Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il ricorrente all’inizio del 1997 chiedeva al Comune di Matera il rilascio della concessione edilizia, per costruire sui terreni (siti nella Contrada Le Piane del Comune di Matera) foglio di mappa n. 114, particelle nn. 356 (tale particella era in comunione per la metà pro indiviso con il fratello Sig. I.E., ma il fratello vendeva successivamente con atto di permuta del 2.12.1997 al ricorrente la metà indivisa di tale particella n. 356), 489 e 490 (tali particelle erano state trasferite con atto di donazione del 13.1.1983 dal padre Sig. I.L. al ricorrente) un fabbricato rurale;
tali terreni risultavano disciplinati urbanisticamente dalla Variante alla disciplina dello spazio Extra e Periurbano, adottata con Del. C.C. Comune di Matera n. 120 del 1991 ed approvata con Decreto Presidente Giunta Regionale n. 296 del 20.3.1996, e ricadevano nella Zona 12 bis Agricola e Periurbana, che risultava disciplinata dall’art. 23 ter delle Norme Tecniche di Attuazione di tale Variante, il quale prevedeva la possibilità di costruire, "in appezzamenti di aziende di superficie superiore o uguale ad 1 ettaro":
1) nuove costruzioni per attrezzature (depositi, fienili e stalle), necessarie allo svolgimento dell’attività agricola "da parte della famiglia contadina residente sul fondo", aventi le seguenti caratteristiche: a) superficie coperta non superiore a 150 mq.; b) altezza massima di 4,50 m., misurata a valle per i terreni declivi, sviluppata su di un unico piano; c) tipologie edilizie, appropriate alla destinazione d’uso, con materiali e colori a basso impatto visivo, rifinite e non lasciate al rustico;
2) nuove costruzioni anche per abitazione, "quando l’impresa agricola sia contadina e la famiglia contadina non disponga di altre abitazioni sul fondo" e "previa verifica positiva di ammissibilità urbanistica ed ambientale", aventi le seguenti caratteristiche: a) veniva consentita la costruzione di un solo fabbricato ad uso di abitazione con superficie massima fuori terra di 250 mq. ed entroterra di 100 mq.; b) altezza massima di 7,00 m., misurata a valle per i terreni declivi, sviluppata su massimo due piani fuori terra; c) distanza minima dai confini di 10,00 m.; d) copertura con tetto a falde per almeno il 75% della superficie coperta, con pendenza massima del 30%; e) le eventuali recinzioni dovevano rispettare le prescrizioni contenute nell’art. 22, comma 7, delle N.T.A. di tale Variante; f) se il fondo agricolo era già provvisto di abitazione, potevano essere eseguiti interventi di recupero e di ampliamento nei limiti sopra indicati;
3) veniva espressamente puntualizzato che nella Zona 12 bis Agricola e Periurbana non potevano essere costruiti fabbricati per lo svolgimento delle attività di: allevamento industriale di bestiame; produttiva a carattere agricolo (silos, serre, vivai,..); produttiva artigianale, industriale, commerciale e/o di servizi;
4) mentre l’art. 22 bis delle Norme Tecniche di Attuazione della predetta Variante alla disciplina dello spazio Extra e Periurbano regolamentava l’uso della Zona 12 Agricola, il quale prevedeva: a) per le aziende di superficie superiore o uguale a 2 ettari la possibilità di: trasformazioni fisiche e funzionali, aventi carattere di manutenzione, restauro, consolidamento statico e ristrutturazioni; ampliamento delle costruzioni agricole esistenti o interventi di nuova costruzione aventi: una superficie utile complessiva di massimo 400 mq; un’altezza massima di 5,50 m.; una copertura massima di 1/50 della superficie del fondo; previa verifica positiva di ammissibilità urbanistica ed ambientale, al fine di non alterare il valore paesisticoambientale dei luoghi ed il valore storicoartistico o storicoambientale degli edifici preesistenti; b) per le aziende di superficie superiore o uguale a 5 ettari o 10 ettari la possibilità di: interventi per una superficie utile complessiva superiore a 400 mq., a seguito di dimostrazione, sulla base di programmi aziendali di attività agricola e/o zootecnica, dell’insufficienza e/o inadeguatezza del patrimonio edilizio esistente, previa verifica positiva di ammissibilità urbanistica ed ambientale; c) nella Zona 12 Agricola veniva espressamente consentito lo svolgimento delle attività di: allevamento industriale di bestiame; produttiva a carattere agricolo (silos, serre, vivai,..); produttiva artigianale, industriale, commerciale e/o di servizi;
5) inoltre, l’art. 22 delle Norme Tecniche di Attuazione della predetta Variante alla disciplina dello spazio Extra e Periurbano stabiliva che sia nella Zona 12 bis Agricola e Periurbana, sia nella Zona 12 Agricola: a) il rilascio della concessione edilizia era subordinato alla presentazione di un atto di obbligo unilaterale registrato e trascritto, con il quale il concessionario si impegnava a vincolare all’inedificabilità le particelle catastali asservite, evidenziate su apposite mappe catastali; b) erano consentiti solo movimenti di terra previsti in progetti formalmente assentiti, con la precisazione che gli eventuali salti di quota (muri di sostegno, pareti di sbarramento, scarpe dei terreni di riporto) non dovevano superare l’altezza di 1,20 m., misurata rispetto al piano di campagna, e con la puntualizzazione che, in caso di più salti di quota, la distanza orizzontale fra essi non doveva essere inferiore a 6,00 m.;
sulla suddetta istanza di concessione edilizia esprimeva parere favorevole la Commissione Edilizia nella seduta del 22.7.1997, previa consegna all’Ufficio Tecnico Comunale dell’atto di asservimento delle predette particelle nn. 356, 489 e 490;
pertanto, il ricorrente, dopo aver acquisito dal fratello Sig. I.E. l’assenso all’edificazione con riferimento alle metà indivisa della particella n. 356, in data 11.11.1997 sottoscriveva l’atto di asservimento permanente e perpetuo delle citate particelle nn. 356, 489 e 490 per la superficie complessiva di 1 ettaro, finalizzato alla costruzione del suindicato fabbricato rurale;
in data 17.12.1997 il Comune di Matera rilasciava al ricorrente la richiesta concessione edilizia;
successivamente veniva costruito sulla particella n. 490 l’assentito fabbricato rurale;
in forza di successivo atto di frazionamento e fusione delle particelle nn. 356, 489 e 490, per una superficie complessiva di 1 ettaro (asservite con il predetto atto dell’11.11.1997), venivano create le particelle nn. 819/1, 819/2 (area pertinenziale circostante il suddetto fabbricato rurale, assentito con la citata concessione edilizia del 17.12.1997, avente una superficie di 2.837 mq.) e 819/3 (fabbricato rurale, assentito con la citata concessione edilizia del 17.12.1997);
in data 16.12.2002 il ricorrente vendeva ai coniugi Dott. G.G.N. e Dott.ssa G.L. il predetto fabbricato rurale (particella n. 819/3) e la relativa area pertinenziale circostante al fabbricato rurale (particelle nn. 819/1 e 819/2): l’atto di compravendita immobiliare del 16.12.2002 specificava che l’area di sedime del fabbricato e l’area pertinenziale circostante avevano una superficie complessiva di 2.837 mq.;
in data 15.10.2004, il Sig. ricorrente presentava al Comune di Matera la Denuncia di Inizio di Attività, per eseguire lavori di livellamento dei terreni, foglio di mappa n. 114, particelle nn. 489, 866, 869, 871, 889, 891, 893 e 900, siti nella Contrada Le Piane del Comune di Matera (tali lavori di livellamento venivano poi eseguiti: 1) nella zona Nord della particella 869, con un abbassamento della quota del terreno, originariamente declive, di 5 m.; 2) nella zona Sud della particella n. 869, con abbassamento della quota del terreno di 4 m. su un vertice e riporto del terreno sul vertice opposto; tali dati sono stati desunti dai ricorrenti, comparando le quote della strada, del tratturo comunale e del piano di campagna di altre proprietà);
in data 28.10.2004 il ricorrente presentava al Comune di Matera la Denuncia di Inizio di Attività, per eseguire lavori di recinzione delle suddette particelle nn. 489, 866, 869, 871, 889, 891, 893 e 900 con paletti e rete metallica alta 2,00 m.;
in data 15.3.2005 il ricorrente presentava al Comune di Matera la Denuncia di Inizio di Attività, per realizzare una strada interna sulle particelle nn. 866 e 871;
dopo aver visto i lavori di sbancamento, eseguiti dal ricorrente nella zona Sud della particella n. 869, i coniugi Dott. G.G.N. e Dott.ssa G.L. denunciavano la pericolosità di tali lavori ed in data 10.8.2005 un Vigile del Comune resistente effettuava un apposito sopralluogo (cfr. nota prot. PM n. 7114 del 10.8.2005);
in data 1.8.2006 il ricorrente chiedeva al Comune di Matera il rilascio del permesso di costruire, per realizzare sul terreno foglio di mappa n. 114, particella n. 869, avente una superficie complessiva di 83 are e 81 centiare (la quale derivava in parte anche dal successivo atto di frazionamento e fusione delle particelle nn. 356, 489 e 490) un capannone agricolo, con annesse residenze coloniche (il relativo progetto veniva successivamente parzialmente modificato in data 28.11.2006);
in data 15.9.2006 l’AUSL di Matera rilasciava il nulla osta igienicosanitario;
nella seduta del 5.12.2006, nell’esprimere parere favorevole, la Conferenza di valutazione, poiché la particella n. 869 aveva una superficie minore di 1 ettaro, subordinava il rilascio del permesso di costruire alla presentazione di un atto di asservimento di altri terreni, in modo da raggiungere il lotto minimo di 1 ettaro prescritto dall’art. 23 ter delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante alla disciplina dello spazio Extra e Periurbano, approvata con Decreto Presidente Giunta Regionale n. 296 del 20.3.1996;
poiché il ricorrente, oltre ad essere proprietario della particella n. 869 (al riguardo va evidenziato che il ricorrente possiede un’azienda agricola di 119 ettari, di cui 75 ettari di proprietà, ma siti in prevalenza nella Località Piana dell’Oste del Comune di Miglionico, e 45 ettari in locazione, di proprietà del Sig. C.R., siti nella Località Verzellina del Comune di Matera), conduceva in locazione (in virtù del contratto di affitto, stipulato il 5.4.2006) anche il terreno Foglio di mappa n. 1, particella n. 212 (avente una superficie di 15 ettari, 42 are e 50 centiare), sito nella Località Verzellina del Comune di Matera (distante 17 Km. in linea d’aria e 22 Km. secondo il percorso stradale dalla particella n. 869, sita nella Contrada Le Piane del Comune di Matera), di proprietà del Sig. C.R., con atto del 21.12.2006 il Sig. Cataldi si obbligava ad asservire l’intero terreno Foglio di mappa n. 1, particella n. 212, per la costruzione sul terreno foglio di mappa n. 114, particella n. 869, di proprietà del ricorrente, del predetto capannone agricolo, con annesse residenze coloniche, di cui alla citata istanza di concessione edilizia, presentata l’1.8.2006;
pertanto, in data 28.2.2007 il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Matera rilasciava al ricorrente il permesso di costruire, finalizzato alla realizzazione del citato capannone agricolo, con annesse residenze coloniche (precisamente due depositi ed una residenza agricola), consistente in: un piazzale per la movimentazione delle merci; un fabbricato, avente una superficie di copertura di 870 mq., destinata a punto vendita, gestione aziendale, servizi, locali di lavorazione e conservazione, ed una superficie interrata di 870 mq., destinata a depositi di macchine, attrezzi e scorte aziendali; tre manufatti, aventi una superficie complessiva di 118 mq., destinati ad alloggio titolare, alloggio custode ed alloggio personale fisso aziendale (con i rispettivi vani tecnici interrati), poi convertiti il 28.11.2006 in due depositi ed una residenza agricola (da tale descrizione si evince che tali opere risultano strumentali ad un’attività produttiva industriale e/o commerciale, di trasformazione e vendita di prodotti agricoli);
in data 10.5.2007 il Sig. G.G.N. chiedeva la copia del permesso di costruire, rilasciato al ricorrente il 28.2.2007, ed il relativo progetto approvato;
con esposto del 16.5.2007 i coniugi Dott. G.G.N. e Dott.ssa G.L. contestavano la legittimità delle predette DIA del 15.10.204, del 28.10.2004 e del 15.3.2005 e del suddetto permesso di costruire, rilasciato il 28.2.2007;
in seguito a tale esposto del 16.5.2007 due funzionari del Settore Urbanistica del Comune resistente effettuavano un sopralluogo presso i terreni di proprietà del ricorrente, interessati dai lavori, attinenti alle predette DIA ed al suddetto permesso di costruire;
con la relazione di tale sopralluogo venivano rilevati: 1) i seguenti abusi edilizi: a) i lavori di costruzione della strada interna sulle particelle nn. 866 e 871, avevano interessato anche la particella n. 901, non riportata sugli elaborati grafici della DIA, presentata il 15.3.2005; b) sulla particella n. 893, posta a confine con il tratturo comunale, erano stati realizzati un cancello metallico e muri laterali in cemento armato, non previsti nella DIA presentata il 28.10.2004; 2) con riferimento al permesso di costruire, rilasciato il 28.2.2007, emergeva che l’intervento ricadeva su un’area, già asservita per la realizzazione del fabbricato rurale di proprietà dei ricorrenti;
nella seduta del 17.5.2007 la Conferenza di valutazione tecnica, poiché "le aree di intervento erano state in parte asservite con atto dell’11.11.1997 per la realizzazione del fabbricato rurale di proprietà dei ricorrenti, esprimeva parere favorevole per l’avvio del procedimento di annullamento, in autotutela, del permesso di costruire, rilasciato il 28.2.2007 (tale parere veniva comunicato al ricorrente con nota Dirigente Settore Urbanistica del 18.5.2007);
con Ordinanza n. 229 del 22.5.2007 (notificata al ricorrente il 30.5.2007) il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune resistente, dopo aver richiamato l’esito del sopralluogo effettuato il 17.5.2007 ed il parere della Conferenza di valutazione tecnica, espresso nella seduta del 17.5.2007, sospendeva per la durata di 60 giorni l’efficacia del permesso di costruire, rilasciato il 28.2.2007, ed intimava al ricorrente la sospensione immediata dei lavori, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per procedere all’annullamento in autotutela del predetto permesso di costruire, specificando che tale Ordinanza aveva anche il valore di comunicazione di comunicazione ex art. 7 L. n. 241/1990 di avvio del procedimento, finalizzato all’annullamento del permesso di costruire, rilasciato il 28.2.2007, e pertanto veniva concesso al ricorrente il termine di 10 giorni per la presentazione di memorie e/o documenti;
i coniugi Dott. G.G.N. e Dott.ssa G.L. con Ric. n. 293/2007 (notificato il 13.7.2007 sia al Comune resistente che al ricorrente e chiamato nella medesima Udienza Pubblica del 21.4.2011) impugnavano dinanzi a questo TAR sia il permesso di costruire, rilasciato al ricorrente il 28.2.2007, sia le Dichiarazioni di Inizio di Attività, presentate dal ricorrente il 15.10.2004, il 27.10.2004 ed il 15.3.2005;
successivamente, con Ordinanza n. 293 del 23.7.2007 (notificata al ricorrente il 24.7.2007) il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune resistente, dopo aver fatto presente che il Sig. I.V. non aveva presentato alcuna memoria e/o documento, annullava il permesso di costruire, rilasciato il 28.2.2007, in quanto il terreno foglio di mappa n. 114, particella n. 869, oggetto dell’intervento, era già stato asservito per la realizzazione del fabbricato rurale di proprietà dei coniugi Dott. G.G.N. e Dott.ssa G.L., e pertanto veniva ingiunto al ricorrente di provvedere a sua cura e spese, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della presente Ordinanza, al ripristino dello stato dei luoghi, con l’espressa avvertenza che, in caso di inottemperanza, sarebbero state attivate "le procedure previste dalla Legge";
poiché il ricorrente non aveva eseguito la predetta Ordinanza n. 293 del 23.7.2007, il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune resistente ai sensi dell’art. 31, comma 4, DPR n. 380/2001 con Ordinanza n. 401 del 24.10.2007 (notificata al ricorrente il 30.10.2007) disponeva l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune soltanto delle opere abusive, specificando che tale Ordinanza costituiva titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei Registri immobiliari;
le predette Ordinanze Dirigente Settore Urbanistica Comune di Matera n. 229 del 22.5.2007, n. 293 del 23.7.2007 e n. 401 del 24.10.2007, unitamente al parere della Conferenza di valutazione tecnica emesso nella seduta del 17.5.2005 e della relativa nota di trasmissione del 18.5.2007, sono stati impugnati con il presente ricorso principale (notificato 3/5.11.2007), deducendo del DPR n. 380/2001, del Regolamento Edilizio del Comune di Matera, dei principi in materia di asservimento di terreni per il rilascio del permesso di costruire, l’eccesso di potere per errore e/o carenza di motivazione, carenza e/o errore di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, contraddittorietà, illogicità e manifesta ingiustizia;
si costituiva in giudizio il Comune resistente, sostenendo l’infondatezza del ricorso;
si costituivano in giudizio anche il Dott. G.G.N. e la Dott.ssa G.L., i quali, oltre a sostenere l’infondatezza del ricorso, impugnavano con ricorso incidentale il provvedimento di annullamento del permesso di costruire del 28.2.2007, nella parte in cui non venivano rilevate le altre illegittimità del permesso di tale permesso di costruire, evidenziate mediante l’articolazione dei motivi di impugnazione, già proposto con la notifica del predetto Ric. n. 293/2007 (violazione degli artt. 3, 6, 10, 11, 12, 15, 20, 22 e 23, degli artt. 22, 22 bis e 22 ter delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante alla disciplina dello spazio Extra e Periurbano, approvata con Decreto Presidente Giunta Regionale n. 296 del 20.3.1996 (confermata dalla Variante generale adottata con Del. C.C. n. 1 del 23.2.2000 ed approvata con D.P.G.R. n. 269 del 20.12.2006, entrata in vigore l’8.1.2007), dell’art. 3 L. n. 241/1990, dell’art. 4 L. n. 10/1977, dell’art. 31 L. n. 1150/1942, dell’art. 5 DPR n. 357/1997, dei principi in materia di atti di assenso edilizio, dei principi in materia di asservimento, l’eccesso di potere per omessa istruttoria, difetto di motivazione, inosservanza di previsioni ed oneri vincolistici, omessa acquisizione di espressioni consultive, travisamento e/o omessa considerazione dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento, contraddittorietà con atti amministrativi e negoziali in possesso dello stesso Comune, perplessità ed omessa comparazione degli interessi pubblici e privati o prima e secondari incisi);
con memoria del 30.11.2007 il difensore del ricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso incidentale;
successivamente, con Determinazione n. 65 del 10.7.2008 (notificata al ricorrente il 22.7.2008), essendosi verificata in virtù della precedente Ordinanza n. 401 del 24.10.2007 l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Matera disponeva l’immissione in possesso e la trascrizione nei Registri immobiliari dell’intero terreno foglio di mappa n. 114, particella n. 869;
tale Determinazione Dirigente Settore Urbanistica Comune di Matera n. 65 del 10.7.2008 è stata impugnata dal ricorrente con il primo atto di motivi aggiunti (notificato in data 8/10.10.2008), deducendo le stesse censure, già articolate con il ricorso principale;
in data 4/5.12.2008 i predetti coniugi Dott. G.G.N. e Dott.ssa G.L. hanno proposto un secondo ricorso incidentale, deducendo gli stessi motivi, già articolati nell’ambito del suddetto atto di intervento ad opponendum;
poi, con Determinazione n. 53 dell’8.6.2010 (notificata al ricorrente il 23.6.2010) il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Matera, dopo aver richiamato la precedente Determinazione n. 65 del 10.7.2008, ha approvato la valutazione tecnicoeconomica, con la quale veniva stimata in complessivi 17.012,96 Euro la spesa, per i lavori di ripristino dello stato dei luoghi dell’intero terreno foglio di mappa n. 114, particella n. 869, mediante riempimento e/o sbancamento con terreno vegetale, prevedendo l’esecuzione di tali lavori mediante procedura negoziata per cottimo fiduciario ex art. 125, comma 8, D.Lg.vo n. 163/2006, "considerata la mancanza dei mezzi tecnici, occorrenti per eseguire in gestione diretta il ripristino d’ufficio dello stato dei luoghi";
tale Determinazione Dirigente Settore Urbanistica Comune di Matera n. 53 dell’8.6.2010 è stata impugnata dal ricorrente con il secondo atto di motivi aggiunti (notificato il 25/28.9.2010), deducendo, oltre alle stesse censure già articolate con il ricorso principale, anche la violazione degli artt. 22 e 23 DPR n. 380/2001, l’eccesso di potere per errore di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, contraddittorietà, illogicità e manifesta ingiustizia;
in data 23.11.2010 i predetti coniugi Dott. G.G.N. e Dott.ssa G.L. hanno proposto terzo ricorso incidentale, deducendo gli stessi motivi, già articolati nell’ambito del suddetto atto di intervento ad opponendum;
il Comune di Matera ha sostenuto l’infondatezza sia del primo, sia del secondo atto di motivi aggiunti.
All’Udienza Pubblica del 21.4.2011 il ricorso in epigrafe passava in decisione.
Motivi della decisione
In via preliminare, va affermata la ricevibilità del ricorso principale, in quanto l’Ordinanza Dirigente Settore Urbanistica Comune di Matera n. 293 del 23.7.2007, di annullamento del permesso di costruire, rilasciato il 28.2.2007, è stata notificata al ricorrente il 24.7.2007, per cui, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali ex art. 1 L. n. 742/1969, il termine decadenziale di impugnazione ex art. 21, comma 1, L. n. 1034/1971 scadeva il 7.11.2007 ed il ricorrente ha notificato il ricorso principale in data 3/5.11.2007.
Risulta tempestiva anche l’impugnazione della successiva Ordinanza Dirigente Settore Urbanistica Comune di Matera n. 401 del 24.10.2007, di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune delle opere abusive, in quanto tale provvedimento è stato notificato al ricorrente il 30.10.2007, per cui il termine decadenziale di impugnazione ex art. 21, comma 1, L. n. 1034/1971 scadeva il 28.12.2007, e, come sopra detto, il ricorso principale è stato notificato in data 3/5.11.2007.
Mentre risulta irricevibile l’impugnazione della presupposta Ordinanza Dirigente Settore Urbanistica Comune di Matera n. 229 del 22.5.2007, di sospensione per la durata di 60 giorni dell’efficacia del permesso di costruire, rilasciato il 28.2.2007, in quanto, sebbene tale atto va qualificato di natura endoprocedimentale, risultava immediatamente lesivo nei confronti del ricorrente, perché aveva costretto il ricorrente ad interrompere, anche se in via provvisoria soltanto per 60 giorni, l’esecuzione dei lavori, autorizzati con il predetto permesso di costruire del 28.2.2007. Pertanto, poiché tale Ordinanza di sospensione era stata notificata al ricorrente il 30.5.2007, avrebbe dovuto essere impugnata entro il termine decadenziale di impugnazione del 29.7.2007, ma invece il ricorso principale è stato notificato soltanto in data 3/5.11.2007.
Per completezza, va pure rilevata la ricevibilità:
1) sia del primo atto di motivi aggiunti, in quanto la Determinazione Dirigente Settore Urbanistica Comune di Matera n. 65 del 10.7.2008, che ha disposto l’immissione in possesso e la trascrizione nei Registri immobiliari dell’intero terreno foglio di mappa n. 114, particella n. 869, è stata notificata al ricorrente il 22.7.2008, per cui, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali ex art. 1 L. n. 742/1969, il termine decadenziale di impugnazione ex art. 21, comma 1, L. n. 1034/1971 scadeva il 2.11.2008 ed il ricorrente ha notificato in data 8/10.10.2008 il primo atto di motivi aggiunti;
2) sia del secondo atto di motivi aggiunti, in quanto la Determinazione Dirigente Settore Urbanistica Comune di Matera n. 53 dell’8.6.2010, che ha stimato in complessivi 17.012,96 Euro la spesa, per i lavori di ripristino dello stato dei luoghi dell’intero terreno foglio di mappa n. 114, particella n. 869, è stata notificata al ricorrente il 23.6.2010, per cui, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali ex art. 1 L. n. 742/1969, il termine decadenziale di impugnazione scadeva il 4.11.2010 ed il ricorrente ha notificato in data 25/28.9.2010 il secondo atto di motivi aggiunti.
Mentre, vanno dichiarati inammissibili tutti e tre i ricorsi incidentali, proposti dai coniugi Dott. G.G.N. e Dott.ssa G.L., in proprio e nella qualità di genitori dei figli minori G.A. e G.M..
Infatti, pur prescindendo dalla circostanza che nei provvedimenti impugnati con il ricorso principale, con il primo ed il secondo atto di motivi aggiunti i coniugi Dott. G.G.N. e Dott.ssa G.L. non risultano espressamente contemplati (per cui difetta l’elemento formale, per l’individuazione in senso giuridico del soggetto controinteressato), va rilevato che nel giudizio di impugnazione del provvedimento di annullamento, in sede autotutela, di un permesso di costruire e/o di una concessione edilizia, non sono configurabili soggetti controinteressati (sul punto cfr. TAR Latina Sent. n. 293 del 16.3.2010; TAR Napoli Sez. II Sent. n. 8316 del 2.12.2009), tenuto conto dell’ampiezza ed eterogeneità degli interessi, suscettibili di essere incisi da tale provvedimento di autotutela, e ciò anche, se l’annullamento del permesso di costruire e/o della concessione edilizia corrisponde alle aspettative di soggetti qualificati ad impugnare tali provvedimenti autorizzatori, la cui portata lesiva, come nella specie, può giustificare un atto di intervento ad opponendum nel giudizio di impugnazione del provvedimento di autotutela del permesso di costruire e/o della concessione edilizia, oltre ovviamente all’autonomo ricorso avverso tali provvedimenti autorizzatori, in quanto in tal modo potrebbe essere consentita la possibilità di recuperare, attraverso il ricorso incidentale proponibile dal controinteressato, censure non prospettate tempestivamente avverso il permesso di costruire e/o la concessione edilizia (cfr. TAR Napoli Sez. IV Sent. n. 2026 del 13.2.2006; TAR L’Aquila Sent. n. 233 del 7.5.2003). Al riguardo, va pure tenuto conto della circostanza che, mentre per la proposizione del ricorso incidentale la parte controinteressata è soggetta ad un termine di decadenza, la parte interveniente può intervenire in qualsiasi momento in giudizio ed è per questo fondamentale motivo che non può essere consentito nel processo amministrativo alle parti intervenienti di poter ampliare l’oggetto del giudizio con la proposizione del ricorso incidentale.
In ogni caso, va anche evidenziato che le parti intervenienti possono sempre impugnare l’eventuale nuovo permesso di costruire, rilasciato al ricorrente, anche se nella specie l’esercizio di tale facoltà, in applicazione del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, potrebbe essere impedito, nel caso in cui il connesso Ric. n. 293/2007 (pure chiamato nella medesima Udienza Pubblica del 21.4.2011), con il quale i coniugi Dott. G.G.N. e Dott.ssa G.L. hanno impugnato l’originario permesso di costruire, rilasciato all’attuale ricorrente il 28.2.2007, dovesse essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Conseguentemente, deve ritenersi che il ricorrente abbia correttamente notificato il ricorso principale soltanto al Comune di Matera.
Nel merito, il ricorso principale è infondato e pertanto va respinto.
Infatti, l’impugnato permesso di costruire risulta illegittimo, in quanto il terreno foglio di mappa n. 114, particella n. 869, era già stato asservito per la realizzazione del fabbricato rurale di proprietà dei coniugi interventori Dott. G.G.N. e Dott.ssa G.L..
Innanzitutto, va evidenziato che dall’intera documentazione, versata in giudizio, non è emerso che la Variante generale, adottata con Del. C.C. n. 1 del 23.2.2000 ed approvata con D.P.G.R. n. 269 del 20.12.2006 (entrata in vigore l’8.1.2007), non abbia confermato le disposizioni contenute nei predetti artt. 22, 22 bis e 22 ter delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante alla disciplina dello spazio Extra e Perturbano, per cui deve ritenersi che la fattispecie in esame risulta disciplinata da tali norme urbanistiche.
Al riguardo, va rilevato che il Sig. I.V. risulta proprietario nell’ambito della Zona 12 bis Agricola e Periurbana del Comune di Matera del solo terreno foglio di mappa n. 114, particella n. 869, avente una superficie minore di 1 ettaro (precisamente 83 are e 81 centiare, pari a complessivi 8.381 mq., di cui, a detta del controinteressato Sig. I.V., soltanto 3.248 mq. non erano stati asserviti per la realizzazione del fabbricato rurale di proprietà dei ricorrenti, mentre 1 ettaro equivale a 10.000 mq.), ma ai sensi dell’art. 23 ter delle Norme Tecniche di Attuazione dell’allora vigente Variante alla disciplina dello spazio Extra e Periurbano, adottata con Del. C.C. Comune di Matera n. 120 del 1991 ed approvata con Decreto Presidente Giunta Regionale n. 296 del 20.3.1996, che disciplina l’utilizzo urbanistico dei terreni, ricadenti nella predetta Zona 12 bis Agricola e Periurbana, come quello relativo alla particella n. 869 di cui si discorre, viene prevista la possibilità di costruire soltanto "in appezzamenti di aziende di superficie superiore o uguale ad 1 ettaro".
Inoltre, l’art. 22 delle Norme Tecniche di Attuazione della predetta Variante alla disciplina dello spazio Extra e Periurbano statuisce che sia nella Zona 12 bis Agricola e Periurbana, sia nella Zona 12 Agricola il rilascio della concessione edilizia era subordinato alla presentazione di un atto di obbligo unilaterale registrato e trascritto, con il quale il concessionario si impegnava a vincolare all’inedificabilità le particelle catastali asservite, evidenziate su apposite mappe catastali.
Sul punto risulta necessario precisare anche che le parole "aziende di superficie superiore o uguale ad 1 ettaro", contenute nel citato art. 23 ter delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante alla disciplina dello spazio Extra e Periurbano, vanno interpretate nel senso che la dimensione minima di 1 ettaro deve riferirsi soltanto a terreni, ricadenti tutti nella suddetta Zona 12 bis Agricola e Periurbana, attesocchè la manifesta ratio di tale norma urbanistica è quella di evitare sovraccarichi edilizi in tale Zona, per cui non può essere interpretata nel senso di superficie complessiva dell’azienda agricola, anche se i relativi terreni si trovano in altre Zone omogenee e sono disciplinati urbanisticamente in modo diverso, poiché in tal modo la suddetta finalità di tale chiara prescrizione urbanistica potrebbe essere facilmente aggirata, raggiungendo la superficie minima di 1 ettaro con l’asservimento di terreni, appartenenti ad altre zone urbanistiche del Comune di Matera e perciò disciplinati da diverse norme urbanistiche, come per es. il terreno foglio di mappa n. 1, particella n. 212 (avente una superficie di 15 ettari, 42 are e 50 centiare), di proprietà del Sig. C.R. e condotto in locazione in virtù del contratto di affitto, stipulato il 5.4.2006, che si trova nella distinta Zona Agricola 12, nella Località Verzellina del Comune di Matera, distante dalla sopradescritta particella n. 869 a 17 Km. in linea d’aria ed a 22 Km. secondo il percorso stradale. Parimenti, per lo stesso motivo il controinteressato Sig. I.V. non può raggiungere la superficie minima di 1 ettaro con l’asservimento degli altri terreni, di sua proprietà, aventi una superficie di circa 75 ettari, siti in altre Zone omogenee dal punto di vista urbanistico del Comune di Matera, diverse dalla citata Zona 12 bis Agricola e Periurbana, o addirittura in una altro Comune, come per es. nella Località Piana dell’Oste del Comune di Miglionico. Diversamente, la cessione della maggiore potenzialità edificatoria, prevista per altre Zone omogenee, anche se contigue o vicine alla Zona 12 bis Agricola e Periurbana, ma con diversa disciplina e/o destinazione urbanistica, verrebbe irrimediabilmente ad alterare l’assetto urbanistico, delineato dal Comune di Matera nella Zona 12 bis.
Poiché con il primo atto di motivi aggiunti è stata impugnata la Determinazione Dirigente Settore Urbanistica Comune di Matera n. 65 del 10.7.2008, deducendo le stesse censure, già articolate con il ricorso principale, anche il primo atto di motivi aggiunti va respinto.
Anche se va rilevata l’illegittimità della predetta Determinazione Dirigente Settore Urbanistica Comune di Matera n. 65 del 10.7.2008, in quanto con la precedente Ordinanza n. 401 del 24.10.2007 il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Matera, ai sensi dell’art. 31, comma 4, DPR n. 380/2001, aveva disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune soltanto delle opere abusive, cioè soltanto l’area di sedime, dove il ricorrente aveva realizzato i lavori, autorizzati con il permesso di costruire, rilasciato il 28.2.2007. Mentre con la successiva Determinazione il Dirigente Settore Urbanistica del Comune resistente n. 65 del 10.7.2008, impugnata dal ricorrente con il primo atto di motivi aggiunti, il Dirigente Settore Urbanistica del Comune resistente ha illegittimamente disposto l’immissione in possesso e la trascrizione nei Registri immobiliari dell’intero terreno foglio di mappa n. 114, particella n. 869, cioè di un’area di gran lunga superiore a quella acquisita al patrimonio del Comune con la precedente Ordinanza n. 401 del 24.10.2007 e tale estensione non è stata contestata dal ricorrente con il primo atto di motivi aggiunti (anche se, per inciso, ai sensi dell’art. 31, comma 3, DPR n. 380/2001 il Comune di Matera avrebbe potuto acquisire al patrimonio comunale non solo l’area di sedime, dove il ricorrente aveva realizzato i lavori, autorizzati con il permesso di costruire del 28.2.2007, ma anche l’area "necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive", che "non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita").
Invece, risulta parzialmente fondato il secondo atto di motivi aggiunti, attesocchè con Determinazione n. 53 dell’8.6.2010 il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Matera ha approvato una valutazione tecnicoeconomica, con la quale veniva stimata in complessivi 17.012,96 Euro la spesa, per i lavori di ripristino dello stato dei luoghi dell’intero terreno foglio di mappa n. 114, particella n. 869, anzicchè soltanto la parte di tale terreno, interessata dai lavori, autorizzati con il permesso di costruire del 28.2.2007.
Infatti, oltre al permesso di costruire del 28.2.2007, il ricorrente ha presentato le seguenti Dichiarazioni di Inizio di Attività, presentate dal Sig. I.V., precisamente:
1) in data 15.10.2004, ha presentato la DIA, per eseguire lavori di livellamento dei terreni, foglio di mappa n. 114, particelle nn. 489, 866, 869, 871, 889, 891, 893 e 900, siti nella medesima Contrada Le Piane del Comune di Matera;
2) in data 27.10.2004, ha presentato la DIA, per eseguire lavori di recinzione delle suddette particelle nn. 489, 866, 869, 871, 889, 891, 893 e 900 con paletti e rete metallica alta 2,00 m.;
3) in data 15.3.2005, ha presentato la DIA, per realizzare una strada interna sulle particelle nn. 866 e 871.
Ai fini della decisione del secondo atto di motivi aggiunti, occorre esaminare soltanto la DIA, presentata il 15.10.2004, la quale con riferimento al terreno, foglio di mappa n. 114, particella n. 869, prevedeva la realizzazione nella zona Nord di tale particella 869 un abbassamento della quota del terreno, originariamente declive, di 5 m. e nella zona Sud della medesima particella n. 869 un abbassamento della quota del terreno di 4 m. su un vertice e riporto del terreno sul vertice opposto. Nonostante tali livellamenti, indicati nella DIA del 15.10.2004, violavano l’art. 22 delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante alla disciplina dello spazio Extra e Periurbano, nella parte in cui stabiliva che sia nella Zona 12 bis Agricola e Periurbana, sia nella Zona 12 Agricola erano consentiti solo movimenti di terra previsti in progetti formalmente assentiti (ma la mera presentazione della DIA non può essere equiparata ad un formale assenso), con la precisazione che gli eventuali salti di quota (muri di sostegno, pareti di sbarramento, scarpe dei terreni di riporto) non dovevano superare l’altezza di 1,20 m., misurata rispetto al piano di campagna, e con la puntualizzazione che, in caso di più salti di quota, la distanza orizzontale fra essi non doveva essere inferiore a 6,00 m., il Comune di Matera avrebbe dovuto esercitare il controllo inibitorio entro il termine perentorio ex art. 23, comma 6, DPR n. 380/2001 di 30 giorni, cioè entro il 14.11.2004. Ma poiché tale controllo inibitorio non era stato esercitato, ai sensi dell’allora vigente art. 19, comma 3, secondo periodo, L. n. 241/1990 (come art. 19, comma 3, secondo periodo, L. n. 241/1990) il potere di estinguere la DIA non era più vincolato (il carattere vincolato sussisteva soltanto prima del decorso del suddetto periodo di 30 giorni), ma era discrezionale ed era attuabile soltanto se ricorrevano i presupposti per l’esercizio del potere di autotutela ex artt. 21 quinquies e 21 nonies L. n. 241/1990 (cioè dei presupposti per l’adozione dei provvedimenti dell’annullamento e/o della revoca d’ufficio), cioè soltanto in presenza di un interesse pubblico prevalente (diverso dal mero ripristino della legalità violata), entro un termine ragionevole e previa ponderazione del predetto interesse pubblico con quello del privato richiedente la DIA.
Né i coniugi Dott. G.G.N. e Dott.ssa G.L., che già in data 10.8.2005 avevano avuto la piena conoscenza della suddetta DIA del 15.10.2004 (tenuto conto della nota prot. PM n. 7114 del 10.8.2005, da cui si evince che gli attuali interventori avevano già denunciato la pericolosità di tali lavori di sbancamento, i quali peraltro risultavo pressocchè completati alla data del 10.8.2005), hanno tempestivamente impugnato la predetta DIA del 15.10.2004.
Conseguentemente, l’impugnata Determinazione Dirigente Settore Urbanistica Comune di Matera n. 53 dell’8.6.2010 risulta illegittima, nella parte in cui prevede, a carico del ricorrente, l’addebito anche delle spese, relative al ripristino dello stato dei luoghi del terreno foglio di mappa n. 114, particella n. 869, mediante riempimento e/o sbancamento con terreno vegetale, anche con riferimento agli illegittimi livellamenti del terreno, assentiti con la DIA del 14.10.2004, anzicchè soltanto con riferimento allo scavo, lungo 20 m., largo 19 m. ed alto 2,50 m., pari ad un volume di circa 400 mc. (tali dati sono rinvenibili dalla nota Corpo Forestale dello Stato del 16.5.2007), effettuato in attuazione dell’annullato permesso di costruire del 28.2.2007. A riprova di ciò, va evidenziato la valutazione tecnicoeconomica, approvata con l’impugnata Determinazione Dirigente Settore Urbanistica Comune di Matera n. 53 dell’8.6.2010 riferisce l’intera spesa, stimata in complessivi 17.012,96 Euro, dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi del terreno foglio di mappa n. 114, particella n. 869, mediante riempimento e/o sbancamento con terreno vegetale, ad un volume di terreno di 5.387,50 mc., anzicchè al volume di circa 400 mc., relativo allo scavo, effettuato in attuazione dell’annullato permesso di costruire del 28.2.2007.
Comunque, il Comune di Matera, essendo divenuto, in virtù della citata Determinazione Dirigente Settore Urbanistica Comune di Matera n. 65 del 10.7.2008, non annullata nel presente giudizio, proprietario dell’intero terreno foglio di mappa n. 114, particella n. 869, potrà eseguire a proprie spese il ripristino del terreno foglio di mappa n. 114, particella n. 869, nello stato anteriore agli illegittimi livellamenti del terreno, assentiti con la DIA del 14.10.2004.
A quanto sopra consegue:
1) l’irricevibilità del ricorso principale, nella parte relativa all’impugnazione della presupposta Ordinanza Dirigente Settore Urbanistica Comune di Matera n. 229 del 22.5.2007;
2) l’inammissibilità di tutti e tre i ricorsi incidentali, proposti dai coniugi Dott. G.G.N. e Dott.ssa G.L.;
3) la reiezione del ricorso principale, nella parte relativa all’impugnazione delle Ordinanza Dirigente Settore Urbanistica Comune di Matera n. 293 del 23.7.2007 e n. 401 del 24.10.2007;
4) la reiezione del primo atto di motivi aggiunti;
5) l’accoglimento parziale del secondo atto di motivi aggiunti.
Tenuto conto della parziale illegittimità di entrambe le Determinazioni Dirigente Settore Urbanistica Comune di Matera n. 65 del 10.7.2008 e n. 53 dell’8.6.2010, sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio. Mentre le spese, relative al Contributo Unificato, vanno poste a carico del Comune di Matera.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata così decide:
1) dichiara inammissibili tutti e tre i ricorsi incidentali, proposti dai coniugi Dott. G.G.N. e Dott.ssa G.L.;
2) in parte dichiara irricevibile ed in parte respinge il ricorso principale;
3) respinge il primo atto di motivi aggiunti;
4) accoglie in parte il secondo atto di motivi aggiunti.
Spese compensate, tranne le spese, relative al Contributo Unificato, le quali vanno poste a carico del Comune di Matera.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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