Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-04-2011) 11-05-2011, n. 18619 Trattamento penitenziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.F. ricorre avverso l’ordinanza di cui in epigrafe nella parte in cui rigettava il reclamo avverso il provvedimento di inserimento del detenuto nel circuito penitenziario di elevato indice di vigilanza, deducendone l’illegittimità per difetto dei suoi presupposti a fronte delle esigenze afferenti alle sue esigenze personali Ma il ricorso collide con la regola della non sottoponibilità a controllo del magistrato di sorveglianza di misure che non sono suscettibili di ledere i diritti soggettivi (Corte cost. n. 26 de 1999): invero il provvedimento dell’Amministrazione penitenziaria di inserimento del detenuto nel circuito E.I.V. (elevato indice di vigilanza), non eccedente la funzione tipica che gli è propria e, perciò, in sè non suscettibile di ledere diritti soggettivi, non può essere sottoposto a controllo del magistrato di sorveglianza mentre possono costituire oggetto di reclamo le singole disposizioni che lo accompagnano o lo seguono o gli atti esecutivi che siano in concreto lesivi di diritti (cfr. per tutte, sez. 1^ 10.6/3.8.2009, Cavallo Rv 244830).

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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