto l’atto incombe l’obbligo di regolarizzazione del versamento del contributo unificato.
4.- Per le suesposte considerazioni, il ricorso (con i relativi motivi aggiunti) deve essere rigettato.
Non essendosi ritualmente costituito il Comune intimato, nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione seconda, respinge il ricorso in epigrafe indicato (n. 1642/2004) unitamente ai relativi motivi aggiunti.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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