Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
le in persona del Dott. MONTAGNA Alfredo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
B.R. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale il tribunale di Cagliari, all’esito di giudizio derivato da opposizione a decreto penale di condanna, lo aveva condannato alla pena di Euro 9000 di ammenda per il reato di cui all’art. 81 cpv. c.p. e L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b) e c) per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità di legale rappresentante della società e Bigi & Bigi Srl, distribuito al fine di porre in vendita, presso il mercato ittico di Cagliari, molluschi bivalvi vivi "mitili" destinati al consumo umano, in cattivo stato di conservazione e contenenti cariche microbiche superiori alle 230 MPM di Escheria Coli per 100 g previste dalla norma. Fatto accertato in (OMISSIS). Deduce in questa sede il ricorrente l’erronea applicazione di Legge. Rileva al riguardo che il tribunale, disattendendo la tempestiva eccezione preliminare di nullità sollevata dalla difesa, ha ritenuto valide le analisi espletate sui campioni di mitili prelevati, da ciò facendo derivare la prova della sussistenza del reato.
L’eccezione formulata attiene alla violazione del D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123, art. 4 relativo al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, così come integrato dal D.M. 16 gennaio 2003, che prevede la formazione di quattro aliquote di campionamento: la prima da destinare alle preanalisi; la seconda alla ripetizione limitatamente ai parametri che risultano non conformi; la terza da conservarsi presso il laboratorio per una eventuale perizia ordinata dall’autorità giudiziaria; la quarta per assicurare il rispetto del DM citato, integrativo del D.Lgs.. Essa si fonda sul rilievo che nel caso di specie gli operatori dell’ASL di Cagliari hanno ritenuto di procedere al campionamento formando due sole aliquote, secondo quanto previsto dal piano regionale per la vigilanza di controllo degli alimenti emanato dalla regione Sardegna in esecuzione del D.P.R. 14 luglio 2005, contenente l’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome sui criteri uniformi per l’elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande.
Rileva il ricorrente che nè la normativa regionale, nè gli atti amministrativi costitutivi della medesima possono derogare alla normativa dello Stato con la quale viene individuato in quattro il numero dei campioni da prelevare e conservare e che, siccome il numero di quattro è teso a garantire anche la formazione di un’aliquota destinata a rimanere a disposizione dell’autorità giudiziaria per eventuali perizie, non essendosi a ciò adempiuto, si è inevitabilmente verificata nella specie una palese compressione del diritto di difesa che, in linea con i più recenti orientamenti di questa Corte, determina la nullità del campionamento. Ciò posto è in premessa da rilevare che sulla possibilità del piano regionale di derogare alla normativa primaria contenuta nel D.Lgs. del 1993, così come integrato dal successivo DM, vi è contrasto nella giurisprudenza della Sezione. La tesi sostenuta dal ricorrente riproduce infatti le argomentazioni sviluppate nella sentenza n. 34853 del 08/04/2009 Rv. 244590.
In precedenza, tuttavia, con la sentenza n. 37400 del 28/06/2006 Rv.
235139 si era affermato invece, richiamando anche i principi contenuti nella sentenza n. 434 del 1990 della Corte costituzionale, che le procedure di campionamento e analisi su prodotti alimentari deperibili previste dalla normativa della Regione Sardegna, ed in particolare del Piano regionale per la vigilanza e il controllo sanitario della produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi, rispettano il principio del contraddittorio in quanto il metodo del doppio campionamento consente di assicurare che alle "preanalisi" possa seguire, ove necessario, una procedura garantita di controllo e nuovo accertamento. E le motivazioni di questa ultima decisione vengono fatte proprie dalla sentenza impugnata che si è anche soffermata – richiamando precedenti di legittimità – sul carattere ordinatorio e non perentorio della disciplina del D.Lgs. n. 123 del 1993, art. 4.
In questa sede non si appalesa tuttavia necessario risolvere il contrasto in quanto, anche a voler seguire la tesi seguita dal ricorrente, si pone comunque un problema di interesse ad eccepire la eventuale nullità.
Per sostenere un vulnus ai diritti della difesa occorrerebbe infatti che l’imputato si fosse fatto carico di dimostrare di aver richiesto in tempo utile l’espletamento della perizia sul campione in sede penale e che a tale richiesta non fosse stato possibile aderire mancando il predetto campione.
Ciò non è accaduto e, peraltro, indipendentemente dalla tesi seguita, non si può disconoscere che alla base della normativa regionale della Sardegna vi è una considerazione di fondo difficilmente confutabile sulla limitata validità temporale del campionamento (di pochissimi giorni) attesa la estrema deperibilità del prodotto campionato. Il che trova implicita conferma anche nel fatto che nel D.Lgs. del 2003 si prevede che una delle aliquote debba essere destinata a rimanere a disposizione dell’autorità giudiziaria e non del giudice.
La questione deve essere risolta pertanto con la considerazione preliminare ed assorbante della carenza di interesse a dedurre la asserita nullità e ciò in linea con l’orientamento seguito da questa Sezione in altre occasioni in cui, ad esempio, si è ritenuto che la mancata ripetizione dell’analisi non è causa di nullità, quando sia stata effettuata una prima analisi garantita, con anticipazione della procedura prevista ex art. 223 disp. att. c.p.p., e l’interessato non abbia avanzato richiesta di ripetizione dell’esame (cfr. Sez. 3, n. 20510 del 10/05/2005 Rv. 231998).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere per il ricorrente del pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
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