Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-09-2011, n. 18162

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rincipale; rigetto dell’incidentale.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto depositato il 21 luglio 2008 , la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dei separati ricorsi, quindi riuniti, proposti da A.L., + ALTRI OMESSI ha liquidato in favore di ciascuno di essi la somma di Euro 7.200,00 a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata, stimata in tre anni, della procedura fallimentare aperta nei confronti della società Cartotecnica Santa Lucia, nel cui ambito avevano chiesto autonomamente ed ottenuto, con decreto del giudice delegato del 9.11.90, l’ammissione allo stato passivo di credito per spettanze lavorative, riscosso in data 31.3.2006. Avverso questo decreto i suddetti istanti hanno proposto ricorso per Cassazione in base a quattro motivi.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con controricorso contenente ricorso incidentale. Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso principale ed il rigetto dell’incidentale. Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

I ricorsi, proposti avverso lo stesso decreto, vengono riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 par 1 della Convenzione EDU e lamenta inadeguata liquidazione del danno non patrimoniale, non parametrato allo standard europeo, pur vincolante.

Il secondo motivo deduce vizio di motivazione riferito al medesimo passaggio logico.

Il terzo motivo deduce errata attribuzione degli interessi legali dalla data del decreto.

Il quarto motivo riproduce la nota spese, per rilevarne la palese disapplicazione da parte della Corte di merito.

Il primo motivo non espone, all’esito della sua illustrazione, il quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c. teso all’enunciazione del principio di diritto ovvero a "dicta" giurisprudenziali sulla questione addotta che, sollecitando la funzione nomofilattica di questa Corte, individui la regula juris applicabile al caso. Il secondo motivo non illustra la sintesi conclusiva illustrativa del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, nè le ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione secondo quanto disposto dall’art. 366 bis c.p.c…

I restanti motivi, neppure argomentati, difettano anch’essi dei suddetti requisiti.

Ne discende la declaratoria d’inammissibilità del ricorso con conseguente inefficacia del ricorso incidentale tardivo. L’esito del giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi e dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace l’incidentale. Compensa per l’intero le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *