Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La signora F.R., in data 27/3/1986, ha presentato istanza di condono ex legge n.47/1985 per l’immobile di sua proprietà, in Prato, via Latini n.25, in relazione ad alcuni abusi edilizi (costruzione di w.c., di cantina e di autorimessa).
Il Comune di Prato ha rilasciato il condono con provvedimento del 17/5/1999.
R.F.I. s.p.a., sollecitato da richiesta di deroga ex art.49 del D.P.R. n.753/1980 (presentata dal signor Lombardi Marco, divenuto proprietario dell’immobile in questione), ha chiesto al Comune di far conoscere le proprie determinazioni in merito al titolo illegittimamente rilasciato ed ha fatto presente di ritenere inaccettabile la presenza dell’autorimessa in prossimità della linea ferroviaria FirenzeBologna.
Il Comune, constatato che non era stato richiesto, prima dell’accoglimento dell’istanza di condono, il necessario parere delle Ferrovie, ha comunicato ai ricorrenti, ex comproprietari succeduti a F.R., e all’attuale proprietario (Lombardi Marco) l’avvio del procedimento di annullamento parziale della concessione in sanatoria, limitatamente alla parte di quest’ultima riferita all’autorimessa, ricadendo detto manufatto all’interno della fascia di rispetto ferroviaria.
Con determinazione del 4/1/2010 l’amministrazione comunale ha quindi annullato parzialmente il predetto titolo.
Avverso tale atto i ricorrenti sono insorti deducendo:
1) violazione degli artt.1, 3, 10 e 21 nonies della legge n.241/1990; violazione dei principi in materia di autotutela; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e per carenza di motivazione;
2) ulteriore violazione degli artt.1 e 3 della legge n.241/1990; ulteriore eccesso di potere per violazione del giusto procedimento.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Prato e R.F.I. s.p.a..
Con ordinanza n.274 del 16/4/2010 questo TAR ha respinto l’istanza cautelare.
Il Consiglio di Stato, in riforma della suddetta pronuncia, ha accolto la domanda cautelare con ordinanza n. 4438 del 29/9/2010.
All’udienza del 24 febbraio 2011 la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione
Con la prima censura i ricorrenti deducono che il gravato provvedimento non individua l’interesse pubblico prevalente giustificativo, ad esito di una comparazione con gli altri interessi coinvolti, dell’intervento in autotutela; aggiungono che la contestata determinazione è stata adottata oltre il termine ragionevole relativo all’esercizio del potere di autotutela e senza valutare l’affidamento ingenerato nei ricorrenti dal rilascio del titolo e dal tempo trascorso in assenza di provvedimenti inibitori.
Il rilievo è infondato.
L’art.49 del D.P.R. n. 753/1980 introduce il divieto di costruire entro la fascia di rispetto di trenta metri dalla linea ferroviaria; sulla richiesta di deroga a tale limite è chiamata a pronunciarsi, con parere vincolante, R.F.I. s.p.a., in virtù dell’art.60 del D.P.R. medesimo, il quale ammette la riduzione della predetta fascia di rispetto quando sia consentito dalla sicurezza pubblica, dalla natura dei terreni e da particolari circostanze locali.
Il vincolo derivante dalla presenza della linea ferroviaria è posto sia a tutela della sicurezza del traffico ferroviario, sia a garanzia della possibilità di allargare lo spazio occupato dalle rotaie, sia al fine di precostituire zone libere necessarie a consentire interventi di qualsiasi tipo, senza ostacoli, sulla rete ferroviaria (ad esempio per agevolare l’accesso di mezzi di soccorso in caso di incidente ferroviario, o per eseguire opere di potenziamento della strada ferrata).
E’ quindi evidente l’interesse pubblico sotteso al divieto di cui al citato art.49.
In tale contesto la comparazione dei contrapposti interessi non può trovare spazio, in quanto l’interesse pubblico sotteso all’atto impugnato, coincidente con quello tipizzato e valorizzato dagli artt. 49 e 60 del D.P.R. n.753/1980, non è nella disponibilità del Comune e non si presta a sue valutazioni discrezionali.
Né a tale comparazione è tenuta la società ferroviaria, la quale è invece chiamata a svolgere un apprezzamento tecnico circa la sussistenza delle condizioni, tipizzate nel citato art.60, per la concessione della deroga.
Occorre altresì considerare, per quanto riguarda la posizione di affidamento rivendicata dai ricorrenti, che l’istanza di condono non recava alcun riferimento alla vicinanza dell’autorimessa alla linea ferroviaria, ma menzionava invece la presenza di un vincolo di rispetto stradale, contribuendo in tal modo all’erroneo rilascio del titolo richiesto. Inoltre, la posizione soggettiva del destinatario dell’atto di condono non è assimilabile a quella del titolare dell’ordinaria concessione edilizia, giacchè solo nel secondo caso emerge la necessità di salvaguardare chi ha confidato senza colpa sulla validità del titolo abilitativo; viceversa nel primo caso, avendo la parte istante costruito prima di qualsiasi autorizzazione del Comune, non rileva una situazione giuridica meritevole di protezione (Cons.Stato, V, 29/4/2000, n.2544; TAR Calabria, Catanzaro, II, 4/12/2008, n.1558).
Pertanto, non vi è una posizione consolidata di affidamento suscitato nei ricorrenti sulla regolarità della loro posizione.
Con il secondo motivo gli esponenti affermano che i principi di ragionevolezza, buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa imponevano a R.F.I. s.p.a. di rilasciare il nullaosta in deroga previsto dall’art.60 del D.P.R. n. 753/1980, in considerazione del tempo trascorso dall’adozione del provvedimento di condono e visto che nello stesso tessuto urbano sono state realizzate molte costruzioni a meno di trenta metri dalla linea ferroviaria.
La doglianza non è condivisibile.
Valgono al riguardo le considerazioni espresse nella trattazione del primo motivo.
Per quanto attiene alla dedotta realizzazione, nella stessa zona, di opere in deroga alla distanza imposta dall’art.49 del D.P.R. n.753/1980, il Collegio constata che la pratica edilizia di un garage situato nella proprietà confinante con quella interessata dalla gravata determinazione, collocato in posizione analoga rispetto al tracciato ferroviario, ha riportato il parere contrario di R.F.I. s.p.a., così da indurre il Comune all’annullamento in autotutela della concessione in sanatoria a suo tempo rilasciata senza interpellare la società ferroviaria (si vedano i documenti n.5, 6, 7 e 10 depositati in giudizio dal Comune).
Non risultano nella zona in questione, al di là di tale fattispecie, casi di manufatti ricadenti all’interno della fascia di rispetto; né i ricorrenti hanno fornito alcun principio di prova circa la sussistenza di deroghe all’art.49 del D.P.R. n.753/1980 di cui abbiano beneficiato edifici prossimi a quello oggetto del ricorso in epigrafe.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi, che devono essere corrisposte al Comune di Prato e a R.F.I. s.p.a. e poste a carico dei ricorrenti, sono complessivamente determinate in euro 5.000 (cinquemila) oltre IVA e CPA. Sussistono invece giusti motivi per compensare le spese stesse nei confronti del Ministero resistente.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna i ricorrenti a corrispondere la somma di euro 5.000 (cinquemila) oltre IVA e CPA per metà al Comune di Prato e per la restante metà a R.F.I. s.p.a., a titolo di spese di giudizio comprendenti gli onorari difensivi. Spese compensate nei confronti del Ministero resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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