Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-01-2011) 12-05-2011, n. 18642 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, che ha confermato l’ordinanza del GIP del Tribunale di Rossano, emessa il 29.06.2010, applicativa della misura custodiale degli arresti domiciliari per il reato di costituzione di un sodalizio criminoso volto alla realizzazione di molteplici reati contro il patrimonio, fiscali, contro l’amministrazione della giustizia e di concorso nella truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di evasione di imposta ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, ricorre la difesa del D.F. deducendo:

1) violazione degli artt. 12 e 16 sulla competenza per territorio, perchè, pur avendo il giudice di Cosenza, nell’ordinanza genetica della custodia, riconosciuto continuazione e connessione tra le ipotesi delittuose, aveva poi rimesso al giudice di Rossano, per competenza, il solo reato di associazione a delinquere, trattenendo la cognizione dei reati ascritti sub 24 e 36, e ciò in contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte e della sentenza n. 40537/2009. 2) Violazione del combinato disposto degli artt. 294 e 302 c.p.p. perchè l’ordinanza del giudice di Rossano, emessa ai sensi dell’art. 27 c.p.p., è stata notificata oltre il ventesimo giorno previsto dall’art. 27 c.p.p. nè il giudice di Cosenza, sulla nuova e diversa misura custodiale emessa dal giudice di Rossano ha provveduto all’interrogatorio di garanzia, ritenendo bastevole quello originariamente fatto in relazione alla prima misura;

3) Errata valutazione dei gravi indizi; il Tribunale di Catanzaro ha ritenuto il ruolo di coordinatore del D.F. sul presupposto erroneo che lo stesso fosse amministratore fittizio o paravento di V.F. nella conduzione della Formatec srl e ciò in contrasto con la tempistica dei fatti rilevanti, che vedono il D. F. amministrare la società diversi anni prima dell’intervento della società Procal di V..

4) errata valutazione delle esigenze cautelari e carenza di motivazione in ordine all’attualità e urgenza dell’applicazione della misura.
Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1 In ordine al primo motivo è d’uopo ricordare che la giurisprudenza annosa, costante e reiterata di questa Corte ha già deciso che ai fini della determinazione della competenza per territorio, la connessione tra delitto associativo e reati-fine può ritenersi sussistente solo nell’eccezionale ipotesi in cui risulti che, fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dall’adesione ad esso, un determinato soggetto, nell’ambito del generico programma criminoso, abbia già individuato uno o più specifici fatti di reato, da lui poi effettivamente commessi. (tra le tante: rv. 245503;

rv 212348, rv. 240309) e tale circostanza non emerge dalla motivazione impugnata nè è stata prospettata dal ricorrente.

Inoltre il motivo di doglianza è formulato in modo generico generico perchè non indica puntualmente nè la data dell’ordinanza di trasmissione degli atti al giudice competente nè la data di emissione dell’ordinanza sostitutiva, nè allega tali atti che, all’evidenza, riguardano il diverso procedimento che dalla trasmissione ha preso l’avvio, così violando il principio di autosufficienza del ricorso e rendendo impossibile il controllo di questa Corte;

2.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, perchè contrasta con la giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità In tema di misure cautelari questa Corte, infatti, ha già deciso che non è necessario procedere ad un nuovo interrogatorio di garanzia qualora la misura cautelare disposta da giudice incompetente sia rinnovata ad opera di quello competente. In tal caso, infatti, ex art. 27 cod. proc. pen., l’estinzione della misura si determina solo nel caso in cui il giudice competente non abbia provveduto ad emettere una nuova ordinanza, ex art. 292 cod. proc. pen., nel termine di venti giorni dall’ordinanza di trasmissione degli atti. L’interrogatorio di garanzia di cui all’art. 294 cod. proc. pen., in ordine al quale la legge designa a provvedervi il giudice che ha disposto la misura e non quello competente per il merito, conserva piena efficacia, tant’è che il succitato art. 27 richiama il solo art. 292 e non anche gli artt. 294 e 302 cod. proc. pen.. Rv. 245836 Rv. 219975 Rv. 231335, Rv. 237697, Rv. 241773.

Il motivo di doglianza relativo al termine è formulato in modo generico perchè non indica nè la data dell’ordinanza di trasmissione degli atti al giudice competente nè la data di emissione dell’ordinanza sostitutiva, e neanche allega tali atti che, all’evidenza, riguardano il diverso procedimento che dalla trasmissione ha preso l’avvio, così violando il principio di autosufficienza del ricorso e rendendo impossibile il controllo di questa Corte;

2.3 Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente, infatti, si limita a prospettare una lettura alternativa del materiale probatorio posto a fondamento del provvedimento impugnato, con una motivazione che da ampia ricostruzione dei fatti e, in punto di colpevolezza, individua con precisione gli aspetti più rilevanti della illecita attività del D.F.. Di contro il ricorso non individua specifici vizi della motivazioni ma avanza perplessità interpretative su dati di fatto (relativi al sequestro di un computer, al contenuto dei documenti ivi archiviati; ai prospetti degli accertamenti bancari e delle fatture ed altro) che sfuggono al controllo di pura legittimità di questa Corte.

2.4 La motivazione dell’ordinanza impugnata da atto non solo degli elementi probatori acquisiti ma anche della loro logica concatenazione; emerge così dalle analisi e dalle ricostruzioni tecniche ad opera dei consulenti del P.M., dal contenuto delle conversazioni telefoniche e tra presenti e da quello della documentazione sequestrata, che la finalità della condotta gli indagati era quella di indurre in errore i funzionari pubblici ed ottenere l’erogazione di contributi pubblici. Gli indagati hanno posto in essere una serie di artifici e raggiri volti non solo a documentare oneri di spesa gelativi alla realizzazione di programmi di investimento agevolato, nettamente superiori a quelli sostenuti ma anche ad attestare un apporto di mezzi propri da parte dei soci (come previsto dai decreti di concessione delle agevolazioni) in realtà mai concretamente realizzati. Del tutto adeguata, in punto di sufficienza e gravità degli indizi, è pertanto la motivazione.

2.4 Anche l’ultimo motivo di ricorso è inammissibile perchè il Tribunale, in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, integrando la motivazione del GIP sul punto, ha compiutamente ed adeguatamente motivato proprio sui punti che il ricorrente denuncia non esaminati. In particolare il Tribunale ha precisato che il tempo trascorso dai fatti in interferisce con l’attualità delle esigenze cautelari le quali, piuttosto, rimangono ancorate all’indole e alla capacità a delinquere dell’interessato che devono essere correlate alle possibilità, attuali e concrete, dell’indagato di reiterare i delitti anche attraverso l’intervento inquinatorio dei soggetti ed enti esteri coinvolti nella vicenda.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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