Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-04-2011) 10-05-2011, n. 18071

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Avverso la sentenza del GiudIce onorario del tribunale di Napoli in data 18/2/2008, che aveva assolto P.G. dal reato di cui all’art. 334 c.p., perchè il fatto (utilizzazione di autovettura sottoposta a sequestro amministrativo, di sua proprietà ed affidata alla sua custodia) non è previsto dalla legge come reato, ricorre il PROCURATORE della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, denunciando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 334 c.p., L. n. 689 del 1981, art. 9 e D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 213.

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Le Sez. Unite di questa Corte hanno, con sentenza del 28-10-2010 nel proc. pen. n. 10939/10, accolto la tesi dell’inapplicabilità dell’art. 334 c.p., alla fattispecie della mera circolazione di mezzo sottoposto a sequestro amministrativo, ritenendo che tutti gli elementi specializzanti qualifica l’illecito siano contenuti nell’art. 213 D.Lgs. cit. in ordine alla circolazione abusiva ed alla natura amministrativa del sequestro.

Poichè dalla lettura della sentenza impugnata e del medesimo ricorso emerge una fattispecie di mera circolazione del veicolo per fatto del proprietario-custode, va richiamato il cennato principio di diritto di cui alla sentenza delle S.U. di questa Corte di legittimità, con conseguente rigetto del ricorso.
P.Q.M.

RIGETTA il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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