Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il difensore di fiducia di F.T. e di F.D., rispettivamente proposto ed interveniente nel procedimento indicato in epigrafe, ricorre per cassazione avverso il decreto emesso dalla Corte di Appello di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, il 9 aprile 2010, con il quale è stato confermato il provvedimento emesso dal Tribunale di Palermo in data 23 dicembre 2008 – 19 gennaio 2009, che ha applicato al proposto F.T. la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, per la durata di anni quattro, nonchè all’interveniente F.D. la confisca dell’immobile di mq 1655, sito in (OMISSIS).
Egli deduce due motivi: MOTIVO PRIMO – VIOLAZIONE DELL’ART. 606 C.P.P., LETT. B) ED E), IN RELAZIONE ALLA L. N. 1423 DEL 1956, ARTT. 1 E 3 E ALLA L. N. 575 DEL 1965, ARTT. 1 E 2, specie nella parte in cui il decreto si fonda su un percorso motivazionale viziato da un’insanabile violazione di legge, in relazione al requisito della "attualità" della "pericolosità sociale" del proposto, necessario per disporre e confermare una misura di prevenzione personale; MOTIVO SECONDO – VIOLAZIONE DELL’ART. 606 C.P.P., LETT. B) ED E), IN RELAZIONE ALLA L. N. 575 DEL 1965, ART. 2 TER, nella parte in cui il decreto ha disposto la confisca dell’immobile sito in (OMISSIS), intestato all’interveniente.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e perchè coinvolge questioni di fatto, tendendo ad una mera rilettura delle risultanze processuali.
Esso deduce, in sostanza, vizi rapportabili alla motivazione del provvedimento impugnato. Al riguardo è noto che la mancanza o manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento stesso e l’indagine di legittimità è necessariamente circoscritta a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo svolto dal giudice di merito.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto già vagliati e posti a fondamento della decisione impugnata, non potendo integrare il vizio di legittimità soltanto una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, magari prospettata in maniera più utile per il ricorrente.
Deve essere, invero, sottolineato che in subiecta materia vige la ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge. Di modo che in tema di misure di prevenzione, la riserva del sindacato di legittimità alla violazione di legge non consente di dedurre il vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ed il controllo del provvedimento consiste solo nella verifica della rispondenza degli elementi esaminati ai parametri legali, imposti per l’applicazione delle singole misure e vincolanti, in assenza della quale ricorre la violazione di legge sub specie di motivazione apparente (v. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19598 del 08/04/2010 Rv. 247514).
Passando allo specifico, sulla base degli enunciati principi basta osservare che col primo motivo si denuncia erronea applicazione delle norme relative alla pericolosità sociale del proposto, con particolare riferimento all’attualità.
Come ha esattamente rilevato il P.G. concludente, la Corte d’Appello ha adeguatamente motivato in fatto circa le ragioni per le quali – nel caso in esame – la pericolosità deve ritenersi attuale, tenuto conto della particolare gravità della condotta, per la quale il proposto è stato condannato all’ergastolo insieme al fratello, esponente di spicco dell’organizzazione Cosa Nostra; condotta che lo ha fatto ritenere vicino ai livelli decisionali massimi, dai quali si desume l’attualità, salvi dimostrati fatti di distacco effettivo, non presenti nella specie. La particolare pericolosità del prevenuto, pertanto, è già di per sè destinata a durare nel tempo;
d’altro canto le motivazioni dei provvedimenti impugnati danno conto del perdurare della condivisione dei valori mafiosi fino ad epoca recente, come risulta dal contenuto di conversazioni intercettate.
La corretta valutazione effettuata dalla Corte palermitana, con esame in punto di fatto, è conforme, nelle denunciate conseguenze ai principi di diritto ora indicati.
Per quanto concerne poi il secondo motivo di doglianza, attinente alla confisca del bene intestato alla figlia del proposto, va detto che anche in questo caso la Corte non si è limitata ad applicare presunzioni, ma ha preso le mosse dalla circostanza che l’immobile fu acquistato con fondi interamente del proposto; ha poi valutato l’impegno economico per l’acquisto con riferimento non solo alle modeste entrate del medesimo, ma anche alle contestuali operazioni effettuate in favore dell’altra figlia e agli elementi che indicano la sostanziale disponibilità dell’immobile in capo al proposto e non alla formale intestataria (v. conclusioni del P.G.).
Del resto, in materia di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro e la confisca possono avere ad oggetto i beni del coniuge, dei figli e degli altri più stretti congiunti, dovendosi ritenere che il prevenuto ne abbia la disponibilità facendoli apparire formalmente come beni nella titolarità delle persone di maggior fiducia, sulle quali pertanto grava l’onere di dimostrare l’esclusiva disponibilità del bene per sottrarlo alla confisca (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 39799 del 20/10/2010 Rv.
248845).
La Corte ha dunque soddisfatto entrambi i requisiti richiesti dalla legge per la confisca (la riferibilità al proposto e la sproporzione delle risorse rispetto ai beni), con valutazioni di fatto non censurabili in questa sede.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1.000,00 (mille) Euro ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 1.000,00 Euro ciascuno.
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