T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 12-05-2011, n. 4150 Amministrazione Pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto (n. 11371/2007) il Consorzio S. ha adito questo Tribunale per l’annullamento del provvedimento regionale del 6.8.2001, in epigrafe indicato, con cui è stato comunicato di dover procedere alla revoca dell’accreditamento, in ragione di riscontrate irregolarità relative ad alcuni corsi di formazione, nonché della determinazione dirigenziale con cui è stata disposta la sospensione dei pagamenti ad esclusione dei progetti denominati "Selects"in ragione di tale revoca.

Parte ricorrente espone di svolgere per conto dell’Amministrazione regionale un’intensa attività di formazione approvata e finanziata con determina dirigenziale del 19.1.2007 e del 12.2.2007 e che la Regione con nota del 15.1.2007 ha comunicato l’avvio di un procedimento di verifica connesso ad altro procedimento avviato nel riguardi del Conservatorio di Santa Cecilia, volto ad accertare la sussistenza sia di eventuali irregolarità, sia dei presupposti di fatto per l’erogazione di misure sanzionatorie a carico della ricorrente medesima.

Espone di aver provveduto a presentare alla Regione nota di controdeduzioni e di aver comunicato la propria estraneità rispetto all’attività di gestione di alcuni corsi di formazione (codice 5540, 5541, 5542, 5543, 5544, 5545), in quanto direttamente eseguita dal succitato Conservatorio; che l’attività del Consorzio e del suo presidente pro tempore dott. Busotti si è limitata alla consulenza per la progettazione dei corsi e che nessuna fatturazione, né alcun compenso è stato percepito dal Consorzio stesso per il coordinamento dei predetti corsi, in quanto affidati a titolo personale al dott. Busotti.

Riferisce che con nota del 7.6.2007 la Regione ha asserito che l’affidamento di detta attività di coordinamento dei corsi aveva interessato il Consorzio stesso e non il suo Presidente, in virtù di apposita deliberazione del Consiglio d’amministrazione del 22.3.2002, e di aver all’uopo precisato di essersi limitata a svolgere attività di preparazione degli interventi formativi, ovvero di progettazione dei corsi, e di formazione del personale di segreteria, con sua esclusione di qualsiasi attività di gestione dei corsi medesimi, curata esclusivamente dal Conservatorio di Santa Cecilia e dal suo Direttore pro tempore.

Precisa, a tale riguardo, di non aver mai percepito compensi per l’attività di coordinamento e di gestione dei predetti corsi di formazione.

Avverso tale provvedimento il Consorzio ha dedotto le seguenti censure:

a) Violazione degli artt. 97 e 113 della Costituzione e violazione della legge n. 241/1990, della legge quadro n. 845/1978, della legge regionale n. 23/1992, del decreto legislativo n. 469/1997, della legge regionale n. 14/1999, in ragione della assoluta illegittimità della revoca dell’accreditamento per omessa valutazione ed opposizione alle deduzioni consortili rappresentate con nota del 24.9.2007, e per mancanza di motivazione in ordine alla sospensione dei pagamenti.

b) Falsa ed erronea applicazione della delibera della Giunta regionale n. 1150 del 21.11.2002, atteso che la revoca dell’accreditamento e la sospensione dei pagamenti sarebbero state disposte in virtù del falso presupposto dell’omesso riscontro, da parte del Consorzio, della nota del 7.6.2007, e che l’attività di gestione innanzi riferita sarebbe stata svolta esclusivamente al Conservatorio di Santa Cecilia.

c) Sviamento di potere, contradditorietà dei provvedimenti ed ingiustizia manifesta, atteso che la deliberazione della Giunta regionale n. 1150 del 21.11.2002 agli artt. 5 e 9 citati nella comunicazione regionale non indicherebbe alcuna disciplina dell’istituto della revoca dell’accreditamento.

Si è costituita in giudizio la Regione Lazio.

Con ordinanza n. 1610/2010 sono stati disposti adempimenti istruttori nei confronti della Regione intimata e, segnatamente, l’acquisizione del provvedimento di revoca dell’accreditamento e dei provvedimenti ad essa connessi e conseguenti, nonché una relazione concernente i profili risarcitori prospettati dal Consorzio, odierno ricorrente.

L’Amministrazione regionale, in esecuzione a tale ordine, ha provveduto al deposito di quanto richiesto ai fini istruttori.
Motivi della decisione

Con il presente ricorso il Consorzio S. chiede l’annullamento del provvedimento regionale del 6.8.2007 con cui la Regione Lazio ha comunicati di "dover procedere alla revoca dell’accreditamento" conseguito dalla parte ricorrente per lo svolgimento dell’attività di formazione per conto della Regione stessa, in considerazione di accertate irregolarità riscontrate riguardo ad alcuni corsi di formazione cosiddetti "voucher", contrassegnati con i codici 5540 e ss., nonché a causa del mancato riscontro della nota regionale del 7.6.2007, n. 39905.

Giova rilevare, in primo luogo, che con la nota del 6.8.2007, oggetto di impugnativa, l’Amministrazione resistente si è limitata ad effettuare una mera comunicazione al Consorzio di dover procedere alla revoca dell’accreditamento per le ragioni ivi descritte ed anticipate, rinviando ad una successiva determinazione l’effettiva revoca.

Difatti, dalla relazione redatta dall’Amministrazione regionale in esecuzione della predetta ordinanza n. 1610/2010, emerge che nei confronti del Consorzio alcun provvedimento formale di revoca dell’accreditamento risulta essere stato adottato, con conseguente insussistenza dei danni conseguenti e connessi a tale revoca, prospettati dalla Difesa del Consorzio.

Per quel che concerne invece le doglianze relative al mancato finanziamento dei corsi di formazione curati dalla parte ricorrente, è dato rilevare, per tabulas, che i corsi "Selects" non sono stati esclusi dal finanziamneto per mancato accreditamento, essendo stati oggetto di valutazione da parte degli organi regionali con attribuzione di punteggi che non hanno consentito un posizionamento utile nella graduatoria finale di merito (punti n. 51); tale circostanza risulta, peraltro comprovata dal deposito in atti delle schede di valutazione dei progetti identificati con i numeri 649 e 651.

Con riferimento ai corsi denominati "OOSS", è dato rilevare che il Consorzio ricorrente risulta essere stato non ammesso a finanziamento, almeno in un primo tempo, a causa del mancato accreditamento, e che i relativi progetti sono stati successivamente riesaminati dalla commissione regionale con attribuzione di un punteggio inferire a quello minimo richiesto, ad eccezione di n. 5 progetti ai quali sono stati riconosciuti punti sufficienti ai fini della loro ammissione al beneficio. Anche tale circostanza è comprovata dal deposito in atti, ad opera della Regione Lazio, del verbale n. 9 della commissione di valutazione dei progetti, relativo alla riunione del 6 marzo 2008.

Infine, per quel che concerne i corsi denominati "IFTS" la Regione ha rappresentato e comprovato l’effettiva partecipazione del Consorzio al finanziamento dei progetti all’uopo presentati, con relativa ammissione con riserva in ragione di accertamenti pendenti in sede penale e successivo mancato finanziamento all’esito di tale indagine per mancato rinnovo dell’accreditamento da parte del Consorzio per il 2010 che, a seguito della proposizione di ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo l’Amministrazione ha proceduto al finanziamento di tali corsi.

Ne consegue, pertanto, alla luce delle circostanze fattuali riferite e documentate dall’Amministrazione regionale in esito all’ordine istruttorio impartito dal Tribunale, che i prospettati motivi di doglianza appaiono infondati, unitamente ai dedotti profili risarcitori.

Pertanto, per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

Le spese e gli onorari di giudizio possono essere integralmente compensati fra le parti in causa, stante la peculiarità della fattispecie in esame.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente, fra le parti in causa, le spese e gli onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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