T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 13-05-2011, n. 713

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso all’esame – notificato il 14.1.2009 e depositato presso la Segreteria della Sezione il giorno 28.1.2009 – M.G. e P.G., premesso di essere proprietari in via Brescia del Comune di Ospitaletto del fabbricato (identificato in catasto ai mappali 1035 e 280 del fg. 3), rappresentano:

a) di aver predisposto un progetto di "ristrutturazione edilizia di fabbricato unifamiliare" per i quale veniva presentata al Comune in data 5.9.2008 (cfr. il doc. n. 1 dei ricorrenti) denuncia di inizio di attività;

b) che pur assentendo tacitamente l’intervento in questione, il Comune – con nota 24.9.2008 prot. N. 20235 (doc. n. 4 dei ricorrenti) – richiedeva il pagamento di Euro 15.070,85 per oneri concessori (di cui Euro 3.801,36 per oneri di urbanizzazione e Euro 11.269,49 per contributi costo di costruzione);

c) che il geom. M. – con nota in data 29.9.2008 (cfr. doc. n. 5) – chiedeva al responsabile dell’UTC l’esenzione dagli oneri concessori, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, lett. B del D.P.R. n. 380 del 2001, rappresentando che l’edificio, destinato ad abitazione unifamiliare, è stato oggetto di ristrutturazione senza ampliamento di volumetria;

d) che l’UTC di Ospitaletto – con nota prot. n. 24157 in data 3.11.2008 (cfr. doc. n. 6) – replicava che l’esenzione non spettava dovendosi escludere che l’edificio in questione rientrasse nella tipologia di unifamiliare, richiamando a supporto la sentenza Tar Brescia n. 185 del 131995;

e) che con lettera in data 10.12.2008 (cfr. doc. n. 7) – contestando l’assunto dell’Amministrazione – essi comunicavano l’effettuazione del pagamento facendo riserva di ricorso giurisdizionale.

I ricorrenti deducono:

1) Violazione o falsa applicazione dell’art. 17 del DPR 6 giugno 2001 n. 389. Gratuità della d.i.a; sostenendo, in principalità, che l’abitazione di cui all’intervento edilizio in questione presenta i caratteri dell’unifamiliarità, sicchè ad essa compete l’esonero dal pagamento degli oneri concessori.

2)Violazione o falsa applicazione dell’art. 16 del DPR 6 giugno 2001 n. 389. oneri di urbanizzazione; prospettando, in via subordinata, che non competono gli oneri di urbanizzazione in assenza di qualsiasi incremento del carico urbanistico a seguito della ristrutturazione.

Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Ospitaletto, chiedendo il rigetto del gravame, evidenziando che si tratta di fabbricato che, per le caratteristiche tipologiche (edificio a schiera inserito in una ex corte agricola), non può essere ascritto alla tipologia unifamiliare. In relazione agli oneri di urbanizzazione viene poi richiamato lo specifico disposto di cui agli artt. 43 e 44 della L.R. n. 12/05.

Le parti hanno illustrato con memorie le rispettive posizioni e – alla pubblica udienza del 20.4.2011 – il gravame è stato trattenuto in decisione.

Preliminarmente va ricordato che la controversia sull’esatta quantificazione dei contributi dovuti per il rilascio delle concessioni edilizie/permessi di costruire attiene a diritti patrimoniali che non dipendono dall’esercizio di una potestà autoritativa e discrezionale e che, pertanto, sono azionabili nei normali tempi di prescrizione. Tali controversie – devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo già dall’art. 16 della l. 28.1.1977 n. 10 – sono quindi giudizi di carattere civile relativi all’esistenza o all’entità di un’obbligazione legale.

Il ricorso risulta fondato.

Il D.P.R. 6.6.2001 n. 380, all’art. 17, disciplina la "Riduzione o esonero dal contributo di costruzione", prevedendo, al comma 3, che "Il contributo di costruzione non è dovuto:… b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;".

La norma riprende sostanzialmente il contenuto dell’ art. 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in relazione al quale la giurisprudenza (cfr. T.A.R. 7.9.1999 n. 770; T.A.R. Veneto 30.3.1996 n. 480) aveva avuto modo di chiarire che il carattere di unifamiliarità di un fabbricato a destinazione abitativa è ricavabile dalle caratteristiche architettoniche dell’edificio, in ragione del volume, della superficie, del numero e della funzione e caratteristica dei vani, in rapporto alle esigenze ed alla possibilità di utilizzo da parte di un unico nucleo familiare.

Va rilevato che la normativa regionale della Lombardia conferma l’esonero. Infatti, la L.R. 11.3.2005 n. 12 nel disciplinare, all’art. 43, le modalità di pagamento del " Contributo di costruzione", espressamente dispone, al 2° comma, che "Il contributo di costruzione di cui al comma 1 non è dovuto, ovvero è ridotto, nei casi espressamente previsti dalla legge", così rinviando alle previsioni della legge nazionale.

Nella fattispecie all’esame viene in rilievo la ristrutturazione, senza aumento di volumetria, di una porzione di un tipico fabbricato rurale a corte, già da tempo convertito a destinazione residenziale.

Confermando l’indirizzo già espresso al riguardo (cfr. TAR Brescia, 3.3.2006 n. 268) il Collegio ritiene che la circostanza che l’edificio non sia completamente isolato non valga ad escludere il carattere di unifamiliarità.

Invero, la norma di cui all’art. 17, comma 3, lett. b), del DPR 6 giugno 2001, n. 380, va riferita alle costruzioni unifamiliari che hanno destinazione residenziale, con esclusione delle unità immobiliari che siano ricomprese in più ampi edifici, quali i condomini, caratterizzati dall’esistenza di parti e servizi funzionalmente comuni, ma non richiede il completo isolamento dell’edificio.

La ratio che ispira la specifica esenzione è infatti di derivazione sociale e pertanto la nozione di edificio unifamiliare assunta dalla norma, non è nella sua accezione strutturale, ma socio economica e coincide con la piccola proprietà immobiliare meritevole, per gli interventi di ristrutturazione, di un trattamento differenziato rispetto alle altre tipologie edilizie (cfr. Tar Lombardia, Milano, Sez.II, 10 ottobre 1996, n. 1480).

Deve pertanto ritenersi irrilevante la comunione di talune strutture portanti o di qualche muro di confine e devono conseguentemente essere considerate unifamiliari, per tipologia obiettiva, anche le case realizzate a schiera o in blocco ma strutturalmente funzionalmente indipendenti (cfr. Tar Lombardia, Brescia, 1 marzo 1995, n. 185; id. 7 settembre 1999, n. 770).

Nel caso di specie, come risulta dalla documentazione versata in atti, in relazione alle caratteristiche dell’edificio oggetto di ristrutturazione che mantiene la destinazione residenziale ed ha in comune solo un muro di confine con un’altra unità immobiliare unifamiliare, mantenendo per il resto completa autonomia funzionale con ingressi autonomi e separati, ricorrono pertanto i presupposti per l’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 17, comma 3, lett. b), del DPR 6 giungo 2001, n. 380.

Il ricorso deve pertanto essere accolto con accertamento del diritto dei ricorrenti alla ripetizione della somma di Euro 15.070,85. Su detto importo vanno riconosciuti gli interessi legali, dalla data della domanda, sino al soddisfo, mentre resta assorbita l’ulteriore domanda, formulata in via subordinata, di restituzione dei soli oneri di urbanizzazione.

Sussistono giusti motivi per addivenirsi alla compensazione, fra le parti, delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, accertando il diritto alla ripetizione di quanto versato, con conseguente condanna del Comune di Ospitaletto al pagamento della somma di Euro 15.070,85, maggiorata degli interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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