Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il tribunale di Brindisi, con ordinanza del 19 ottobre del 2009, respingeva la richiesta di riesame avanzata nell’interesse di C.F. e G.T., diretta ad ottenere la revoca del sequestro preventivo di 12 manufatti posti a servizio dell’unità abitativa di proprietà degli istanti Ai predetti si era addebitato il reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c), del Testo unico sull’edilizia, per avere costruito,senza alcun permesso, dodici manufatti autonomi in una zona la cui edificazione era subordinata all’approvazione di un piano volumetrico assente nella fattispecie.
Ricorrono per cassazione gli indagati per mezzo del difensore sulla base di tre motivi:
Con il primo denunciano la violazione degli artt 125 e 321 e 324 c.p.p. per l’insussistenza in capo al tribunale del riesame del potere d’integrare la motivazione del magistrato che ha disposto la misura cautelare. Assumono che il tentativo posto in essere dal tribunale nell’integrare la carenze motivazionali del provvedimento ablatorio si pongono in contrasto con il combinato disposto di cui all’art. 324 c.p.p., comma 7 e art. 309 c.p.p..
Con il secondo denunciano la non configurabilità del reato ipotizzato trattandosi di opere aventi una superficie complessiva di mq 534 e costituenti un unico corpo di fabbrica utilizzato dagli indagati fino al 2004 come deposito per la loro attività commerciale e sito nella zona C), già servita da due strade e da utenze, per cui non erano necessarie ulteriori opere di urbanizzazione. Di conseguenza era ipotizzabile solo la violazione di cui all’art. 44, lett. d per l’assenza del permesso di costruire e non la lottizzazione abusiva materiale.
Con il terzo motivo lamentano la violazione dell’art. 321 c.p.p. per la mancanza delle esigenze cautelari,trattandosi di complesso ultimato destinato a deposito.
Motivi della decisione
Il ricorso va respinto perchè infondato.
Con riferimento al primo motivo si osserva che il tribunale del riesame non può sostituire l’ipotesi accusatoria ipotizzata dal pubblico ministero con un’altra, ma può qualificare diversamente il fatto e soprattutto può correggere gli errori della motivazione e confermare il provvedimento per ragioni diverse da quelle indicate dal giudice che ha disposto la cautela,come risulta dal combinato disposto di cui all’art. 324, comma 7, e art. 309, comma 9 (Cass sez 4 23 maggio 2007 Jemmali; Cass sez 5 29 aprile 1997 Simeti, rv 207395, Cass. n 3103 del 2008; n 266 del 2008). L’unico limite è costituito dall’assoluta carenza di motivazione in relazione alle condizioni generali di ammissibilità del sequestro o alle esigenze cautelari, nel qual caso deve annullare il provvedimento per violazione di legge.
Con riferimento al secondo motivo si osserva che il tribunale ,con motivazione adeguata, ha indicato la ragione per la quale sussisteva il reato ipotizzato giacchè il permesso di costruire non poteva essere rilasciato per la mancanza di un piano volumetrico di comparto. Il titolo abilitativo non è stato chiesto perchè non poteva essere concesso senza un piano volumetrico.
Il reato di lottizzazione abusiva è configurabile non solo in presenza di un intervento in una zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata ma anche quando l’intervento stesso non può essere oggettivamente autorizzato o perchè in contrasto con la pianificazione territoriale o perchè l’edificazione è subordinata alla presentazione di un piano volumetrico, come nella fattispecie.
Con riferimento alle esigenze cautelari va rilevato che il sequestro preventivo può essere disposto anche quando l’immobile è ultimato al fine di evitare un aggravio del carico urbanistico. In ogni caso è assorbente il rilievo che il sequestro è stato disposto anche per garantire la confisca, che nel caso in esame è obbligatoria.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l’art. 616 c.p.p.. Rigetta il ricorso e condanna ciascuno ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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