T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 13-05-2011, n. 706

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Il Comune intimato, qui non costituitosi, ha negato alla parte ricorrente la sanatoria edilizia per la realizzazione dalla stessa operata di una struttura denominata magazzino per attrezzi agricoli e soggettivamente ritenuta quale mera pertinenza.

1.1. – Al riguardo vengono dedotti i seguenti vizi:

a – violazione di legge; art. 3 L. n. 241/1990: inteso che, nel caso, la motivazione addotta sarebbe del tutto incomprensibile ed estranea;

b – violazione della L.R. n. 12/2005, art. 59 e seguenti sostenendo che si tratterebbe di aver realizzato un corpo di fabbrica che, anche se privo di funzione pertinenziale, resterebbe, comunque, funzionale all’attività agricola in essere e perciò, in tal guisa, assentibile;

c – violazione della L.R. n. 81/2004, poiché nel caso, non potrebbe altro che trattarsi di una struttura pertinenziale.

2 – All’U.P. del 20 aprile 2011, la causa è stata spedita in decisione.

3 – Il provvedimento impugnato si da per letto e noto; invero pare più produttivo riportare i contenuti delle controdeduzioni che il Comune ha comunque ritenuto di comunicare a questo Tribunale:

"In riferimento alla pratica n. 39/2004 presentata dal sig. R.R. in data 7/12/2004 prot. 16155 avente per oggetto formazione nuovo deposito attrezzi in via Carbonera, sul mapp. N. 4979 del Fg. N. 5, denegata con provvedimento del 16/2/2007 prot. 2366, di seguito si riportano pedissequamente le motivazioni del diniego: "vista la richiesta, formulata dallo scrivente Ufficio in data 25/8/2006 prot. 12293, di produrre eventuale documentazione o memoria in merito: alla pertinenzialità dell’edificio oggetto di condono, come previsto dal comma 1 art. 2 della L.R. 31/2004, ed in merito ad altre strutture non oggetto di condono all’interno della proprietà;

Considerato che i termini entro i quali doveva essere depositata la documentazione richiesta, come al precedente punto, sono abbondantemente scaduti e che ad oggi non è pervenuto nessun documento che possa chiarire la situazione;

Considerato che l’immobile di cui alla richiesta di condono edilizio è da considerarsi come nuova costruzione con funzionalità autonoma;" (estratto del ricorso)

In riferimento all’atto del ricorso pervenuto in data 27/4/2007 si riportano di seguito alcune considerazioni:

1. a pagina nr. 3 si legge…. Il diniego riferisce della omessa presentazione di documentazione richiesta in integrazione ai fini della pertinenzialità e di imprecisate altre strutture…. "neppure è dato intendere dalla lettura del medesimo a quale strutture faccia riferimento la P.A.".

– Si valuti che la richiesta di integrazione in data 25/8/20006 prot. 12293 di produrre eventuale documentazione o memoria in merito alla pertinenzialità dell’edificio oggetto di condono non è stato risposto nulla ne nei trenta giorni che venivano concessi, neppure alla data del 16/2/2007 in cui veniva emesso provvedimento di diniego.

– La presenza di "altre strutture" delle quali non è dato intendere i riferimenti, è sicuramente un’aggravante alla situazione, in quanto dette strutture non risultano essere state licenziate e non sono sicuramente motivo di diniego del condono edilizio. Per altro non si fa menzione di dette strutture del provvedimento di diniego, bensì dell’anzi citata richiesta di integrazione del 28/5/2006.

2. A pagina nr. 4 si legge "Discutiamo di un deposito attrezzi agricoli e pertanto di un’opera realizzata in funzione della conduzione del fondo e specificatamente di un’infrastruttura necessaria allo svolgimento dell’attività agricola".

– Da qui si trae conferma della motivazione del diniego, in quanto la struttura oggetto di condono non è una pertinenza degli edifici priva di funzionalità autonoma, come previsto dalla L.R. 3 novembre 2004 n. 31, bensì un’opera realizzata in funzione della conduzione del fondo e specificatamente di un’infrastruttura allo svolgimento dell’attività agricola.

Nello specifico non concerne richiamare la L.R. 12/2005, riproduttiva nella sostanza delle previsioni di cui all’abrogata L.R. 93/80, in quanto la zona in cui insiste il fabbricato in oggetto è definita come G2 – di tutela Paesistico Naturalistico dove "le aree disciplinate sono destinate alla tutela e alla conservazione del carattere paesistico – ambientale esistente. In tali zone è ammessa la utilizzazione colturale dei fondi, mentre è escluso qualsiasi intervento edificatorio di nuova costruzione. Tuttavia le stesse aree coltivate sono da considerarsi utili ai fini del computo della superficie condotta dalle singole aziende agricole e come tali computabili agli effetti della determinazione del potenziale edificativo previsto per le zone omogenee e in riferimento alla Legge Regionale n. 93/80."

Oltremodo, sia nella normativa nazionale che in quella regionale, in merito al condono edilizio, non viene sollevata nessuna distinzione di sorta tra il coltivatore diretto e chicchessia, non è dato intendere quindi l’enunciazione dell’abrogata Legge Regionale n. 93/80 al fine di una possibile agevolazione.

Concludendo, si consideri che il manufatto – depositato, come da dichiarazione sostitutive (si vd. Doc. n. 2), è pertinenza dell’immobile residenza dei sig.ri R.G. e R.D., detto immobile non è neppure confinante con la proprietà del sig. R.R. in quanto le due proprietà sono nettamente separate dalla via pubblica.

Per tutto quanto sopra descritto non si è ravvisata, come la L.R. 3 novembre 2004 n. 31, la pertienzialità necessaria all’emissione del condono edilizio, si è peraltro valutato l’edificio come nuova costruzione".

4 – Tanto premesso il Collegio rileva:

a – la pacifica natura vincolata dei provvedimenti uguali, nello scopo, rispetto a quello qui posto in discussione (ovviamente per quella sola parte che, in relazione a specifici presupposti normativi e a dati di fatto incontrovertibili, appare – appunto- vincolata; v. p. 4c);

b – il fatto che, nel caso, la propria interpretazione della vicenda coincida, anche sotto il profilo delle argomentazioni di diritto, con le conclusioni testè riportate dal competente ufficio comunale, facendo così le stesse proprie a mo di giustificazione motivazionale;

c – il fatto che, comunque, il detto ufficio, per il tramite il nuovo richiamo alle dedicazioni urbanistiche di zona che hanno carattere obliterativo delle intenzioni della parte ricorrente, dimostri che non si poteva provvedere altrimenti;

d – la insistenza in fatto di una non soddisfazione di richieste istruttorie con allegazioni documentali mai intervenute.

5 – Ne consegue la infondatezza del ricorso.

6 – Nulla per le spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciandosi respinge il ricorso.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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