Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent 726/09

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Giuseppe Di Nunzio Presidente

Marco Morgantini Primo Referendario, relatore

Brunella Bruno Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 570/2009 proposto da SOFIA ANNAMARIA e SOFIA VITTORIA, rappresentate e difese dagli avv.ti Gian Paolo Sardos Albertini, Nicoletta Scaglia, Leonardo Bartoli e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Venezia Mestre, Via Cavallotti 22;

CONTRO

il Comune di S.Bonifacio in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Biondaro, Alessandra Rigobello e Giorgio Pinello, con elezione di domicilio presso lo studio dell’ultimo in Venezia, San Polo 3080/L;

PER

l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento comunale 18.12.2008 n. 37694/38386 di decadenza permesso di costruire.

Visto il ricorso, notificato il 23.2.2009 e depositato presso la Segreteria il 25.2.2009, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Bonifacio, depositato il 13.3.2009;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi alla camera di consiglio del 18 marzo 2009, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 – relatore il Primo Referendario Marco Morgantini – l’avv. Bartoli per le ricorrenti e l’avv. Biondaro per il Comune intimato;

Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

FATTO

Con il provvedimento impugnato è stata dichiarata la decadenza del permesso di costruire n° 2001/9622/V02, rilasciato in data 8 marzo 2007, per il mancato e concreto inizio dei lavori.

Il permesso di costruire ha ad oggetto opere di ristrutturazione edilizia per trasformare l’immobile di proprietà delle ricorrenti da laboratorio artigianale (attività di restauro antiquario) in attività commerciale (al piano terra) e direzionale (agli altri due piani).

In data 6 marzo 2008 prot. n° 6684 era stata presentata la comunicazione di inizio dei lavori.

Con il provvedimento impugnato si richiama la dichiarazione del Direttore dei Lavori, pervenuta in data 18 novembre 2008 prot. n° 34903, secondo cui i lavori sono iniziati in data 6 marzo 2008 e sono consistiti nell’esecuzione di lavori interni quali rimozione dei pavimenti, rimozione dell’impianto elettrico e forza motrice e rimozione degli infissi interni.

Il provvedimento impugnato fa riferimento alle seguenti circostanze:

* all’esterno dell’edificio era stato allestito il cantiere con esposizione del cartello che indicava la data d’inizio lavori nel 14 ottobre 2008;
* la mera rimozione dei pavimenti, degli elementi elettrici e degli infissi interni, quand’anche oggettivamente dimostrabile, non si configura come concreta volontà di iniziare i lavori.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Infatti il permesso di costruire decade qualora, entro l’anno dal rilascio del titolo, i lavori non abbiano avuto un inizio significativo.

A fronte della dichiarazione del Direttore dei Lavori, pervenuta in data 18 novembre 2008 prot. n° 34903, l’Amministrazione aveva l’onere di effettuare un accertamento dei luoghi per verificare, anche ex post, sulla base delle conoscenze della tecnica, se i lavori interni di cui alla sopra indicata nota siano stati effettivamente eseguiti entro l’anno dal rilascio del permesso di costruire e se si sia trattato in concreto di lavori che, in relazione al complesso dei lavori permessi, possano costituirne un inizio significativo.

La semplice indicazione della data del 14 ottobre 2008 apposta sul cartello di cantiere non esclude che i lavori abbiano avuto un anteriore inizio, tenuto conto che in data 6 marzo 2008 prot. n° 6684 era stata presentata la comunicazione di inizio dei lavori.

Dalla presente sentenza deriva l’obbligo dell’Amministrazione di accertare l’effettiva consistenza degli eventuali lavori posti in essere entro l’anno dal rilascio del permesso di costruire, al fine di valutarne l’inizio significativo.

Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18 marzo 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 570/2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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