T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 13-05-2011, n. 318

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente ditta fa presente di essere proprietaria di un’area individuata come sito contaminato, ai sensi del D Lgs 152 del 2006, dal Decreto del Ministero dell’ambiente 28 maggio 2008, nonché di un’area adiacente. Le due diffide riguardano la messa in sicurezza in via d’urgenza del sito nonché, solo per il comparto "Z", anche l’ordine di presentazione dei risultati della caratterizzazione e analisi di rischio.

A sostegno illustra i seguenti motivi di ricorso:

1. Difetto di competenza, in quanto sui siti ex art 244 D Lgs 152 del 2006 la competenza è della Provincia, con una normativa che deroga all’usuale competenza sindacale in materia.

2. Violazione e falsa applicazione degli articoli 242, 244, 245, 252 e 253 del D Lgs 152 del 2006, difetto di istruttoria e sviamento.

La diffida andava rivolta unicamente al responsabile dell’inquinamento ma non al proprietario il quale ha solamente una facoltà e non un obbligo a intervenire per bonificare il sito. Nel caso anche in sede penale la responsabilità non è della ditta ricorrente ma di chi ha gestito per anni il polo chimico ivi esistente.

Infine, nel corso della pubblica udienza del 21 aprile 2011 la causa è stata introitata per la decisione.
Motivi della decisione

Oggetto del presente ricorso sono due coeve diffide del Sindaco di Bolognano la prima n. 4069 del 17 giugno 2010 avente a oggetto la messa in sicurezza dell’area privata "ex Montecatini" la seconda n. 4070 avente ad oggetto la messa in sicurezza di altra area adiacente, nonché, solo per il comparto "Z", anche l’ordine di presentazione dei risultati della caratterizzazione e analisi di rischio.

Va rilevato che, ai sensi degli art. 242 e 244 d.lg. 3 aprile 2006 n. 152, l’obbligo di bonifica è posto in capo al responsabile dell’inquinamento, che le Autorità amministrative hanno l’onere di ricercare ed individuare, mentre il proprietario non responsabile dell’inquinamento o altri soggetti interessati hanno una mera "facoltà" di effettuare interventi di bonifica (Consiglio Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3885). Il nesso di causalità tra la condotta del responsabile e la contaminazione riscontrata deve essere accertato applicando la regola probatoria del "più probabile che non": pertanto, il suo positivo riscontro può basarsi anche su elementi indiziari, quali la tipica riconducibilità dell’inquinamento rilevato all’attività industriale condotta sul fondo (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 24 marzo 2010, n. 1575).

Infine dal combinato disposto degli art. 244, 250 e 253 del codice ambiente si ricava, infatti, che, nell’ipotesi di mancata esecuzione degli interventi ambientali in esame da parte del responsabile dell’inquinamento, ovvero di mancata individuazione dello stesso, e sempreché non provvedano né il proprietario del sito, né altri soggetti interessati, le opere di recupero ambientale sono eseguite dalla p.a. competente, che potrà rivalersi sul soggetto responsabile nei limiti del valore dell’area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi (T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 03 marzo 2010, n. 594).

Orbene, nel caso in esame l’ordine diffida è di provenienza comunale, laddove la normativa citata affida tale compito al Presidente della Provincia. Tale disciplina normativa va considerata speciale, e quindi prevalente sulla normativa che affida al Sindaco la decretazione d’urgenza a tutela della salute pubblica; inoltre le ordinanze contingibili e urgenti sono utilizzabili solo ove l’ordinamento non preveda altri mezzi ordinari, e nel caso è il Codice dell’ambiente a prevedere i sistemi per la bonifica dei siti inquinati, anche in via di urgenza (sulla questione si veda in termini anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 aprile 2011 n. 2249).

Da quanto detto emerge la fondatezza di tutte e due le censure: la prima d’incompetenza in quanto il Sindaco ha emesso un’ordinanza – diffida al di fuori delle sue competenze in materia, e la seconda in quanto il nesso causale tra inquinamento e destinatario del provvedimento non risulta affatto provato. Anzi, nell’ambito del procedimento penale n. 10426/2007 è stata accertata l’estraneità della ditta ricorrente all’inquinamento in parola, risalente a tutta evidenza al periodo in cui nella zona operava uno stabilimento chimico.

Per quanto sopra illustrato il ricorso va accolto e gli atti gravati annullati.

Le spese di giudizio, secondo la nota regola codicistica, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione.

Condanna il Comune di Bolognano al pagamento a favore della ditta ricorrente delle spese e onorari di giudizio che liquida in euro 2.000 (due mila) oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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