Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Pistoia, quale giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da A. G. volta a contestare la validità del passaggio in giudicato della sentenza 16.1.2007 del Tribunale di Genova.
A ragione osservava che dagli atti acquisiti risultava che il 12.4.2005 – deposito del 14.4.2005 – l’A. aveva effettuato, in quel procedimento, nomina a difensore di fiducia dell’avvocato T.A., eleggendo domicilio presso il suo studio e che tutti gli atti propulsivi (avviso ex art. 415 bis c.p.p., citazione a giudizio) e l’estratto contumaciale della sentenza erano stati ritualmente effettuati presso il difensore di fiducia domiciliata rio.
Ricorre l’imputato personalmente e chiede l’annullamento del provvedimento impugnato denunciando:
– con il primo motivo, violazione delle regole sulla competenza, giacchè la sentenza della Corte d’appello di Firenze, assertivamente passata in giudicato e dalla quale ripeteva la competenza territoriale come giudice dell’esecuzione il Tribunale di Pistoia, era stata in realtà oggetto di restituzione nel termine per impugnare e pendeva per essa ricorso in Cassazione;
– con il secondo, violazione di legge processuale, giacchè la elezione di domicilio presso il difensore era stata effettuata nell’ambito della procedura di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e solo in tale ambito valeva e giacchè la elezione di domicilio prevale sulla dichiarazione di domicilio anche successiva, di modo che le notificazioni si sarebbero dovute effettuare al domicilio eletto per primo e non ai sensi dell’art. 157 c.p.p., comma 8 bis o art. 161 c.p.p.;
– che comunque la richiesta di restituzione in termine andava accolta anche nell’incertezza della effettiva conoscenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Osserva il Collegio che il ricorso appare nel suo complesso infondato. La deduzione relativa alla incompetenza del Tribunale di Pistoia, per non essere irrevocabile la decisione d’appello che riguardava la sentenza da quello emessa, è sguarnita di elementi a conforto a fronte del dato risultante dal certificato penale e risulta inammissibilmente proposta per la prima volta in questa sede.
L’affermazione secondo cui la nomina di difensore di fiducia con contestuale elezione di domicilio presso di lui effettuata nell’ambito della procedura incidentale dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non varrebbe quale valida elezione di domicilio nel procedimento principale, anche quando sia ad esso espressamente riferita (come risulta dagli atti e rileva il provvedimento impugnato), è infondata alla stregua dei principi reiteratamente affermati da questa Corte in, tra molte: Sez. 1, Sentenza n. 35438 del 21/09/2006, Corsaro; Sez. 6, Sentenza n. 9066 del 21/11/2005, Calandruccio.
E’ infatti principio largamente condiviso che l’art. 161 c.p.p. non consente parcellizzazioni degli effetti della dichiarazione di domicilio per l’una o l’altra procedura incidentale nell’ambito di uno stesso procedimento e del resto, ricevendo gli atti del procedimento principale notificati al proprio assistito, il difensore di fiducia ha implicitamente riconosciuto la sua qualità di domiciliatario.
Inconferente è quindi la confusa esposizione sul dibattito circa la prevalenza da darsi al domicilio eletto rispetto al dichiarato ovvero alla manifestazione di volontà successiva (peraltro superato da S.U. n. 41280 del 17/10/2006, Clementi) in assenza di allegazioni circa la esistenza di una successiva diversa dichiarazione o elezione di domicilio.
Ed è impertinente il richiamo alla giurisprudenza secondo cui ai sensi dell’art. 175 c.p.p. in situazione di dubbio circa l’effettiva conoscenza deve riconoscersi al giudicato in contumacia il diritto ad essere rimesso in termini, in situazione quale quella in esame, di notificazioni effettuate al difensore di fiducia. La nomina di difensore fiduciario e l’elezione di domicilio presso di lui da un canto, l’accettazione da parte di questo delle notificazioni degli atti indirizzati all’assistito dall’altro, impongono infatti di presumere la persistenza del rapporto fiduciario e la possibilità di comunicazione tra legale e cliente. Presunzione che risulta peraltro confortata dal fax inviato il (OMISSIS) dal difensore al Giudice dell’udienza preliminare recante nomina di sostituto processuale e dalla lettera (OMISSIS) del difensore al suo assistito, pure in atti.
A fronte di tali elementi è del tutto generica perciò (e contraddetta dalla nomina e dichiarazione di domicilio nonchè dal fax prima richiamato, recanti il numero del r.g.n.r. del procedimento di cui si discute) l’asserzione che il ricorrente avrebbe senza sua colpa ignorato l’esistenza del procedimento.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
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