Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano N. 118/2009

costituito dai magistrati:

Marina ROSSI DORDI – Presidente

Hugo DEMATTIO – Consigliere

Hans ZELGER – Consigliere

Lorenza PANTOZZI LERJEFORS – Consigliere relatore

ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n. 183 del registro ricorsi 2006

presentato da

VALLESE Davide, rappresentato e difeso dall’avv. Arturo Knering, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso, in Bolzano, Via Carducci n. 13, come da mandato a margine del ricorso; – ricorrente –

c o n t r o

COMUNE di MERANO, in persona del Sindaco pro tempore, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta Municipale n. 332 dd. 11.7.2006, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alda Dellantonio ed Elisabeth Pallhuber, con elezione di domicilio presso il Consorzio dei Comuni, Direzione – Segreteria in Bolzano, Via Macello n. 4 giusta delega a margine dell’atto di costituzione; – resistente –

e nei confronti di

TAOUTI Mohamed & Co. S.n.c., e TRENTINI Massimo, entrambi rappresentati e difesi dall’avv. Beatrice Tomasoni, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Elisabeth Ladinser, in Bolzano, Vicolo Parrocchia n. 3, come da delega a margine dell’atto di costituzione;

– controinteressati –

per l’annullamento,

previa emanazione di misure cautelari,

1) del provvedimento assunto dal Comune di Merano (traente origine dalla richiesta di Trentini Massimo, titolare nel 2001 di posteggio nel mercato settimanale del venerdi a Merano per la vendita di animali vivi, diretta a spostare il banco allora collocato nel posteggio 113 settore alimentare), con il quale, sulla base di quanto determinato nella seduta della commissione di mercato datato 2.2.2001, “si è concesso lo spostamento del banco vendita del signor Trentini Massimo dal settore alimentare nel settore abbigliamento”, come da comunicazione datata 1.4.2001 del Comune di Merano;

2) del conseguente provvedimento del Comune di Merano, dd. 13.2.2006, di voltura dell’autorizzazione al commercio al dettaglio su aree pubbliche da Trentini Massimo a Taouti Mohamed & Co. S.n.c;

e per la condanna

dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni subiti.

Visto il ricorso notificato il 3.7.2006 e depositato in segreteria il 13.7.2006 con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Merano, depositato il 24.7.2006, e della società Taouti Mohamed & Co. S.n.c, unitamente a Trentini Massimo, depositato il 18.7.2006;

Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 110/06 dd. 25.7.2006, con la quale è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Vista la memoria prodotta;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la pubblica udienza del 18.3.2009 il consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors ed ivi sentito l’avv. L. Nicolussi , in sostituzione dell’avv. A. Knering, per il ricorrente, l’avv. A. Dellantonio, per il Comune di Merano e l’avv. B. Tomasoni per la società Taouti Mohamed & Co. S.n.c. e per Trentini Massimo;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con il ricorso in esame è stato chiesto l’annullamento del provvedimento del Comune di Merano, con il quale, sulla base di quanto deciso nella seduta della Commissione di mercato del 2.2.2001, “si è concesso lo spostamento del banco vendita del signor Trentini Massimo dal settore alimentare nel settore abbigliamento” e del conseguente provvedimento del Comune di Merano del 13.2.2006, con il quale è stata volturata l’autorizzazione al commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui era titolare il signor Trentini Massimo alla società Taouti Mohamed & Co. S.n.c.

A fondamento del gravame proposto il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

1. Violazione di legge e, in particolare:

* violazione dell’art. 4 del regolamento in materia di commercio su aree pubbliche del Comune di Merano: la collocazione del posteggio al Trentini non rispetta i principi di graduatoria fissati dal regolamento del Comune, non rispettando l’anzianità di frequenza, la residenza e quanto previsto dallo stesso regolamento;

* violazione dell’art. 18 della legge provinciale n. 7/2000, laddove il provvedimento di assegnazione del posteggio è stato rilasciato dall’Assessore e non dal Sindaco;

2. Eccesso di potere, ed in particolare:

* Per omessa motivazione e/o sua incongruità e/o illogicità e/o irrazionalità;
* per difetto di istruttoria, anche sotto il profilo della violazione di legge;
* per travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento, laddove il provvedimento assunto non motiva e, se motiva, lo fa nelle forme eccepite, perché non esplicita la ragione della concessa prima posizione all’interno del piazzale Pradfer (la più ambita) se non attraverso il giudizio espresso dal Trentini di “soluzione valida e alquanto vantaggiosa”, omettendo qualsiasi istruttoria necessaria per l’assegnazione del posteggio e per la valutazione della graduatoria, con conseguente disparità di trattamento con gli altri assegnatari.

Il ricorrente ha chiesto, inoltre, la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti.

Si è costituito in giudizio il Comune di Merano e ha chiesto che il ricorso sia dichiarato irricevibile, per tardività, improcedibile e comunque rigettato nel merito, siccome infondato.

Si sono costituiti in giudizio anche i controinteressati, società Taouti Mohamed & Co S.n.c. e signor Massimo Trentini, e hanno chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, irricevibile, improcedibile e in ogni caso rigettato nel merito, in quanto infondato.

Con ordinanza n. 110/06, depositata il 16 luglio 2006, il Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare presentata dal ricorrente in via incidentale, sul rilievo che “il ricorso, a prescindere dalle perplessità sulla sua ammissibilità, non appare sorretto dal necessario fumus bomi iuris”.

Nei termini di rito il procuratore del Comune di Merano ha depositato una memoria a sostegno della propria difesa, mentre il procuratore del ricorrente ha depositato un atto, nel quale ha dichiarato di voler desistere dal ricorso, “perché non ha più interesse”.

All’udienza pubblica del 18 marzo 2009 il procuratore del ricorrente ha confermato di non aver più alcun interesse al ricorso. Il ricorso è stato, quindi, trattenuto in decisione.

D I R I T T O

Il Collegio prende atto che il signor Davide Vallese non ha più interesse alla decisione del ricorso nel merito, come dichiarato nell’atto depositato il 25 febbraio 2009 e ribadito all’udienza del 18 marzo 2009 (cfr. relativo verbale di udienza).

Dunque il ricorso va dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, stante l’espressa dichiarazione in tal senso resa dal ricorrente, a mezzo del proprio difensore.

Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio, considerata l’evoluzione della vicenda sul piano processuale .

Il contributo unificato rimane a carico del ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma di

Bolzano -, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.

Compensa tra le parti costituite le spese del giudizio.

Il contributo unificato rimane a carico del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 18 marzo 2009.

IL PRESIDENTE L’ESTENSORE

Marina ROSSI DORDI Lorenza PANTOZZI LERJEFORS

/awr/rm

N. R.G. 183/2006

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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